§ 14.4.42 - Legge 2 agosto 1982, n. 512.
Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.


Settore:Normativa nazionale
Materia:14. Beni culturali e di interesse storico, archeologico e artistico
Capitolo:14.4 disciplina generale
Data:02/08/1982
Numero:512


Sommario
Art. 1.  Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali.
Art. 2.  Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati.
Art. 3.  Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche.
Art. 4.  Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione.
Art. 5.  Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro.
Art. 6.  Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari.
Art. 7.  Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.
Art. 8.  Agevolazioni in casi di donazione.
Art. 9.  Disposizioni per la Regione siciliana e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.
Art. 10.  Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali.
Art. 11.  Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi.
Art. 12.  Copertura finanziaria.
Art. 13.  Entrata in vigore.


§ 14.4.42 - Legge 2 agosto 1982, n. 512.

Regime fiscale dei beni di rilevante interesse culturale.

(G.U. 7 agosto 1982, n. 216).

 

Art. 1. Esenzioni da imposte dirette per gli immobili con destinazione ad usi culturali. [1]

 

     Art. 2. Aggiornamento dei redditi catastali degli immobili vincolati. [2]

 

     Art. 3. Oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche e giuridiche.

     (Omissis) [3]

     (Omissis) [4]

 

     Art. 4. Esclusione dall'attivo ereditario ai fini dell'imposta di successione.

     (Omissis) [5]

     (Omissis) [6]

 

     Art. 5. Riduzione dell'aliquota dell'imposta di registro.

     (Omissis) [7]

 

     Art. 6. Pagamento dell'imposta di successione mediante cessione di beni ereditari.

     (Omissis) [8]

     (Omissis) [9]

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 7. Pagamento delle imposte dirette mediante cessione di beni culturali.

     (Omissis) [10]

     Con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle finanze di concerto con i Ministri per i beni culturali e ambientali e del tesoro, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno emanate le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui al presente articolo.

 

     Art. 8. Agevolazioni in casi di donazione.

     Gli atti di donazione sia a favore dello Stato che di enti pubblici territoriali, che abbiano ad oggetto beni culturali o altri beni o somme di denaro con la specifica destinazione all'acquisto, alla valorizzazione, al restauro, all'incremento o al pubblico godimento di beni culturali, possono essere stipulati con atto pubblico rogato a scelta del donante dal notaio o dagli ufficiali roganti dell'amministrazione beneficiaria.

     Le amministrazioni e gli enti beneficiari hanno la facoltà di assumere provvisoriamente, prima dell'accettazione, gli oneri della custodia, conservazione e manutenzione dei beni di cui al precedente comma, fatta salva, in caso di mancato perfezionamento della donazione, la rivalsa nei confronti degli obbligati.

     I beni e le somme di denaro oggetto della donazione non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati.

 

     Art. 9. Disposizioni per la Regione siciliana e per le Province autonome di Trento e di Bolzano.

     In relazione alle competenze spettanti alla regione siciliana ed alle Province autonome di Trento e di Bolzano in materia di antichità e opere artistiche e di tutela del patrimonio storico, artistico e popolare ai sensi dei rispettivi statuti e norme di attuazione, agli adempimenti di cui alla presente legge nella predetta materia provvedono per il rispettivo territorio la regione siciliana e le province autonome di Trento e di Bolzano.

     Ai fini dell'esercizio da parte degli enti medesimi del diritto di prelazione previsto dalle leggi vigenti in materia, il Ministero per i beni culturali e ambientali comunica agli stessi l'accettazione della cessione prevista dagli artt. 6 e 7 della presente legge. Il relativo importo verrà versato direttamente allo Stato.

 

     Art. 10. Istituzione di capitolo di spesa per manifestazioni culturali.

     Nello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali è istituito un apposito capitolo di spesa occorrente per attività espositive e manifestazioni culturali di particolare interesse nazionale ed internazionale.

 

     Art. 11. Tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi.

     Le tasse di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato di cui alla tabella allegata alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, come modificata dalla legge 13 marzo 1958, n. 263, e dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, sono aumentate del 30 per cento. La frazione dei nuovi importi delle preindicate tasse è arrotondata alle 500 o alle 1.000 lire per eccesso. Le competenze del Comitato interministeriale previsto dalla legge 23 luglio 1980, n. 502, restano ferme e sono estese anche ai monumenti, musei, gallerie, scavi di antichità dello Stato, non compresi nella citata tabella di cui alla legge 26 novembre 1955, n. 1317, e successive modificazioni.

 

     Art. 12. Copertura finanziaria.

     Agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati per l'anno 1982, rispettivamente, in lire 1.000 milioni per le minori entrate conseguenti all'applicazione dei precedenti artt. 1, 2, 3 e 4 e in lire 2.000 milioni per le spese di cui all'art. 10, si fa fronte mediante le maggiori entrate derivanti dalle disposizioni di cui al precedente articolo.

 

     Art. 13. Entrata in vigore.

     La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

 


[1] Aggiunge l'art. 5 bis dopo l'art. 5 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601.

[2] Aggiunge tre commi alla fine dell'art. 88 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

[3] Sostituisce con cinque commi il secondo comma dell'art. 10 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597.

[4] Sostituisce con cinque commi il secondo comma dell'art. 6 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 598.

[5] Sopprime il numero 3 all'art. 11 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 e vi aggiunge, in fine, sette commi.

[6] Aggiunge, in fine, otto commi all'art. 18 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.

[7] Aggiunge un comma, con nota relativa, all'art. 1 della tariffa, allegato A, parte prima, annessa al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634.

[8] Aggiunge l'art. 42 bis al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637.

[9] Inserisce un comma, dopo il primo, all'art. 31 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643.

[10] Aggiunge l'art. 28 bis al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.