§ 95.27.41 - D.L. 26 gennaio 1999, n. 8.
Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.27 tributi locali
Data:26/01/1999
Numero:8


Sommario
Art. 1.      1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per [...]
Art. 2.      1.
Art. 3.      1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo [...]
Art. 3 bis. 
Art. 4.      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 95.27.41 - D.L. 26 gennaio 1999, n. 8. [1]

Disposizioni transitorie urgenti per la funzionalità di enti pubblici

(G.U. 26 gennaio 1999, n. 20)

 

     Art. 1.

     1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 1999 degli enti locali è differito al 31 marzo 1999. Sono altresì differiti al 31 marzo 1999: il termine previsto per deliberare le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e per l'approvazione dei regolamenti il cui termine di scadenza è stabilito contestualmente alla data della deliberazione del bilancio, relativamente all'anno 1999.

     2. I regolamenti, le tariffe, le aliquote di imposta per i tributi locali e per i servizi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale prevista dall'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, deliberati entro il 31 marzo 1999 hanno effetto dal 1° gennaio 1999.

     3. Il disposto dell'articolo 6 del decreto-legge 29 settembre 1997, n. 328, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 1997, n. 410, continua ad applicarsi anche successivamente al 1998.

     4. Per l'anno 1999 l'esercizio provvisorio è automaticamente autorizzato sino al 30 aprile 1999.

 

          Art. 2.

     1. [2]

     2. Il comma 81 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che i segretari in carica al momento dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465, si intendono confermati nell'incarico se il sindaco o il presidente della provincia non ha attivato il procedimento di nomina del nuovo segretario nei termini stabiliti dall'articolo 15, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 465 del 1997 e che l'attivazione del procedimento di nomina non richiede un provvedimento di non conferma o revoca del segretario in carica, che continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del nuovo segretario. [3]

     2 bis. Le disposizioni di cui all'articolo 51, comma 7, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come integrate dall'articolo 6, comma 8, della legge 15 maggio 1997, n. 127, si applicano in ciascun comune e in ciascuna provincia, a decorrere dalla data delle prime elezioni effettuate ai sensi della legge 25 marzo 1993, n. 81. [4]

     2 ter. L'articolo unico della legge 15 luglio 1911, n. 749, come modificato dall'articolo 55, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, si interpreta nel senso che la tassa dallo stesso istituita è applicata ai marmi e loro derivati ed è determinata in relazione alle esigenze della spesa comunale inerente direttamente o indirettamente alle attività del settore marmifero locale. [5]

 

          Art. 3.

     1. La durata in carica degli organi degli enti pubblici di previdenza ed assistenza di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, si intende decorrente dalla data di effettivo insediamento.

 

          Art. 3 bis. [6]

     1. Per i comuni che si avvalgono, entro i termini di legge, della facoltà di sostituire, mediante l'adozione di apposite disposizioni regolamentari, la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP), di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, con il canone previsto all'articolo 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, è consentito, in via transitoria, ed esclusivamente per l'anno 1999, affidare la riscossione e l'accertamento del canone ai concessionari titolari di contratti stipulati per la gestione del servizio di accertamento e riscossione della TOSAP ed aventi scadenza successiva al 31 dicembre 1998.

 

          Art. 4.

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 


[1]  Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della L. 25 marzo 1999, n. 75.

[2]  Comma abrogato dall'art. 274 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

[3]  Comma così sostituito dalla legge di conversione.

[4]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[5]  Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[6]  Articolo inserito dalla legge di conversione.