Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/05/1986 |
Numero: | 150 |
Sommario |
Art. 1. Dopo l'articolo 11 della legge 16 dicembre 1977, n. 904, è aggiunto il seguente |
Art. 2. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente [...] |
§ 98.1.26351 - Legge 7 maggio 1986, n. 150.
Modifiche alla legge 16 dicembre 1977, n. 904.
(G.U. 10 maggio 1986, n. 107)
Dopo l'articolo 11 della
"Art. 11-bis. - La persona nominata dal presidente del tribunale ai sensi del terzo comma del precedente articolo 11 deve presentare, nel termine di trenta giorni dalla notizia della nomina, una relazione sullo stato e sulla situazione patrimoniale della società.
Se gli amministratori sono sconosciuti o trasferiti per ignota destinazione, il presidente del tribunale può concedere, a domanda, una proroga non maggiore di sessanta giorni per il deposito della relazione.
Se dalla relazione risulta l'inesistenza di elementi patrimoniali attivi sufficienti a coprire le spese e il compenso del liquidatore, questi, nella stessa relazione, deve o chiedere la dichiarazione di fallimento, se ne sussistono i presupposti, ovvero la cancellazione della società. Il tribunale, in questo secondo caso, ordina la cancellazione della società dal registro delle imprese e provvede alla liquidazione delle spese e del compenso del liquidatore ponendoli a carico dell'erario, integralmente o per la differenza necessaria. Il compenso del liquidatore è determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dei compensi spettanti ai curatori del fallimento, con il minimo di L. 300.000.
Il compenso al liquidatore e tutte le spese sostenute e liquidate per la cancellazione della società dovranno essere dall'erario recuperati con l'esecuzione forzata nei confronti degli amministratori e dei componenti il collegio sindacale, quando ne risulta la responsabilità in proprio.
In ogni altro caso la liquidazione ha luogo nei modi ordinari.
La presentazione della relazione e la cancellazione della società disposta dal tribunale ai sensi del precedente terzo comma sono esenti da tributi e diritti di ogni specie".
Il termine per la presentazione della relazione, di cui al primo comma dell'articolo 11-bis della
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, pari a lire 3.500 milioni per ciascuno degli anni 1985, 1986 e 1987, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1985-1987, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1985, all'uopo utilizzando lo specifico accantonamento "Integrazione alla
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.