§ 58.11.3 – D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.
Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.11 lavoro autonomo
Data:10/11/1997
Numero:445


Sommario
Art. 1.  Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta.
Art. 2.  Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta.
Art. 3.  Efficacia temporale.


§ 58.11.3 – D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.

Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.

(G.U. 23 dicembre 1997, n. 298).

 

     Art. 1. Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta.

     1. [Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi] [1].

     2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, anche ricorrendo alle procedure indicate nel decreto ministeriale 28 dicembre 1993, n. 567.

     3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto [2].

     4. La parte dell'eccedenza riportata che non è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, costituisce eccedenza per il periodo stesso ed è oggetto di ulteriore scelta tra il riporto ed il rimborso [3].

     5. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma dell'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

     6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, con decorrenza dal secondo semestre successivo, rispettivamente, alla data di presentazione della dichiarazione del sostituto di imposta o a quella di presentazione dell'istanza di rimborso prevista dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

 

          Art. 2. Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta. [4]

     1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.

     2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973.

 

          Art. 3. Efficacia temporale. [5]

     1. Le disposizioni indicate negli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 1998.


[1] Comma sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e abrogato dall'art. 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[2] Comma così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

[3] Comma sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e così modificato dall'art. 15 del D.Lgs. 21 novembre 2014, n. 175.

[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542.

[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del D.P.R. 8 luglio 1998, n. 263.