§ 95.21.318 - D.L. 23 novembre 2009, n. 168.
Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonchè di trasferimenti erariali ai comuni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.21 imposta sul reddito
Data:23/11/2009
Numero:168


Sommario
Art. 2.  Trasferimenti erariali ai comuni
Art. 3.  Entrata in vigore


§ 95.21.318 - D.L. 23 novembre 2009, n. 168. [1]

Disposizioni urgenti in materia di acconti di imposta, nonchè di trasferimenti erariali ai comuni.

(G.U. 24 novembre 2009, n. 274)

 

     IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

     Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

     Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare disposizioni relative al differimento del versamento di parte dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonchè altre disposizioni urgenti in materia di trasferimenti erariali ai comuni;

     Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 novembre 2009;

     Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno;

     Emana

     il seguente decreto-legge:

 

      Art. 1. Differimento del versamento di acconti d'imposta

      1. Il versamento di venti punti percentuali dell'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche dovuto per il periodo d'imposta 2009 è differito, nei limiti di quanto dovuto a saldo, alla data di versamento, per il medesimo periodo di imposta, del saldo di cui al comma 1 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 2001, n. 435.

     2. Ai contribuenti che alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno già provveduto al pagamento dell'acconto senza avvalersi del differimento di cui al comma 1 compete un credito d'imposta in misura corrispondente, da utilizzare in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

     3. Per i soggetti che si sono avvalsi dell'assistenza fiscale, i sostituti d'imposta trattengono l'acconto, tenendo conto del differimento previsto dal comma 1.

     4. I sostituti d'imposta che non hanno tenuto conto del differimento di cui al comma 1 restituiscono le maggiori somme trattenute nell'ambito della retribuzione del mese di dicembre. Le somme restituite possono essere scomputate dal sostituto d'imposta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 445.

     5. Alle minori entrate derivanti dal presente articolo, valutate in 3.716 milioni di euro per l'anno 2009, si provvede con quota parte delle entrate derivanti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, che a tale fine, dalla contabilità speciale prevista dal comma 8 del citato articolo 13-bis, è versata nell'anno 2009 ad apposito capitolo del bilancio dello Stato. La dotazione del Fondo previsto dall'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, è incrementata, per l'anno 2010, di 3.716 milioni di euro, cui si provvede mediante utilizzo delle maggiori entrate, per l'anno medesimo, derivanti dai commi precedenti.

 

Art. 2. Trasferimenti erariali ai comuni

      1. Ai fini della riduzione dei trasferimenti erariali di cui ai commi 39 e 46 dell'articolo 2 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, i comuni trasmettono, entro il termine perentorio del 31 marzo 2010 e a pena di decadenza, al Ministero dell'interno una apposita certificazione del maggiore gettito accertato a tutto l'anno 2009 dell'imposta comunale sugli immobili, derivante dall'applicazione dei commi da 33 a 38, nonchè da 40 a 45 dello stesso articolo 2, con modalità e termini stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero dell'interno.

     2. Per l'anno 2009, fatti salvi eventuali conguagli, il Ministero dell'interno è autorizzato a corrispondere ad ogni singolo comune, a titolo di acconto, un contributo pari all'ottanta per cento della differenza tra l'importo certificato per l'anno 2007 e la corrispondente riduzione del contributo ordinario operata per il medesimo anno.

 

     Art. 3. Entrata in vigore

      1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

 

 


[1] Non convertito in legge (Comunicato pubblicato nella G.U. 25 gennaio 2010, n. 19). L'art. 2, comma 251, della L. 23 dicembre 2009, n. 191 ha stabilito che restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.