§ 95.16.3 - Legge 12 maggio 1949, n. 206.
Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:12/05/1949
Numero:206


Sommario
Art. 1.      La tabella, allegato A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge
Art. 2.      Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue
Art. 3.      L'art. 19 della legge tributaria sulle successioni, approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente
Art. 4.      Dopo il quinto comma dell'art. 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono aggiunti i seguenti
Art. 5.      I primi quattro commi dell'art. 65 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti
Art. 6.      Nel caso di sostituzione fedecommissaria la imposta di successione nei confronti dell'erede istituito è commisurata sul valore della piena proprietà dei beni che formano [...]
Art. 7.      Il comma secondo dell'art. 46 della legge tributaria sulle successioni, approvato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente
Art. 8.      L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue
Art. 9.      Al primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti commi
Art. 10.      Salvo quanto è disposto dal successivo art. 12 le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si apriranno e alle sostituzioni fedecommissarie [...]
Art. 11.      Le donazioni o liberalità fatte per atti in forma pubblica o privata presentati alla registrazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 [...]
Art. 12.      Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore [...]


§ 95.16.3 - Legge 12 maggio 1949, n. 206. [1]

Modificazioni alle leggi in materia di imposta sulle successioni e sulle donazioni.

(G.U. 16 maggio 1949, n. 112).

 

 

     Art. 1.

     La tabella, allegato A, annessa al decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

 

          Art. 2.

     Il primo comma dell'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

     "Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino e lire settecentocinquantamila".

 

          Art. 3.

     L'art. 19 della legge tributaria sulle successioni, approvata col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

     “Se due successioni, aventi per oggetto gli stessi beni, si aprono a distanza non superiore ai due anni l'una dall'altra, l'imposta dovuta per l'ultimo trasferimento è ridotta della metà”.

     “Il beneficio della riduzione è limitato alle successioni devolute ai successibili indicati nelle categorie 1ª, 2ª e 3ª della tabella allegata alla presente legge, nonchè alle successioni devolute ai nipoti "ex fratre" chiamati alla eredità per diritto di rappresentazione”.

     “La riduzione non si applica per i beni che nella prima delle due successioni siano stati del tutto esenti da imposta”.

     “Qualora l'eredità comprenda, oltre i beni provenienti da precedente successione, anche beni di diversa provenienza, la riduzione di cui ai commi precedenti viene applicata su una quota del carico di imposta, proporzionale al valore dei beni provenienti dalla precedente successione".

 

          Art. 4.

     Dopo il quinto comma dell'art. 45 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono aggiunti i seguenti:

     "I debiti dei datori di lavoro verso i dipendenti di qualsiasi categoria derivanti da stipendi, salari ed accessori, nonchè dai contributi sugli stessi e dalle indennità di anzianità, di licenziamento e di ogni altra natura, sono ammessi in deduzione dall'asse ereditario, limitatamente all'ammontare dovuto in base alla retribuzione e all'anzianità godute all'atto della apertura della successione, indipendentemente dalla cessazione del rapporto di lavoro e anche se liquidati posteriormente".

     "A questo effetto, tra i libri di commercio previsti dal quinto comma del presente articolo si intendono compresi il libro matricola e il libro paga o stipendi, vidimati e tenuti a norma di legge".

     "Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e d'assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni." [2].

 

          Art. 5.

     I primi quattro commi dell'art. 65 della legge tributaria sulle successioni, approvata con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, sono sostituiti dai seguenti:

     "Ai debitori delle imposte di successione e di consolidazione di usufrutto che riguardino valori immobiliari, e delle eventuali soprattasse è concesso, a loro domanda, di eseguire il pagamento a rate in un termine non maggiore di anni sei con la corresponsione dell'interesse scalare del 5 per cento".

     "Eguale beneficio e alle stesse condizioni è concesso per il pagamento dell'imposta relativa alle azioni di società commerciali o industriali e delle eventuali soprattasse".

     "E' in facoltà dell'Amministrazione di concedere eguale dilazione, alle medesime condizioni, per il pagamento delle imposte ed eventuali soprattasse che si riferiscono ad altri valori mobiliari".

     "A tutela del credito dilazionato dovrà essere iscritta ipoteca sugli immobili ereditari, nonchè assunta ogni altra idonea garanzia a giudizio dell'Amministrazione".

     "In tutti i casi resta fermo il privilegio che, a norma dell'art. 68 di questa legge, compete all'Erario su tutti i beni ereditari. Tale privilegio viene esteso a tutto il periodo della dilazione fino al pagamento del debito e degli interessi relativi".

     "La dilazione dovrà in ogni caso risultare da atto scritto. Quando l'atto sia stipulato prima della scadenza del termine fissato per il pagamento dell'imposta, il debitore non incorre nella soprattassa di tardivo pagamento".

     "Tutte le spese per l'atto, compresa la imposta fissa di registro a cui esso è soggetto, nonchè tutte le spese conseguenziali sono a carico dei debitori".

     "La porzione dell'imposta dilazionabile si determina nel modo indicato dall'art. 14 del regolamento approvato con regio decreto 23 marzo 1902, n. 114".

 

          Art. 6.

     Nel caso di sostituzione fedecommissaria la imposta di successione nei confronti dell'erede istituito è commisurata sul valore della piena proprietà dei beni che formano oggetto della sostituzione ed è dovuta in ragione della metà se l'istituito non ha compiuto cinquanta anni e del quarto se li abbia compiuti.

     Se l'istituito consegue nella successione anche beni liberi da vincolo fedecommissario, l'imposta relativa ai beni oggetto della sostituzione, riducibile ai sensi del comma precedente, è rappresentata da una quota del carico totale dell'imposta di successione, proporzionale al valore dei beni gravati dal vincolo.

     Alla morte del primo chiamato, anche se avvenuta entro i termini previsti dal precedente art. 3, l'erede sostituito deve la normale imposta sull'intero valore che i beni hanno al tempo in cui ha luogo la devoluzione.

     Quando la devoluzione non ha luogo, l'istituito o i suoi eredi sono tenuti al pagamento dell'imposta sull'intero valore dei beni al tempo della morte del testatore, dedotto quanto fu pagato a norma del primo comma del presente articolo.

     L'imposta sul valore netto globale dell'asse ereditario è dovuta per intero al momento dell'apertura della successione del testatore.

     Le norme contenute nel presente articolo valgono anche per il caso di legato e per il caso di donazione previsto nell'art. 795 del Codice civile.

     L'avvenuta o la mancata devoluzione deve essere denunziata entro il termine di quattro mesi allo stesso ufficio che ebbe a ricevere la denunzia di successione o ebbe a registrare l'atto di donazione. Il termine decorre dal giorno della morte dell'istituito o dal giorno dell'evento che ha reso impossibile la devoluzione al sostituito. Valgono per tale denunzia tutte le norme e le sanzioni previste, per la presentazione della denunzia di successione, dal testo di legge approvato con regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270 e successive modificazioni.

     Alla riscossione delle imposte previste dal presente articolo si applicano le disposizioni dell'art. 68 della legge tributaria sulle successioni 30 dicembre 1923, n. 3270.

 

          Art. 7.

     Il comma secondo dell'art. 46 della legge tributaria sulle successioni, approvato col regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3270, è sostituito dal seguente:

     "Del pari sono ammesse in deduzione dall'asse ereditario le spese funerarie, purchè risultino da regolari quietanze; la deduzione è ammessa però nella misura massima di lire 40.000".

 

          Art. 8.

     L'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, è modificato come segue:

     "L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:

fino

a

L.

1.000.000

 

 

 

1%

 

da

"

1.000.001

a

L.

2.500.000

2%

 

da

"

2.500.001

a

"

5.000.000

3%

 

da

"

5.000.001

a

"

10.000.000

6%

 

da

"

10.000.001

a

"

15.000.000

9%

 

da

"

15.000.001

a

"

25.000.000

12%

 

da

"

25.000.001

a

"

50.000.000

16%

 

da

"

50.000.001

a

"

75.000.000

20%

 

da

"

75.000.001

a

"

100.000.000

25%

 

da

"

100.000.001

a

"

250.000.000

29%

 

da

"

250.000.001

a

"

500.000.000

32%

oltre

 

"

500.000.000

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

35%

 

     "L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 500.000".

 

          Art. 9.

     Al primo comma dell'art. 7 del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, sono sostituiti i seguenti commi:

     "Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite l'imposta è ridotta alla metà. L'imposta non è dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni".

     "In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta può superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario ed i tre milioni".

     "Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal regio decreto-legge 9 aprile 1925, n. 380, convertito nella legge 21 marzo 1926, n. 597, sono esenti dall'imposta sul valore globale dell'asse ereditario".

     "Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione".

 

          Art. 10.

     Salvo quanto è disposto dal successivo art. 12 le disposizioni della presente legge si applicano alle successioni che si apriranno e alle sostituzioni fedecommissarie che avranno luogo o verranno a mancare a partire dal giorno in cui la legge stessa entrerà in vigore, nonchè alle donazioni che saranno stipulate a partire dallo stesso giorno.

     L'esonero a favore degli enti morali stabilito con la modifica disposta dal precedente art. 9 è applicabile anche alle liberalità anteriore alla presente legge, limitatamente alle imposte non ancora pagate.

     Gli eredi e i legatari che, a norma del precedente art. 5, avrebbero avuto diritto alla dilazione dell'imposta relativa a titoli azionari caduti in successioni apertesi prima dell'entrata in vigore della presente legge, sono esonerati dalla sopratassa di tardivo pagamento eventualmente applicata a loro carico e non ancora soddisfatta, a condizione che, entro due mesi dalla pubblicazione della presente legge, sottoscrivano l'atto di dilazione e prestino le garanzie prescritte.

     E' abrogato il secondo comma dell'art. 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 16 novembre 1946, n. 476.

 

          Art. 11.

     Le donazioni o liberalità fatte per atti in forma pubblica o privata presentati alla registrazione prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90, e non potute accettare per causa di forza maggiore dipendente da eventi bellici, sono soggette al regime tributario in vigore alla data di presentazione alla registrazione degli atti sopra indicati quando l'accettazione sia stata effettuata entro i sei mesi successivi alla cessazione dello stato di guerra.

 

          Art. 12.

     Nelle controversie per la determinazione del valore venale della ricchezza ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro e di successione, dell'imposta sul valore netto globale e dell'imposta ipotecaria, nonchè dei diritti catastali, in dipendenza di successioni apertesi o di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge, ovvero di scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, allo scopo di raggiungere un accordo amichevole, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

     L'esercizio della suddetta facoltà da parte dell'Amministrazione cesserà al compimento dell'anno dalla entrata in vigore della presente legge.

     La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

 

     Tabella delle imposte di successione e di donazione

 

 

Grado di parentela tra l'autore della successione e gli eredi e legatari

Scaglioni in milioni di lire

 

fino a 1

da oltre 1 fino a 2,5

da oltre 2,5 fino a 5

da oltre 5 fino a 10

da oltre 10 fino a 15

da oltre 15 fino a 25

 

Imposta proporzionale per ogni cento lire

1. Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti

1

2

3

6

9

12

2. Tra coniugi

2

3

4

8

12

16

3. Tra fratelli e sorelle

3

5

8

16

22

28

4. Tra zii e nipoti

5

8

12

19

25

32

5. Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei

15

20

25

40

46

52

Grado di parentela tra l'autore della successione e gli eredi e legatari

Scaglioni in milioni di lire

 

da oltre 25 fino a 50

da oltre 50 fino a 75

da oltre 75 fino a 100

da oltre 100 fino a 250

da oltre 250 fino a 500

oltre 500

 

Imposta proporzionale per ogni cento lire

1. Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti

16

20

25

29

32

35

2. Tra coniugi

20

25

30

34

37

40

3. Tra fratelli e sorelle

34

41

48

54

57

60

4. Tra zii e nipoti

41

51

60

64

67

70

5. Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei

60

70

74

77

79

80

 


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così modificato dall'art. unico della L. 3 dicembre 1960, n. 1509.