Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.16 imposta sulle successioni e donazioni |
Data: | 03/12/1960 |
Numero: | 1509 |
Sommario |
Art. unico. L'ultimo comma dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, viene così modificato |
§ 95.16.b - Legge 3 dicembre 1960, n. 1509.
Modificazione dell'art. 4 della legge 12 maggio 1949, n. 206, contenente norme per la deduzione di passività agli effetti dell'imposta di successione.
(G.U. 20 dicembre 1960, n. 310).
L'ultimo comma dell'art. 4 della
"Le dichiarazioni di debito rilasciate da istituti ed enti di diritto pubblico ai quali sia affidata la gestione di forme obbligatorie di previdenza e d'assistenza sociale, ai sensi e per gli effetti di cui al successivo art. 48, sono considerate come rilasciate da pubbliche Amministrazioni".