§ 95.16.b - Legge 3 dicembre 1960, n. 1509.
Modificazione dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:03/12/1960
Numero:1509


Sommario
Art. unico.      L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato


§ 95.16.b - Legge 3 dicembre 1960, n. 1509.

Modificazione dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione.

(G.U. 20 dicembre 1960, n. 310).

 

 

     Art. unico.

     L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato:

     "Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e d'assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni".