Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 46. Forze armate e Polizia |
Capitolo: | 46.6 guardia di finanza |
Data: | 25/05/1989 |
Numero: | 190 |
Sommario |
Art. 1. [2] |
Art. 2. [3] |
Art. 3. [4] |
Art. 4. [5] |
Art. 5. [6] |
Art. 6. [7] |
Art. 7. [8] |
Art. 8. 1. Il punto 6) dell'art. 7 della legge 29 gennaio 1942, n. 64, è sostituito dal seguente (Omissis) |
Art. 9. [9] |
Art. 10. 1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue |
Art. 11. |
Art. 12. [11] |
Art. 13. 1. Per la nomina a tenente del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza l'espressione "marescialli maggiori" prevista dall'ultimo comma dell'art. 55 della legge 10 maggio 1983, n. 212, [...] |
Art. 14. 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in lire annue 257.000 milioni |
Art. 15. 1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale |
§ 46.6.139 - Legge 25 maggio 1989, n. 190 [1] .
Disposizioni sulla revisione dei ruoli degli ufficiali, sull'incremento degli organici e sull'impiego della Guardia di finanza, nonchè sulla durata in carica del comandante in seconda del Corpo e sulla vigilanza ed il controllo in tema di distribuzione e vendita di generi di monopolio.
(G.U. 27 maggio 1989, n. 122)
1. Il punto 6) dell'art. 7 della
1. A decorrere dal 1° gennaio 1992 la carica di Comandante in seconda della Guardia di finanza è ricoperta per un periodo massimo di due anni. L'ufficiale generale che alla scadenza dei due anni non sia cessato dal servizio permanente effettivo per effetto delle norme in vigore o perchè abbia raggiunto i limiti di età, è collocato in aspettativa per riduzione di quadri.
1. Gli organici dei sottufficiali e degli appuntati e finanzieri della Guardia di finanza sono stabiliti come segue:
a) sottufficiali n. 23.631;
b) appuntati e finanzieri n. 37.300.
2. Gli organici in aumento rispetto a quelli vigenti alla data del 1° gennaio 1988 saranno realizzati in cinque anni, a decorrere dal 1° gennaio 1989, secondo le progressioni indicate nella tabella 5 allegata alla presente legge.
[1. L'attività di vigilanza e di controllo sulla fabbricazione, sul trasporto, sulla distribuzione e sulla vendita dei generi di monopolio è affidata alla Guardia di finanza, nel quadro della tutela del gettito erariale derivante dai monopoli fiscali.
2. Le modalità secondo le quali dovranno svolgersi i servizi di cui al comma 1 sono determinate con decreto del Ministro delle finanze, sentiti il Comando generale della Guardia di finanza e l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato.
3. Sono a carico dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato tutti gli oneri connessi all'addestramento, all'accasermamento ed all'impiego del personale per le attività di cui al comma 1. Al relativo onere, che non potrà superare per gli anni 1989, 1990 e 1991 lire annue 5 miliardi, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli 191 e 193 dello stato di previsione della spesa dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato per i suddetti anni.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le relative variazioni di bilancio.]
1. Per la nomina a tenente del ruolo tecnico operativo della Guardia di finanza l'espressione "marescialli maggiori" prevista dall'ultimo comma dell'art. 55 della
1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge è valutato a regime in lire annue 257.000 milioni.
2. Per gli anni 1989, 1990 e 1991, all'onere valutato, rispettivamente, in lire 24.100 milioni, in lire 30.100 milioni ed in lire 76.600 milioni, si provvede mediante utilizzo della proiezione per gli anni medesimi dell'accantonamento: "Revisione dei ruoli degli ufficiali ed incremento degli organici della Guardia di finanza", iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1989.
3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Tabella 1 - (prevista dagli articoli 1 e 4) - Organici ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza - Ruolo speciale [12].
Grado |
Organico del grado |
Numero massimo della consistenza nel grado |
Forma di avanzamento al grado superiore |
||||
Colonnello |
4 |
- |
- |
||||
Tenente Colonnello |
32 |
- |
scelta |
||||
Maggiore |
16 |
- |
anzianità |
||||
Capitano |
40 |
- |
scelta |
||||
Tenente |
36 |
- |
anzianità |
||||
Sottotenente |
|
- |
anzianità [d] |
||||
Grado |
Anni di anzianità minima di grado richiesti per la valutazione |
Periodo minimo di comando o di attribuzioni richiesto ai fini della valutazione |
Promozioni a scelta al grado superiore |
||||
Colonnello |
- |
- |
- |
|
|||
Tenente Colonnello |
7 |
- |
2 anni [b] |
1 [a] |
|||
Maggiore |
- |
3 |
- |
- |
|||
Capitano |
9 |
- |
2 anni [c] |
4 |
|||
Tenente |
- |
7 |
- |
- |
|||
Sottotenente |
- |
- |
- |
- |
[a] Ciclo di cinque anni: una promozione nel primo, nel secondo, nel terzo e nel quarto anno; nessuna nel quinto.
[b] Due anni di comando di unità navale o di comando di stazione navale o di comando equipollente o due anni di comando di gruppo aereo o di sezione aerea o di comando equipollente, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore; tale requisito non richiesto per gli ufficiali superiori che transitano nel ruolo speciale e che abbiano compiuto nel ruolo normale il periodo di comando previsto dalla tabella 1 allegata alla
[c] Due anni di imbarco o due anni di comando di sezione area o comando equipollente anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di tenente.
[d] La promozione al grado di tenente si consegue dopo due anni dalla nomina a sottotenente.
Tabella 2 - (prevista dall'art. 6, comma 2) - Organici ed avanzamento degli ufficiali in servizio permanente effettivo della guardia di finanza Ruolo normale.
Grado |
Forme di avanzamento al grado superiore |
Periodo minimo di comando e di attribuzioni specifiche, corsi ed esperimenti ai fini dell'avanzamento |
Organico del grado |
||
Generale di Divisione |
-- |
-- |
8 [b] |
||
Generale di Brigata |
Scelta |
Un anno di comando di zona o dell'Accademia o delle scuole o della Scuola di polizia tributaria o comando equipollente |
19 |
||
Colonnello |
Scelta |
Un anno di comando di legione territoriale o di nucleo di polizia tributaria o speciale di polizia valutaria o di comando della scuola sottufficiali o di comando della legione allievi o comando equipollente |
64 |
||
Tenente Colonnello |
Scelta |
Due anni di comando di gruppo territoriale, anche se compiuti in tutto o in parte nel grado di maggiore, o due anni di comando equipollente, qualora si siano compiuti due anni di comando di compagnia territoriale nel grado di capitano o tenente [e] |
335 |
||
Maggiore |
Anzianità |
-- |
180 |
||
Capitano |
Scelta |
Due anni di comando di compagnia o di tenenza o comando equipollente anche se compiuto, in tutto o in parte, nel grado di tenente |
571 |
||
Tenente |
Anzianità |
Due anni di comando di tenenza o comando equipollente , compiuto nel grado di tenente |
576 |
||
Sottotenente |
Anzianità |
Superare il corso di applicazione [f] |
|
||
Grado |
Promozioni annuali al grado superiore |
Numero degli ufficiali non ancora valutati da ammettere ogni anno a valutazione [a] |
|||
Generale di Divisione |
-- |
-- |
|||
Generale di Brigata |
1 o 2 [c] |
Un quarto dei generali di brigata non ancora valutati |
|||
Colonello |
5 |
Un quinto dei colonnelli non ancora valutati |
|||
Tenente Colonnello |
12 o 13 [d] |
Un dodicesimo dei tenenti colonnelli non ancora valutati e di tutti i maggiori in ruolo |
|||
Maggiore |
-- |
-- |
|||
Capitano |
45 |
Un diciottesimo dei capitali non ancora valutati e di tutti i subalterni in ruolo |
|||
Tenente |
-- |
-- |
|||
Sottotenente |
-- |
-- |
[a] Le frazioni di unità sono riportate all'anno successivo.
[b] Fino al 30 dicembre 1991, l'organico del grado è pari a 5. Dal 31 dicembre 1991 l'organico del grado pari a 7. Dal 31 dicembre 1992 l'organico del grado è pari a 8.
[c] Dal 1992 ciclo di tre anni: una promozione nel primo e nel secondo anno; due promozioni nel terzo anno.
[ d] Dal 1992 ciclo di tre anni: tredici promozioni nel primo e nel secondo anno, dodici nel terzo.
[e] I periodi - inferiori ai due anni - trascorsi al comando di compagnia territoriale comportano una corrispondente riduzione del periodo di comando territoriale richiesto per l'avanzamento al grado di colonnello.
[f] Solo per i provenienti dall'Accademia e salvo il disposto dell'ultimo comma dell'art. 65 della
Tabella 3 - (prevista dall'art. 6, comma 3) - Progressione dell'aumento degli organici degli ufficiali della guardia di finanza.
|
Organici al 1° gennaio |
||
Grado |
1989 |
1990 |
1991 |
Generale di Brigata |
19 |
19 |
19 |
Colonnello |
63 |
64 |
64 |
Tenente Colonnello |
326 |
330 |
335 |
Maggiore |
171 |
175 |
180 |
Capitano |
553 |
562 |
571 |
Tenente e sottotenente |
558 |
567 |
576 |
Per il raggiungimento dei volumi organici, nella presente tabella, nei gradi per i quali l'avanzamento ha luogo a scelta, saranno osservate le seguenti disposizioni:
a) a generale di brigata: una promozione per aumento di organico al 1° gennaio 1989, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla
b) a colonnello: una promozione per aumento di organico rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla
Per effettuare le promozioni previste al 1° gennaio 1989 al grado di generale di brigata e di colonnello, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge siano stati già formati i relativi quadri di avanzamento a scelta, si darà luogo alla formazione di quadri suppletivi nei quali saranno iscritti, con l'osservanza nelle norme di cui all'art. 30 della
c) a maggiore: quattro promozioni, rispettivamente al 1° gennaio 1989 e 1990, e cinque promozioni al 1° gennaio 1991, ad aumento di organico in aggiunta a quelle previste nella tabella 1 allegata alla
Per effettuare le promozioni previste per il 1° gennaio 1989, qualora all'atto dell'entrata in vigore della presente legge sia stato formato il quadro ordinario di avanzamento a scelta dei capitani relativo a detto anno 1989, sarà formato un quadro suppletivo di avanzamento al grado di maggiore nel quale saranno iscritti, con l'osservanza delle norme di cui all'art. 30 della
Tabella 4 - (prevista all'art. 6, comma 4) - Numero massimo dei generali e dei colonnelli in servizio permanente effettivo della guardia di finanza, ai sensi dell'art. 3 della
Grado |
Numero massimo |
Generale di Corpo d'Armata |
-- |
Generale di Divisione |
8 [a] |
Generale di Brigata |
25 |
Colonnello |
100 |
Totale |
133 |
[a] A decorrere dal 31 dicembre 1982.
Tabella 5 - (prevista dall'articolo 10).
|
Organici al 1° gennaio |
||||
Categoria |
1989 |
1990 |
1991 |
1992 |
1993 |
Sottufficiali |
18.031 |
18.031 |
19.651 |
21.631 |
23.631 |
Appuntati e finanzieri |
35.020 |
35.020 |
35.560 |
36260 |
37.300 |
[1] Il ruolo speciale istituito con la presente legge è stato soppresso per effetto dell’art. 3 del
[2] Articolo abrogato dall'art. 67 del
[3] Articolo abrogato dall'art. 67 del
[4] Articolo abrogato dall'art. 67 del
[5] Articolo abrogato dall'art. 67 del
[6] Articolo abrogato dall'art. 67 del
[7] Articolo abrogato dall'art. 67 del
[8] Articolo sostituito dall'art. unico della
[9] Le disposizioni di cui al presente articolo cessano di produrre effetti a norma dell'art. 1 della
[10] Articolo abrogato dall'art. 4 del
[11] Articolo abrogato dall'art. 67 del
[12] Il ruolo speciale istituito con la presente legge è stato soppresso per effetto dell’art. 3 del