§ 95.19.29 - D.L. 8 settembre 1951, n. 750 .
Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.19 imposta di fabbricazione
Data:08/09/1951
Numero:750


Sommario
Art. 1.      L'art. 1 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, è sostituito come segue, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente [...]
Art. 2.      Fra il terz'ultimo e i due ultimi commi dell'art. 2 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, è inserito il comma seguente:
Art. 3.      Agli spiriti ed acquaviti di vino accantonati a norma dell'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, alle acquaviti in invecchiamento a norma dei successivi articoli 7, 8, 10, allo [...]
Art. 4.      Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:
Art. 5. 
Art. 6.      L'art.
Art. 7.      L'art. 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924) è sostituito come [...]
Art. 8.      L'aumento dell'imposta sugli spiriti, di cui al precedente art. 1 si applica, oltre che sui prodotti (spiriti e prodotti con essi fabbricati) gravati d'imposta esistenti alla data di entrata in [...]
Art. 9.      L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione della aliquota di cui al precedente art. 6 si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente [...]
Art. 10.      La maggiore imposta dovuta in base ai precedenti articoli 8 e 9 del presente decreto deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione [...]
Art. 11.      Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 8 e 9 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta [...]
Art. 12.      Le restituzioni d'imposta spettanti, nei casi previsti dalle norme in vigore, in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, per i prodotti esportati all'estero, saranno [...]
Art. 13.      E' soppresso il numero II dell'articolo unico della legge 22 luglio 1939, n. 1096. La infrazione ivi prevista è punita a termini dell'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, [...]
Art. 14.      Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione [...]


§ 95.19.29 - D.L. 8 settembre 1951, n. 750 [1].

Modificazioni al regime fiscale degli spiriti e della birra e precisazione del trattamento fiscale del melasso.

(G.U. 8 settembre 1951, n. 206).

 

Spiriti

 

     Art. 1.

     L'art. 1 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, convertito in legge con la legge 16 giugno 1950, n. 331, è sostituito come segue, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto:

     "La imposta interna di fabbricazione sullo spirito (alcool etilico) e la corrispondente sovrimposta di confine sul prodotto medesimo importato dall'estero sono stabilite nella misura di lire 40.000 per ogni ettanidro alla temperatura di 15° ,56 del termometro centesimale.

     Nella stessa misura sono stabilite la imposta interna di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine per gli alcoli metilico, propilico e isopropilico, i quali, agli effetti del presente decreto, sono equiparati in tutto all'alcool etilico di prima categoria".

 

          Art. 2.

     Fra il terz'ultimo e i due ultimi commi dell'art. 2 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, è inserito il comma seguente:

     "In ogni caso è considerato come proveniente da frutta, diverse dai datteri e dall'uva passa, l'alcool ricavato da vino o materie vinose che contengano più di 12 mg. di sorbite per cento cm³ di vino o materia vinosa" [2].

 

          Art. 3.

     Agli spiriti ed acquaviti di vino accantonati a norma dell'art. 3 del decreto-legge 18 aprile 1950, n. 142, alle acquaviti in invecchiamento a norma dei successivi articoli 7, 8, 10, allo spirito di vino di cui all'art. 17 dello stesso decreto-legge, e ad ogni altro spirito destinato alla produzione del vermut e del marsala i benefici fiscali stabiliti dalle norme in vigore si applicano sulla base della nuova aliquota d'imposta stabilita all'art. 1 del presente decreto, fermi rimanendo gli abbuoni speciali di cui ai primi tre commi dell'art. 2 del ripetuto decreto-legge.

 

          Art. 4.

     Per lo spirito impiegato nella fabbricazione dell'aceto l'imposta di fabbricazione è stabilita nelle seguenti misure:

     1) per gli spiriti di 1 categoria, per ogni ettanidro L. 10.000

     2) per gli spiriti di 2 categoria, escluso lo spirito di vino, per ogni ettanidro " 9.500

     3) per lo spirito di vino, per ogni ettanidro" 2.500

     Sullo spirito di 1 categoria e su quello proveniente dalla frutta impiegato nella fabbricazione dell'aceto, è dovuto anche il vigente diritto erariale.

     Le nuove misure d'imposta stabilite col presente articolo sono dovute anche sugli spiriti esistenti e non ancora trasformati in aceto, alla data di entrata in vigore del presente decreto, negli acetifici soggetti a vigilanza finanziaria, o viaggianti con destinazione a detti acetifici, previa detrazione della imposta eventualmente già pagata nella misura precedentemente in vigore.

 

          Art. 5. [3]

     Sui cali effettivi di alcool accertati nella preparazione e nell'invecchiamento dei liquori destinati al consumo interno, è accordato l'abbuono dell'imposta di fabbricazione ed eventualmente anche del diritto erariale, purchè non superino le seguenti misure:

     - dopo il primo semestre di invecchiamento il 4% e dopo il secondo semestre il 6% del quantitativo di spirito impiegato nella preparazione del prodotto che è rimasto giacente dopo gli anzidetti periodi di tempo.

     Sui cali eccedenti quelli complessivi sopraindicati è dovuto senz'altro il pagamento dei tributi.

 

Birra

 

          Art. 6.

     L'art. 1 del decreto-legge 20 dicembre 1948, n. 1427, convertito in legge con la legge 18 febbraio 1949, n. 27, è sostituito dal seguente:

     "La imposta di fabbricazione sulla birra è stabilita nella misura di L. 300 per ettolitro e per ogni grado saccarometrico del mosto, misurato col saccarometro ufficiale alla temperatura di gradi 17,50 del termometro centesimale.

     La ricchezza saccarometrica del mosto, come sopra misurata, viene arrotondata, agli effetti dell'accertamento della imposta, a un decimo di grado.

     Le frazioni di grado superiori ai 5 centesimi sono computate per un decimo di grado.

     Agli effetti della liquidazione dell'imposta il limite massimo dei gradi saccarometrici è fissato a gradi 16 ed il limite minimo a gradi 11.

     Sulla birra importata dall'estero è riscossa una sovrimposta di confine equivalente all'imposta di fabbricazione da commisurare in base al volume della birra stessa ed al suo grado saccarometrico, determinato mediante analisi da eseguirsi dai competenti Laboratori chimici delle dogane e imposte indirette sui campioni prelevati all'atto dell'importazione.

     Agli effetti dell'applicazione dell'imposta e della sovrimposta di confine sulla birra, sono considerati come birra anche i suoi succedanei".

 

Melasso

 

          Art. 7.

     L'art. 5 del testo unico di leggi per l'imposta di fabbricazione sullo zucchero, approvato con decreto Ministeriale 8 luglio 1924 (Gazzetta Ufficiale n. 195 del 20 agosto 1924) è sostituito come segue:

     "I melassi, sia di produzione nazionale che di produzione estera, quando hanno meno di 63 di coefficiente di purezza e vengono messi come tali in consumo, sotto l'osservanza delle vigenti disposizioni, per usi diversi dall'alimentazione umana sono esenti rispettivamente da imposta o da sovrimposta di fabbricazione.

     Quando invece essi vengono messi in consumo per l'alimentazione umana sono soggetti alla imposta o alla sovrimposta di fabbricazione in ragione di L. 4.400 per quintale.

     I melassi destinati all'alimentazione umana, senza ulteriore trasformazione, debbono viaggiare accompagnati da bolletta di cauzione per essere confezionati, sotto vigilanza finanziaria, con spese a carico della ditta interessata, in recipienti di capacità non superiore a kg. 1 portanti il nome della ditta confezionatrice, la sede dello stabilimento e le indicazioni della quantità e qualità del contenuto.

     Lo zucchero estratto dai melassi con qualsiasi processo è soggetto alle aliquote normali di imposta di fabbricazione a seconda della sua classe.

     Nessun rimborso è dovuto alle ditte che, fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, abbiano corrisposto una imposta sul melasso, con meno di 63 di coefficiente di purezza, destinato alla alimentazione umana".

 

Applicazione degli aumenti d'imposta

 

          Art. 8.

     L'aumento dell'imposta sugli spiriti, di cui al precedente art. 1 si applica, oltre che sui prodotti (spiriti e prodotti con essi fabbricati) gravati d'imposta esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto nei magazzini e depositi fiduciari dei fabbricanti o commercianti o comunque viaggianti in cauzione, nonchè sui prodotti di provenienza estera, esistenti alla data predetta in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, o in altri magazzini o depositi fiduciari di qualsiasi specie, anche:

     agli spiriti, estratti alcoolici, liquori, comprese le acquaviti, e profumerie alcooliche, liberi d'imposta, da chiunque detenuti, anche se viaggianti, alla data di entrata in vigore del presente decreto, in quantità superiore a 100 litri idrati. A tal uopo i possessori di questi ultimi prodotti dovranno fare denunzia delle quantità possedute, anche se viaggianti, entro i primi dieci giorni successivi a quello di entrata in vigore del presente decreto, al competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione anche tramite il più vicino Ufficio doganale o Comando delle Guardie di finanza [4].

 

          Art. 9.

     L'aumento dell'imposta e sovrimposta di confine derivante dall'applicazione della aliquota di cui al precedente art. 6 si applica anche al prodotto che abbia assolto il tributo vigente precedentemente e che, all'atto dell'entrata in vigore del presente decreto, si trovi tuttora in recinti, spazi o locali nei quali viene esercitata la vigilanza finanziaria permanente, nelle fabbriche produttrici e comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti.

     A tale uopo il possessore della merce a norma del precedente comma dovrà fare denunzia delle quantità possedute entro dieci giorni successivi alla data suddetta all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione o alla Dogana secondo la rispettiva competenza [5].

     Agli effetti della liquidazione della differenza d'imposta sulla birra esistente nelle fabbriche produttrici o comunque e dovunque in possesso dei fabbricanti, sono accordate le seguenti detrazioni sul volume effettivamente accertato del liquido:

     a) 17,50% per il mosto di birra in corso di accertamento;

     b) 16,50% per il mosto di birra in fase di fermentazione primaria;

     c) 13% per la birra in fase di fermentazione secondaria;

     d) 10% per la birra in recipienti di deposito dopo la fermentazione secondaria e prima della filtrazione o decantazione;

     e) 8% sulla birra già filtrata o decantata ma non ancora messa in fusti o bottiglie per il consumo;

     f) 3% sulla birra contenuta in fusti o bottiglie per il consumo.

 

Sanzioni e termine per il pagamento dell'aumento dell'imposta

 

          Art. 10.

     La maggiore imposta dovuta in base ai precedenti articoli 8 e 9 del presente decreto deve essere versata alla competente Sezione provinciale di tesoreria entro venti giorni dalla notificazione della liquidazione.

     L'Amministrazione può tuttavia consentire dilazioni per il pagamento della maggiore imposta di cui sopra, senza applicazione delle indennità di mora, quando il pagamento venga eseguito entro i nuovi termini dilazionati [6].

     Sulle somme non versate tempestivamente è applicata una indennità di mora del 6%. Detta indennità è ridotta al 2% quando il pagamento avvenga entro il quinto giorno successivo alla scadenza del termine.

 

          Art. 11.

     Chiunque ometta di presentare la denuncia di cui ai precedenti articoli 8 e 9 o presenti denuncia inesatta o in ritardo, è punito con la pena pecuniaria dal doppio al decuplo dell'imposta frodata o che siasi tentato di frodare.

     La pena pecuniaria è ridotta ad un decimo quando sia stata presentata denuncia, riconosciuta regolare, entro i cinque giorni successivi ai primi dieci giorni previsti nei citati articoli 8 e 9 [7].

 

Spiriti e birra

Restituzione d'imposta sui prodotti esportati

 

          Art. 12.

     Le restituzioni d'imposta spettanti, nei casi previsti dalle norme in vigore, in materia d'imposta di fabbricazione sugli spiriti e sulla birra, per i prodotti esportati all'estero, saranno accordate in base alle aliquote d'imposta stabilite dal presente decreto, per le esportazioni effettuate a partire dal novantesimo giorno successivo a quello di pubblicazione del presente decreto.

     Tuttavia anche entro tale termine la restituzione della imposta per la birra esportata all'estero potrà essere fatta in base alla nuova aliquota, quando alla domanda di restituzione sia allegato un certificato del competente Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione attestante che trattasi di prodotto che abbia assolto la nuova misura d'imposta prevista dal presente decreto.

 

          Art. 13.

     E' soppresso il numero II dell'articolo unico della legge 22 luglio 1939, n. 1096. La infrazione ivi prevista è punita a termini dell'art. 38 del decreto-legge 6 ottobre 1948, n. 1200, convertito in legge con la legge 3 dicembre 1948, n. 1388.

 

Disposizione finale

 

          Art. 14.

     Il presente decreto entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, e nello stesso giorno sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1] Convertito in legge dall'art. unico della L. 1 novembre 1951, n. 1127. Abrogato dall'art. 1 del D.Lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.

[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[3] Articolo così sostituito dall'art. 13 del D.L. 30 dicembre 1952, n. 1322.

[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[5] Comma così modificato dalla legge di conversione.

[6] Comma aggiunto dalla legge di conversione.

[7] Comma così modificato dalla legge di conversione.