Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.16 imposta sulle successioni e donazioni |
Data: | 08/03/1945 |
Numero: | 90 |
Sommario |
Art. 1. Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato A |
Art. 2. Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire 750.000 |
Art. 3. Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 1, si applicano anche alle donazioni e liberalità, comprese le costituzioni di dote civile o militare e del [...] |
Art. 4. Alle quote di eredità e ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari debbono aggiungersi, ai fini della liquidazione dell'imposta, le donazioni e le liberalità [...] |
Art. 5. Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del [...] |
Art. 6. [4] |
Art. 7. Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge [...] |
Art. 8. Quando vi è concorso di eredi o di legatari, l'imposta sul valore globale si liquida sull'intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall'art. 6, e l'ammontare [...] |
Art. 9. All'imposta prevista dal presente capo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l'osservanza [...] |
Art. 10. Ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 6, all'asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione [...] |
Art. 11. La denunzia presentata agli effetti della imposta di successione vale anche per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario |
Art. 12. Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo, all'erede che ha pagato, il regresso [...] |
Art. 13. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni è dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario |
Art. 14. Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 10 è fatto obbligo agli eredi e legatari e al notaio rogante di dichiarare rispettivamente nella [...] |
Art. 15. La disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 11 si applica anche per la valutazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall'8 [...] |
Art. 16. Le agevolazioni tributarie previste dal Regio decreto-legge 19 agosto 1943, n. 734, per le successioni dei militari caduti in guerra e delle altre persone ad essi [...] |
Art. 17. Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regio decreto-legge 30 aprile 1930, n. 431, convertito nella legge 9 febbraio 1931, n. 155, concernente esenzione dalle [...] |
Art. 18. Nei procedimenti per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita, è data facoltà all'Amministrazione delle [...] |
Art. 19. La facoltà prevista dall'articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presenta decreto |
Art. 20. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno |
§ 95.16.2 - D.Lgs.Lgt. 8 marzo 1945, n. 90. [1]
Modificazioni delle imposte sulle successioni e sulle donazioni.
(G.U. 31 marzo 1945, n. 39).
Capo I
DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE IMPOSTE DI SUCCESSIONE E DONAZIONE
Nelle trasmissioni di beni per causa di morte la imposta di successione è dovuta nella misura stabilita dalla annessa tabella, allegato A.
Nelle successioni legittime e testamentarie dei figli adottivi agli adottanti, nelle successioni testamentarie dell'adottante all'adottato e nelle successioni testamentarie dell'affiliante a favore dell'affiliato la imposta di successione è dovuta nella misura della metà di quella che sarebbe applicabile se il rapporto di adozione o di affiliazione non esistesse.
Nelle successioni legittime e testamentarie dei genitori a favore dei figli naturali non riconosciuti o non riconoscibili, previste dalla
L'erede che viene alla successione per diritto di rappresentazione deve l'imposta nella misura che risulta dall'applicazione delle aliquote corrispondenti al grado di parentela esistente fra l'erede stesso e l'autore della successione [2].
Nelle successioni in linea retta o fra coniugi le quote di eredità o di legato sono esenti da imposta fino a lire 750.000 [3].
Vi è obbligo della denunzia di successione anche per le quote di eredità o di legato totalmente esenti dalla imposta in applicazione del comma precedente.
Le disposizioni del primo e del secondo comma dell'art. 1, si applicano anche alle donazioni e liberalità, comprese le costituzioni di dote civile o militare e del patrimonio familiare, salvo il disposto del terzo comma dell'art. 61 della
E' tuttavia soggetta ad imposta fissa la costituzione della dote civile o militare o del patrimonio familiare fatta dalla sposa con beni propri la cui provenienza sia dimostrata con precedenti titoli di trasmissione a favore della sposa stessa già assoggettati alla imposta di registro o di successione in conformità della legge e della loro natura. In mancanza di tale dimostrazione si rende esigibile l'imposta nella misura prevista per le donazioni fra ascendenti e discendenti.
Alle quote di eredità e ai legati conseguiti dai singoli eredi e legatari debbono aggiungersi, ai fini della liquidazione dell'imposta, le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione allo stesso erede o legatario, e dall'ammontare dell'imposta liquidata sull'intero si deducono le imposte che sarebbero dovute a termini del presente capo per le dette donazioni e liberalità.
La stessa regola si applica nel caso di precedenti donazioni fatte dal donante allo stesso donatario.
Le trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado si presumono liberalità e come tali sono soggette alla imposta quando la provenienza del prezzo pagato non viene dimostrata in base a titoli aventi data certa ai sensi del Codice civile, e sempre che la imposta di trasferimento a titolo oneroso risulti inferiore a quella stabilita per i trasferimenti a titolo gratuito.
A cura del notaio negli atti di trasmissioni previsti dal primo comma dev'essere inserita la dichiarazione delle parti contraenti se esiste tra loro rapporto di parentela, precisandone in caso affermativo il grado.
L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico solidalmente del notaio che non l'ha provocata e delle parti che non l'hanno resa.
La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico delle parti che l'hanno resa.
Capo II
DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'IMPOSTA SUL VALORE GLOBALE DEI TRASFERIMENTI A TITOLO GRATUITO
L'asse ereditario globale netto lasciato dall'autore della successione, quando supera il valore di L. 500.000, è assoggettato, indipendentemente dall'imposta di successione sulla eredità, quote di eredità e legati, ad una imposta progressiva da liquidarsi in base alle seguenti aliquote:
fino a |
L. |
1.000.000 |
|
|
|
1% |
da |
L. |
1.000.001 |
a |
L. |
2.500.000 |
2% |
da |
L. |
2.500.001 |
a |
L. |
5.000.000 |
3% |
da |
L. |
5.000.001 |
a |
L. |
10.000.000 |
6% |
da |
L. |
10.000.001 |
a |
L. |
15.000.000 |
9% |
da |
L. |
15.000.001 |
a |
L. |
25.000.000 |
12% |
da |
L. |
25.000.001 |
a |
L. |
50.000.000 |
16% |
da |
L. |
50.000.001 |
a |
L. |
75.000.000 |
20% |
da |
L. |
75.000.001 |
a |
L. |
100.000.000 |
25% |
da |
L. |
100.000.001 |
a |
L. |
250.000.000 |
29% |
da |
L. |
250.000.001 |
a |
L. |
500.000.000 |
32% |
oltre |
L. |
500.000.000 |
|
|
|
35% |
L'ammontare dell'imposta non può in alcun caso superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario e lire 500.000.
Per l'asse ereditario o la parte di esso devoluta agli ascendenti o discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti, e al coniuge superstite l'imposta è ridotta alla metà. L'imposta non è dovuta quando l'asse ereditario o la parte di esso non supera i tre milioni [5].
In nessun caso l'ammontare dell'imposta dovuta può superare la differenza tra il valore globale netto dell'asse ereditario ed i tre milioni [6].
Gli enti morali, quando ricorrano le condizioni stabilite dal Regio
Analoga esenzione, alle medesime condizioni, spetta agli stessi enti in caso di donazione [8].
Restano ferme le disposizioni relative all'esenzione o alla riduzione dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario dei militari caduti in guerra o delle altre persone ad essi assimilate, contenute nel Regio
I titoli del Debito pubblico dichiarati dalla legge esenti dalle imposte di donazione e di successione sono esenti altresì dalla imposta sul valore globale dei trasferimenti a titolo gratuito.
Quando vi è concorso di eredi o di legatari, l'imposta sul valore globale si liquida sull'intero asse ereditario con le aliquote stabilite dall'art. 6, e l'ammontare ottenuto è ripartito fra gli eredi e i legatari in misura proporzionale al valore delle rispettive quote di eredità e legati. La quota proporzionale così attribuita a ciascun erede o legatario viene infine eliminata o ridotta quando concorrono le condizioni per la esenzione o riduzione dell'imposta.
All'imposta prevista dal presente capo sono soggette anche le donazioni e le liberalità, comprese le costituzioni di dote e del patrimonio familiare, con l'osservanza delle disposizioni contenute negli articoli 6, 7 ed 8.
Ai fini della liquidazione dell'imposta prevista dall'art. 6, all'asse ereditario si debbono aggiungere le donazioni e le liberalità fatte dall'autore della successione ai suoi eredi e legatari a decorrere dal 12 maggio 1942, data di entrata in vigore del Regio
La stessa regola si applica nel liquidare l'imposta prevista dall'articolo 9 nel caso di precedenti donazioni e liberalità fatte a decorrere dal 12 maggio 1942 dal donante allo stesso donatario.
La denunzia presentata agli effetti della imposta di successione vale anche per l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.
Se la trasmissione è esente da imposta di successione, è obbligatoria la presentazione della denunzia agli effetti dell'imposta prevista dal presente capo.
Per la presentazione della denunzia, la determinazione dei valori imponibili, la deduzione delle passività, il pagamenti della imposta, i privilegi, le prescrizioni e il modo di decidere le controversie, nonchè per le sanzioni punitive sono applicabili, in quanto non sia diversamente disposto dal presente decreto, le disposizioni della legge tributaria sulle successioni e, quando si tratta di donazioni o liberalità, della legge di registro, comprese quelle relative all'addizionale istituita dal Regio
I valori accertati ai fini dell'applicazione dell'imposta di successione o di donazione, valgono anche per la applicazione dell'imposta sul valore globale di cui agli articoli 6 e 9. Se la trasmissione o donazione è esente dalle normali imposte di successione, di registro o di trascrizione, si procede all'accertamento dei valori imponibili ai fini dell'applicazione dell'imposta prevista dal presente capo.
Agli effetti dell'applicazione delle imposte previste dal presente decreto, le azioni e le obbligazioni quotate in borsa sono valutate all'ultimo prezzo di compenso, stabilito dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa più vicina al luogo dell'apertura della successione o della stipulazione dell'atto.
Le azioni e le obbligazioni che non sono iscritte nei listini di borsa o cessarono di esserlo e quelle per le quali non sia stato, di fatto, stabilito, per qualsivoglia motivo, il prezzo di compenso relativo al mese precedente a quello in cui la trasmissione è avvenuta, sono calcolate per il valore del giorno del trasferimento, stabilito con certificato peritale dal Comitato direttivo degli agenti di cambio della borsa indicata nel comma precedente. Nei casi considerati è fatto obbligo alle parti di produrre, insieme con la denunzia di successione o con l'atto esibito per la registrazione, il certificato peritale.
Per il pagamento della totalità dell'imposta sono solidalmente tenuti verso l'Amministrazione dello Stato tutti gli eredi, salvo, all'erede che ha pagato, il regresso verso i coeredi e legatari. Il diritto di regresso è limitato alla quota di imposta attribuita a ciascun erede o legatario secondo le norme di ripartizione stabilite dall'art. 8.
Il legatario è tenuto al pagamento della propria quota proporzionale di imposta, determinata a norma dello stesso art. 8.
Capo III
DISPOSIZIONI COMUNI E VARIE
Ai fini dell'applicazione dell'imposta sulle successioni è dedotto dall'imponibile l'ammontare dell'imposta sul valore globale dell'asse ereditario.
Per l'imposta sul valore globale prevista dal capo precedente valgono, in quanto applicabili e in quanto non sia diversamente stabilito dal presente decreto, tutte le disposizioni contenute nei regi decreti 30 dicembre 1923, nn. 3269 e 3270, e successive modificazioni e aggiunte.
Per l'applicazione delle disposizioni contenute negli articoli 4 e 10 è fatto obbligo agli eredi e legatari e al notaio rogante di dichiarare rispettivamente nella denunzia di successione e negli atti di donazione e liberalità se e quali donazioni o liberalità l'autore della successione o il donante ha fatto in precedenza ai propri eredi e legatari o al donatario, con la specificazione del notaio rogante, della data dell'atto e di quella della registrazione, nonchè del valore della donazione o liberalità.
L'omissione della dichiarazione è punita con la pena pecuniaria da L. 500 a L. 3000 a carico degli eredi o del legatario che hanno presentata la denunzia o a carico solidalmente del donante e del notaio che ha rogato l'atto di donazione.
La dichiarazione infedele è punita con l'ammenda da L. 1000 a L. 6000 a carico di colui o di coloro che l'hanno resa.
La disposizione contenuta nell'ultimo comma del precedente art. 11 si applica anche per la valutazione delle azioni e delle obbligazioni che, a far tempo dall'8 settembre 1943 e prima dell'entrata in vigore del presente decreto, hanno formato oggetto di trasferimento a titolo gratuito e non hanno avuto, nel giorno della trasmissione, quotazioni a causa della chiusura, per motivi dipendenti dallo stato di guerra, della borsa indicata nel primo comma dell'art. 12 del Regio
Le agevolazioni tributarie previste dal Regio
Le imposte di successione e di trascrizione, l'imposta sul valore globale dell'asse ereditario nonchè i diritti catastali di voltura già pagati e che in applicazione del presente decreto non siano dovuti, saranno restituiti su domanda degli interessati, da presentare entro un anno dall'entrata in vigore del decreto stesso.
Sono abrogate le disposizioni contenute nel Regio
Nei procedimenti per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita, è data facoltà all'Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.
L'abbuono di cui al comma precedente può essere accordato soltanto nei procedimenti già iniziati e non ancora definiti alla data di entrata in vigore del presente decreto.
La facoltà prevista dall'articolo precedente può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presenta decreto.
Per i territori non liberati e per quelli liberati, ma non ancora affidati all'Amministrazione del Governo italiano, la facoltà può esercitarsi fino a sei mesi dopo il ritorno all'Amministrazione italiana dei territori stessi.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale" del Regno.
Le disposizioni del presente decreto, salvo quelle degli articoli 15, 16, 18 e 19, si applicano alle successioni che si apriranno a partire dal giorno in cui lo stesso entrerà in vigore e alle donazioni o liberalità nonchè alle trasmissioni di immobili a titolo oneroso tra parenti entro il terzo grado, che saranno poste in essere mediante atti stipulati a partire dallo stesso giorno.
ALLEGATO A
Tabella delle imposte di successione e di donazione [9]
GRADO DI PARENTELA |
fino a 1 |
da oltre 1 |
da oltre |
da oltre 5 |
da oltre |
da oltre |
da oltre |
da oltre |
da oltre |
da oltre |
da oltre |
oltre 500 |
tra l'autore della successione e gli |
|
fino a 2,5 |
2,5 |
fino a 10 |
10 |
15 |
25 |
50 |
75 |
100 |
250 |
|
eredi legatari |
|
|
fino a 5 |
|
fino a 15 |
fino a 25 |
fino a 50 |
fino a 75 |
fino a 100 |
fino a 250 |
fino a 500 |
|
|
Imposta proporzionale per ogni cento lire |
|||||||||||
1. Tra ascendenti e discendenti in linea retta, compresi i figli naturali legalmente riconosciuti |
1 |
2 |
3 |
6 |
9 |
12 |
16 |
20 |
25 |
29 |
32 |
35 |
2. Tra coniugi |
2 |
3 |
4 |
8 |
12 |
16 |
20 |
25 |
30 |
34 |
37 |
40 |
3. Tra fratelli e sorelle |
3 |
5 |
8 |
16 |
22 |
28 |
34 |
41 |
48 |
54 |
57 |
60 |
4. Tra zii e nipoti |
5 |
8 |
12 |
19 |
25 |
32 |
41 |
51 |
60 |
64 |
67 |
70 |
5. Tra prozii, pronipoti, cugini, altri parenti oltre il quarto grado, tra affini, tra estranei |
15 |
20 |
25 |
40 |
46 |
52 |
60 |
70 |
74 |
77 |
79 |
80 |
[1] Abrogato dall'art. 2 del
[2] Con sentenza 22 gennaio 1986, n. 13, la Corte costituzionale, ha dichiarato la illegittimità costituzionale del presente comma, nella parte in cui, per i discendenti dei figli adottivi del de cuius, che succedono a questo per rappresentazione, dispone un trattamento fiscale più sfavorevole rispetto a quello previsto per i discendenti dei figli legittimi.
[3] Comma così modificato dall'art. 2 della
[4] Articolo così sostituito dall'art. 8 della
[5] Comma così sostituito dall'art. 8 della
[6] Comma inserito dall'art. 8 della
[7] Comma inserito dall'art. 8 della
[8] Comma inserito dall'art. 8 della
[9] Tabella così sostituita dall'art. 1 della