Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.11 lavoro autonomo |
Data: | 10/11/1997 |
Numero: | 445 |
Sommario |
Art. 1. Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta. |
Art. 2. Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta. |
Art. 3. Efficacia temporale. |
§ 58.11.3 – D.P.R. 10 novembre 1997, n. 445.
Regolamento recante norme sullo scomputo dei versamenti delle ritenute alla fonte, effettuati a fronte dei versamenti successivi, e sulla semplificazione degli adempimenti dei sostituti di imposta che effettuano ritenute alla fonte su redditi di lavoro autonomo di ammontare non significativo.
(G.U. 23 dicembre 1997, n. 298).
Art. 1. Scomputo delle eccedenze di versamento del sostituto di imposta.
1. [Il sostituto di imposta che abbia effettuato un versamento di ritenute alla fonte in misura superiore rispetto alla somma dovuta ha facoltà di scomputare l'eccedenza dai versamenti successivi] [1].
2. Qualora lo scomputo di cui al comma 1 non venga operato nel corso dello stesso periodo di imposta, il sostituto ha diritto, a sua scelta, di computare l'eccedenza in diminuzione dai versamenti relativi al periodo di imposta successivo o di chiederne il rimborso nella dichiarazione prevista dall'articolo 7 del
3. La scelta non risultante dalla dichiarazione si intende fatta per il riporto [2].
4. La parte dell'eccedenza riportata che non è utilizzata in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del
5. Se l'eccedenza riportata non è computata in diminuzione nella dichiarazione relativa al periodo di imposta successivo, o se la dichiarazione non è presentata, il sostituto di imposta può chiederne il rimborso a norma dell'articolo 38 del
6. Sull'eccedenza computata in diminuzione dei versamenti non competono interessi. Se è richiesto il rimborso competono gli interessi di cui all'articolo 44 del
Art. 2. Semplificazione degli adempimenti di alcuni sostituti di imposta. [4]
1. I sostituti di imposta che nell'anno erogano esclusivamente compensi di lavoro autonomo a non più di tre soggetti ed effettuano ritenute di acconto per un importo complessivo non superiore a due milioni di lire effettuano i versamenti delle ritenute operate distintamente per ciascun periodo d'imposta entro il termine stabilito per il versamento a saldo delle imposte sui redditi.
2. Qualora nel corso del periodo di imposta venga superato anche uno dei limiti indicati al comma 1, il sostituto di imposta è tenuto, a partire dalla prima scadenza utile, ad effettuare i versamenti nei termini previsti dal
Art. 3. Efficacia temporale. [5]
1. Le disposizioni indicate negli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta 1998.
[1] Comma sostituito dall'art. 3 del
[2] Comma così sostituito dall'art. 3 del
[3] Comma sostituito dall'art. 3 del
[4] Articolo così sostituito dall'art. 3 del
[5] Articolo così sostituito dall'art. 1 del