§ 58.6.55 - Legge 11 agosto 1973, n. 533.
Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.6 disciplina generale
Data:11/08/1973
Numero:533


Sommario
Art. 1.      Il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:
Art. 2.  (Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero).
Art. 3.      Al capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile è aggiunta la seguente sezione:
Art. 4.  (Clausola compromissoria).
Art. 5.  (Arbitrato irrituale).
Art. 6.  (Rinunzie e transazioni).
Art. 7.  (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali).
Art. 8.  (Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale).
Art. 9.      Il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, è sostituito dal [...]
Art. 10.  (Gratuità del giudizio).
Art. 11.  (Patrocinio a spese dello Stato).
Art. 12.  (Stato di non abbienza di persona coniugata o di minore).
Art. 13.  (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Art. 14.  (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).
Art. 15.  (Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato).
Art. 16.  (Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato).
Art. 17.  (Costituzione delle preture in sezioni).
Art. 18.  (Costituzione dei tribunali in sezioni).
Art. 19.  (Sezione lavoro della Corte di cassazione).
Art. 20.  (Disciplina transitoria dei giudizi pendenti).
Art. 21.  (Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari).
Art. 22.  (Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti).
Art. 23.  (Prove di concorso per l'ammissione in magistratura).
Art. 24.  (Adeguamento delle attrezzature. Onere finanziario).
Art. 25.  (Aumento dell'organico della magistratura. Onere finanziario).
Art. 26.  (Aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari. Onere finanziario).
Art. 27.  (Assunzione di dattilografi e stenodattilografi non di ruolo).
Art. 28.  (Effetti del collocamento a riposo sui ruoli organici).
Art. 29.  (Copertura finanziaria).
Art. 30.  (Entrata in vigore).


§ 58.6.55 - Legge 11 agosto 1973, n. 533.

Disciplina delle controversie individuali di lavoro e delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie.

(G.U. 13 settembre 1973, n. 237).

 

     Art. 1.

     Il titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, è sostituito dal seguente:

     Titolo IV

     Norme per le controversie in materia di lavoro

     Capo I

     Delle controversie individuali di lavoro

     Sezione I

     Disposizioni generali

Art. 409. - (Controversie individuali di lavoro). - Si osservano le disposizioni del presente capo nelle controversie relative a:

     1) rapporti di lavoro subordinato privato, anche se non inerenti all'esercizio di una impresa;

     2) rapporti di mezzadria, di colonia parziaria, di compartecipazione agraria, di affitto a coltivatore diretto, nonché rapporti derivanti da altri contratti agrari, salva la competenza delle sezioni specializzate agrarie;

     3) rapporti di agenzia, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti di collaborazione che si concretino in una prestazione di opera continuativa e coordinata, prevalentemente personale, anche se non a carattere subordinato;

     4) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici che svolgono esclusivamente o prevalentemente attività economica;

     5) rapporti di lavoro dei dipendenti di enti pubblici ed altri rapporti di lavoro pubblico, semprechè non siano devoluti dalla legge ad altro giudice.

Art. 410. - (Tentativo facoltativo di conciliazione). -- Chi intende proporre in giudizio una domanda relativa ai rapporti previsti dall'articolo precedente, e non ritiene di avvalersi delle procedure di conciliazione previste dai contratti e accordi collettivi, può promuovere anche tramite una associazione sindacale il tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione, nella cui circoscrizione si trova l'azienda o una qualsiasi dipendenza di questa, alla quale è addetto il lavoratore, o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

     La commissione, ricevuta la richiesta, tenta la conciliazione della controversia, convocando le parti, per una riunione da tenersi non oltre dieci giorni dal ricevimento della richiesta.

     Con provvedimento del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione è istituita in ogni provincia, presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, una commissione provinciale di conciliazione composta dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato, in qualità di presidente, da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei datori di lavoro e da quattro rappresentanti effettivi e da quattro supplenti dei lavoratori, designati dalle rispettive organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale.

     Commissioni di conciliazione possono essere istituite, con le stesse modalità e con la medesima composizione di cui al precedente comma, anche presso le sezioni zonali degli uffici provinciali del lavoro e della massima occupazione.

     Le commissioni, quando se ne ravvisi la necessità, affidano il tentativo di conciliazione a proprie sottocommissioni, presiedute dal direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione o da un suo delegato, che rispecchino la composizione prevista dal precedente terzo comma.

     In ogni caso per la validità della riunione è necessaria la presenza del presidente e di almeno un rappresentante dei datori di lavoro e di uno dei lavoratori.

     Ove la riunione della commissione non sia possibile per la mancata presenza di almeno uno dei componenti di cui al precedente comma, il direttore dell'ufficio provinciale del lavoro certifica l'impossibilità di procedere al tentativo di conciliazione.

Art. 411. - (Processo verbale di conciliazione). -- Se la conciliazione riesce, si forma processo verbale che deve essere sottoscritto dalle parti e dal presidente del collegio che ha esperito il tentativo, il quale certifica l'autografia della sottoscrizione delle parti o la loro impossibilità di sottoscrivere.

     Il processo verbale è depositato a cura delle parti o dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato formato. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

     Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione a cura di una delle parti o per il tramite di un'associazione sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane la autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria della pretura nella cui circoscrizione è stato redatto. Il pretore, su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

Art. 412. - (Processo verbale di mancata conciliazione). -- Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale: in esso le parti possono indicare la soluzione, anche parziale, nella quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'art. 411.

     L'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ha l'obbligo di rilasciare, alla parte che ne faccia richiesta, copia del verbale nel termine di cinque giorni.

     Sezione II

     Del procedimento

     § 1

     Del procedimento di primo grado.

Art. 413. - (Giudice competente). -- Le controversie previste dall'art. 409 sono in primo grado di competenza del pretore in funzione di giudice del lavoro.

     Competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l'azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto.

     Tale competenza permane dopo il trasferimento dell'azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purché la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione.

     Qualora non trovino applicazione le disposizioni dei commi precedenti, si applicano quelle dell'art. 18.

     Sono nulle le clausole derogative della competenza per territorio.

Art. 414. - (Forma della domanda). -- La domanda si propone con ricorso, il quale deve contenere:

     1) l'indicazione del giudice;

     2) il nome, il cognome, nonché la residenza o il domicilio eletto del ricorrente nel comune in cui ha sede il giudice adito, il nome, il cognome e la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto;se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;

     3) la determinazione dell'oggetto della domanda;

     4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fonda la domanda con le relative conclusioni;

     5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e in particolare dei documenti che si offrono in comunicazione.

Art. 415. - (Deposito del ricorso e decreto di fissazione dell'udienza). -- Il ricorso è depositato nella cancelleria del giudice competente insieme con i documenti in esso indicati.

     Il giudice, entro cinque giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza di discussione, alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente.

     Tra il giorno del deposito del ricorso e l'udienza di discussione non devono decorrere più di sessanta giorni.

     Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato al convenuto, a cura dell'attore, entro dieci giorni dalla data di pronuncia del decreto, salvo quanto disposto dall'art. 417.

     Tra la data di notificazione al convenuto e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.Il termine di cui al comma precedente è elevato a quaranta giorni e quello di cui al terzo comma è elevato a ottanta giorni nel caso in cui la notificazione prevista dal quarto comma debba effettuarsi all'estero.

Art. 416. - (Costituzione del convenuto). -- Il convenuto deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito.

     La costituzione del convenuto si effettua mediante deposito in cancelleria di una memoria difensiva, nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza, le eventuali domande in via riconvenzionale e le eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio.

     Nella stessa memoria il convenuto deve prendere posizione, in maniera precisa e non limitata ad una generica contestazione, circa i fatti affermati dall'attore a fondamento della domanda, proporre tutte le sue difese in fatto e in diritto ed indicare specificamente, a pena di decadenza, i mezzi di prova dei quali intende avvalersi ed in particolare i documenti che deve contestualmente depositare.

Art. 417. - (Costituzione e difesa personali delle parti). -- In primo grado la parte può stare in giudizio personalmente quando il valore della causa non eccede le lire 250 mila.

     La parte che sta in giudizio personalmente propone la domanda nelle forme di cui all'art. 414 o si costituisce nelle forme di cui all'art. 416 con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica.

     Può proporre la domanda anche verbalmente davanti al pretore che ne fa redigere processo verbale.

     Il ricorso o il processo verbale con il decreto di fissazione dell'udienza devono essere notificati al convenuto e allo stesso attore a cura della cancelleria entro i termini di cui all'art. 415.

     Alle parti che stanno in giudizio personalmente ogni ulteriore atto o memoria deve essere notificato dalla cancelleria.

Art. 418. - (Notificazione della domanda riconvenzionale). -- Il convenuto che abbia proposta una domanda in via riconvenzionale a norma del secondo comma dell'art. 416 deve, con istanza contenuta nella stessa memoria, a pena di decadenza dalla riconvenzionale medesima, chiedere al giudice che, a modifica del decreto di cui al secondo comma dell'art. 415, pronunci, non oltre cinque giorni, un nuovo decreto per la fissazione dell'udienza.

     Tra la proposizione della domanda riconvenzionale e l'udienza di discussione non devono decorrere più di cinquanta giorni.

     Il decreto che fissa l'udienza deve essere notificato all'attore, a cura dell'ufficio, unitamente alla memoria difensiva, entro dieci giorni dalla data in cui è stato pronunciato.

     Tra la data di notificazione all'attore del decreto pronunciato a norma del primo comma e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

     Nel caso in cui la notificazione del decreto debba farsi all'estero il termine di cui al secondo comma è elevato a settanta giorni, e quello di cui al comma precedente è elevato a trentacinque giorni.

Art. 419. - (Intervento volontario). -- Salvo che sia effettuato per l'integrazione necessaria del contraddittorio, l'intervento del terzo ai sensi dell'articolo 105 non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione del convenuto, con le modalità previste dagli articoli 414 e 416 in quanto applicabili [1].

Art. 420. - (Udienza di discussione della causa). -- Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

     Le parti hanno facoltà di farsi rappresentare da un procuratore generale o speciale, il quale deve essere a conoscenza dei fatti della causa. La procura deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve attribuire al procuratore il potere di conciliare o transigere la controversia. La mancata conoscenza, senza gravi ragioni, dei fatti della causa da parte del procuratore è valutata dal giudice ai fini della decisione.

     Il verbale di conciliazione ha efficacia di titolo esecutivo.

     Se la conciliazione non riesce e il giudice ritiene la causa matura per la decisione, o se sorgono questioni attinenti alla giurisdizione o alla competenza o ad altre pregiudiziali la cui decisione può definire il giudizio, il giudice invita le parti alla discussione e pronuncia sentenza anche non definitiva dando lettura del dispositivo.

     Nella stessa udienza ammette i mezzi di prova già proposti dalle parti e quelli che le parti non abbiano potuto proporre prima, se ritiene che siano rilevanti, disponendo, con ordinanza resa nell'udienza, per la loro immediata assunzione.

     Qualora ciò non sia possibile, fissa altra udienza, non oltre dieci giorni dalla prima, concedendo alle parti, ove ricorrano giusti motivi, un termine perentorio non superiore a cinque giorni prima dell'udienza di rinvio per il deposito in cancelleria di note difensive.

     Nel caso in cui vengano ammessi nuovi mezzi di prova, a norma del quinto comma, la controparte può dedurre i mezzi di prova che si rendano necessari in relazione a quelli ammessi, con assegnazione di un termine perentorio di cinque giorni. Nell'udienza fissata a norma del precedente comma il giudice ammette, se rilevanti, i nuovi mezzi di prova dedotti dalla controparte e provvede alla loro assunzione.

     L'assunzione delle prove deve essere esaurita nella stessa udienza o, in caso di necessità, in udienza da tenersi nei giorni feriali immediatamente successivi.

     Nel caso di chiamata in causa a norma degli articoli 102, secondo comma, 106 e 107, il giudice fissa una nuova udienza e dispone che, entro cinque giorni, siano notificati al terzo il provvedimento nonché il ricorso introduttivo e l'atto di costituzione del convenuto, osservati i termini di cui ai commi terzo, quinto e sesto dell'art. 415. Il termine massimo entro il quale deve tenersi la nuova udienza decorre dalla pronuncia del provvedimento di fissazione.

     Il terzo chiamato deve costituirsi non meno di dieci giorni prima dell'udienza fissata, depositando la propria memoria a norma dell'art. 416.

     A tutte le notificazioni e comunicazioni occorrenti provvede l'ufficio.

     Le udienze di mero rinvio sono vietate.

Art. 421. - (Poteri istruttori del giudice). -- Il giudice indica alle parti in ogni momento le irregolarità degli atti e dei documenti che possono essere sanate assegnando un termine per provvedervi, salvo gli eventuali diritti quesiti.

     Può altresì disporre d'ufficio in qualsiasi momento l'ammissione di ogni mezzo di prova, anche fuori dei limiti stabiliti dal codice civile, ad eccezione del giuramento decisorio, nonché la richiesta di informazioni e osservazioni, sia scritte che orali, alle associazioni sindacali indicate dalle parti. Si osserva la disposizione del comma sesto dell'articolo precedente.

     Dispone, su istanza di parte, l'accesso sul luogo di lavoro, purché necessario al fine dell'accertamento dei fatti, e dispone altresì, se ne ravvisa l'utilità, l'esame dei testimoni sul luogo stesso.

     Il giudice, ove lo ritenga necessario, può ordinare la comparizione, per interrogarle liberamente sui fatti della causa, anche di quelle persone che siano incapaci di testimoniare a norma dell'art. 246 o a cui sia vietato a norma dell'art. 247.

Art. 422. - (Registrazione su nastro). -- Il giudice può autorizzare la sostituzione della verbalizzazione da parte del cancelliere con la registrazione su nastro delle deposizioni di testi e delle audizioni delle parti o di consulenti.

Art. 423. - (Ordinanze per il pagamento di somme). -- Il giudice, su istanza di parte, in ogni stato del giudizio, dispone con ordinanza il pagamento delle somme non contestate.

     Egualmente, in ogni stato del giudizio, il giudice può, su istanza del lavoratore, disporre con ordinanza il pagamento di una somma a titolo provvisorio quando ritenga il diritto accertato e nei limiti della quantità per cui ritiene già raggiunta la prova.

     Le ordinanze di cui ai commi precedenti costituiscono titolo esecutivo.

     L'ordinanza di cui al secondo comma è revocabile con la sentenza che decide la causa.

Art. 424. - (Assistenza del consulente tecnico). -- Se la natura della controversia lo richiede, il giudice, in qualsiasi momento, nomina uno o più consulenti tecnici, scelti in albi speciali, a norma dell'art. 61. A tal fine il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'art. 420.

     Il consulente può essere autorizzato a riferire verbalmente ed in tal caso le sue dichiarazioni sono integralmente raccolte a verbale, salvo quanto previsto dal precedente art. 422.

     Se il consulente chiede di presentare relazione scritta, il giudice fissa un termine non superiore a venti giorni, non prorogabile, rinviando la trattazione ad altra udienza.

Art. 425. - (Richiesta di informazioni e osservazioni alle associazioni sindacali). -- Su istanza di parte, l'associazione sindacale indicata dalla stessa ha facoltà di rendere in giudizio, tramite un suo rappresentante, informazioni e osservazioni orali o scritte.

     Tali informazioni e osservazioni possono essere rese anche nel luogo di lavoro ove sia stato disposto l'accesso ai sensi del terzo comma dell'art. 421.

     A tal fine, il giudice può disporre ai sensi del sesto comma dell'art. 420.

     Il giudice può richiedere alle associazioni sindacali il testo dei contratti e accordi collettivi di lavoro, anche aziendali, da applicare nella causa.

Art. 426. - (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). -- Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme ordinarie riguarda uno dei rapporti previsti dall'art. 409, fissa con ordinanza l'udienza di cui all'art. 420 e il termine perentorio entro il quale le parti dovranno provvedere all'eventuale integrazione degli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti di cancelleria.

     Nell'udienza come sopra fissata provvede a norma degli articoli che precedono.

Art. 427. - (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). -- Il pretore, quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto diverso da quelli previsti dall'art. 409, se la causa stessa rientra nella sua competenza dispone che gli atti siano messi in regola con le disposizioni tributarie, altrimenti la rimette con ordinanza al giudice competente, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con il rito ordinario

     .In tal caso le prove acquisite durante lo stato di rito speciale avranno l'efficacia consentita dalle norme ordinarie.

Art. 428. - (Incompetenza del giudice). -- Quando una causa relativa ai rapporti di cui all'art. 409 sia stata proposta a giudice incompetente, l'incompetenza può essere eccepita dal convenuto soltanto nella memoria difensiva di cui all'art. 416 ovvero rilevata d'ufficio dal giudice non oltre l'udienza di cui all'art. 420.

     Quando l'incompetenza sia stata eccepita o rilevata ai sensi del comma precedente, il giudice rimette la causa al pretore in funzione di giudice del lavoro, fissando un termine perentorio non superiore a trenta giorni per la riassunzione con rito speciale.

Art. 429. - (Pronuncia della sentenza). -- Nell'udienza, il giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura del dispositivo.

     Se il giudice lo ritiene necessario, su richiesta delle parti, concede alle stesse un termine non superiore a dieci giorni per il deposito di note difensive, rinviando la causa all'udienza immediatamente successiva alla scadenza del termine suddetto, per la discussione e la pronuncia della sentenza.

     Il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subìto dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto [2].

     .Art. 430. - (Deposito della sentenza). -- La sentenza deve essere depositata in cancelleria entro quindici giorni dalla pronuncia. Il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti.

Art. 431. - (Esecutorietà della sentenza). -- Le sentenze che pronunciano condanna a favore del lavoratore per crediti derivanti dai rapporti di cui all'art. 409 sono provvisoriamente esecutive.

     All'esecuzione si può procedere con la sola copia del dispositivo, in pendenza del termine per il deposito della sentenza.

     Il giudice di appello può disporre con ordinanza non impugnabile che l'esecuzione sia sospesa quando dalla stessa possa derivare all'altra parte gravissimo danno.

     La sospensione disposta a norma del comma precedente può essere anche parziale e, in ogni caso, l'esecuzione provvisoria resta autorizzata fino alla somma di lire 500 mila.

Art. 432. - (Valutazione equitativa delle prestazioni). -- Quando sia certo il diritto ma non sia possibile determinare la somma dovuta, il giudice la liquida con valutazione equitativa.

     § 2.

     Delle impugnazioni.

Art. 433. - (Giudice d'appello). -- L'appello contro le sentenze pronunciate nei processi relativi alle controversie previste nell'art. 409 deve essere proposto con ricorso davanti al tribunale territorialmente competente in funzione di giudice del lavoro.

     Ove l'esecuzione sia iniziata, prima della notificazione della sentenza, l'appello può essere proposto con riserva dei motivi che dovranno essere presentati nel termine di cui all'art. 434.

Art. 434. - (Deposito del ricorso in appello). -- Il ricorso deve contenere l'esposizione sommaria dei fatti e i motivi specifici dell'impugnazione, nonché le indicazioni prescritte dall'art. 414.

     Il ricorso deve essere depositato nella cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla notificazione della sentenza, oppure entro quaranta giorni nel caso in cui la notificazione abbia dovuto effettuarsi all'estero.

Art. 435. - (Decreto del presidente). -- Il presidente del tribunale entro cinque giorni dalla data di deposito del ricorso nomina il giudice relatore e fissa, non oltre sessanta giorni dalla data medesima, l'udienza di discussione dinanzi al collegio.

     L'appellante, nei dieci giorni successivi al deposito del decreto, provvede alla notifica del ricorso e del decreto all'appellato.

     Tra la data di notificazione all'appellato e quella dell'udienza di discussione deve intercorrere un termine non minore di venticinque giorni.

     Nel caso in cui la notificazione prevista dal secondo comma deve effettuarsi all'estero, i termini di cui al primo e al terzo comma sono elevati, rispettivamente, a ottanta e sessanta giorni.

Art. 436. - (Costituzione dell'appellato e appello incidentale). -- L'appellato deve costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza.

     La costituzione dell'appellato si effettua mediante deposito in cancelleria del fascicolo e di una memoria difensiva, nella quale deve essere contenuta dettagliata esposizione di tutte le sue difese.

     Se propone appello incidentale, l'appellato deve esporre nella stessa memoria i motivi specifici su cui fonda l'impugnazione. L'appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella memoria di costituzione, da notificarsi, a cura dell'appellato, alla controparte almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata a norma dell'articolo precedente.

     Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni dell'art. 416.

Art. 437. - (Udienza di discussione). -- Nell'udienza il giudice incaricato fa la relazione orale della causa. Il collegio, sentiti i difensori delle parti, pronuncia sentenza dando lettura del dispositivo nella stessa udienza.

     Non sono ammesse nuove domande ed eccezioni. Non sono ammessi nuovi mezzi di prova, tranne il giuramento estimatorio, salvo che il collegio, anche d'ufficio, li ritenga indispensabili ai fini della decisione della causa. E' salva la facoltà delle parti di deferire il giuramento decisorio in qualsiasi momento della causa.

     Qualora ammetta le nuove prove, il collegio fissa, entro venti giorni, l'udienza nella quale esse debbono essere assunte e deve essere pronunciata la sentenza. In tal caso il collegio con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'art. 423.

     Sono applicabili le disposizioni di cui ai commi secondo e terzo dell'art. 429.

Art. 438. - (Deposito della sentenza di appello). -- Il deposito della sentenza di appello è effettuato con l'osservanza delle norme di cui all'art. 430.

     Si applica il disposto del secondo comma dell'art. 431.

Art. 439. - (Cambiamento del rito in appello). -- Il tribunale, se ritiene che il procedimento in primo grado non si sia svolto secondo il rito prescritto, procede a norma degli articoli 426 e 427.

Art. 440. - (Appellabilità delle sentenze). -- Sono inappellabili le sentenze che hanno deciso una controversia di valore non superiore a lire 50 mila.

Art. 441. - (Consulente tecnico in appello). -- Il collegio, nell'udienza di cui al primo comma dell'art. 437, può nominare un consulente tecnico rinviando ad altra udienza da fissarsi non oltre trenta giorni. In tal caso con la stessa ordinanza può adottare i provvedimenti di cui all'art. 423.

     Il consulente deve depositare il proprio parere almeno dieci giorni prima della nuova udienza.

     Capo II

     Delle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie

Art. 442. - (Controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). [3]-- Nei procedimenti relativi a controversie derivanti dall'applicazione delle norme riguardanti le assicurazioni sociali, gli infortuni sul lavoro, le malattie professionali, gli assegni familiari nonché ogni altra forma di previdenza e di assistenza obbligatorie, si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

     Anche per le controversie relative alla inosservanza degli obblighi di assistenza e di previdenza derivanti da contratti e accordi collettivi si osservano le disposizioni di cui al capo primo di questo titolo.

Art. 443. - (Rilevanza del procedimento amministrativo). -- La domanda relativa alle controversie in materia di previdenza e assistenza obbligatorie di cui al primo comma dell'art. 442 non è procedibile se non quando siano esauriti i procedimenti prescritti dalle leggi speciali per la composizione in sede amministrativa o siano decorsi i termini ivi fissati per il compimento dei procedimenti stessi o siano, comunque, decorsi 180 giorni dalla data in cui è stato proposto il ricorso amministrativo.

     Se il giudice nella prima udienza di discussione rileva l'improcedibilità della domanda a norma del comma precedente, sospende il giudizio e fissa all'attore un termine perentorio di sessanta giorni per la presentazione del ricorso in sede amministrativa.

     Il processo deve essere riassunto, a cura dell'attore, nel termine perentorio di 180 giorni che decorre dalla cessazione della causa della sospensione.

Art. 444. - (Giudice competente). -- Le controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie indicate nell'art. 442 sono di competenza del pretore, in funzione di giudice del lavoro, che ha sede nel capoluogo della circoscrizione del tribunale nella quale risiede l'attore.

     Se la controversia in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali riguarda gli addetti alla navigazione marittima o alla pesca marittima, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio del porto di iscrizione della nave.

     Per le controversie relative agli obblighi dei datori di lavoro e all'applicazione delle sanzioni civili per l'inadempimento di tali obblighi, è competente il pretore, in funzione di giudice del lavoro, del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'ente.

Art. 445. - (Consulente tecnico). -- Nei processi regolati nel presente capo, relativi a domande di prestazioni previdenziali o assistenziali che richiedano accertamenti tecnici, il giudice nomina uno o più consulenti tecnici scelti in appositi albi, ai sensi dell'art. 424.

     Nei casi di particolare complessità il termine di cui all'art. 424 può essere prorogato fino a sessanta giorni.

Art. 446. - (Istituti di patronato e di assistenza sociale). -- Gli istituti di patronato e di assistenza sociale legalmente riconosciuti, possono, su istanza dell'assistito, in ogni grado del giudizio, rendere informazioni e osservazioni orali o scritte nella forma di cui all'art. 425.Art. 447. - (Esecuzione provvisoria). -- Le sentenze pronunciate nei giudizi relativi alle controversie di cui all'art. 442 sono provvisoriamente esecutive.Si applica il disposto dell'art. 431.

 

          Art. 2. (Abolizione dell'intervento in causa del pubblico ministero).

     L'art. 70, primo comma, n. 4, del codice di procedura civile è abrogato.

 

          Art. 3.

     Al capo I del titolo V del libro terzo del codice di procedura civile è aggiunta la seguente sezione:

     Sezione III

     Opposizioni in materia di lavoro, di previdenza e di assistenza

Art. 618-bis. - (Procedimento). -- Per le materie trattate nei capi I e II del titolo IV del libro secondo, le opposizioni all'esecuzione e agli atti esecutivi sono disciplinate dalle norme previste per le controversie individuali di lavoro in quanto applicabili.

     Resta ferma la competenza del giudice dell'esecuzione nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 615 e dal secondo comma dell'art. 617.

 

          Art. 4. (Clausola compromissoria).

     Il secondo comma dell'art. 808 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti:

     “Le controversie di cui all'art. 409 possono essere decise da arbitri solo se ciò sia previsto nei contratti e accordi collettivi di lavoro, purché ciò avvenga, a pena di nullità, senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria. La clausola compromissoria è altresì nulla ove autorizzi gli arbitri a pronunciare secondo equità ovvero dichiari il lodo non impugnabile.

     La sentenza arbitrale è soggetta all'impugnazione per le nullità previste dall'art. 829 ed anche per violazione e falsa applicazione dei contratti e accordi collettivi".

 

          Art. 5. (Arbitrato irrituale).

     Nelle controversie riguardanti i rapporti di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile l'arbitrato irrituale è ammesso soltanto nei casi previsti dalla legge ovvero dai contratti e accordi collettivi. In quest'ultimo caso, ciò deve avvenire senza pregiudizio della facoltà delle parti di adire l'autorità giudiziaria.

     (Omissis) [4].

     (Omissis) [5].

 

          Art. 6. (Rinunzie e transazioni).

     L'art. 2113 del codice civile è sostituito dal seguente:

     “Le rinunzie e le transazioni, che hanno per oggetto diritti del prestatore di lavoro derivanti da disposizioni inderogabili della legge e dei contratti o accordi collettivi concernenti i rapporti di cui all'art. 409 del codice di procedura civile, non sono valide.

     L'impugnazione deve essere proposta, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla data di cessazione del rapporto o dalla data della rinunzia o della transazione, se queste sono intervenute dopo la cessazione medesima.

     Le rinunzie e le transazioni di cui ai commi precedenti possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore idoneo a renderne nota la volontà.

     Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411 del codice di procedura civile".

 

          Art. 7. (Formazione del silenzio rifiuto sulla richiesta agli istituti previdenziali e assistenziali).

     In materia di previdenza e di assistenza obbligatorie, la richiesta all'istituto assicuratore si intende respinta, a tutti gli effetti di legge, quando siano trascorsi 120 giorni dalla data della presentazione, senza che l'istituto si sia pronunciato.

 

          Art. 8. (Procedure amministrative in materia assistenziale e previdenziale).

     Nelle procedure amministrative riguardanti le controversie di cui all'articolo 442 del codice di procedura civile, non si tiene conto dei vizi, delle preclusioni e delle decadenze verificatesi.

 

          Art. 9.

     Il capo V del titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

     Capo V

     Disposizioni relative alle controversie di lavoro ed a quelle di previdenza e di assistenza

Art. 145. - (Termine per la nomina del consulente tecnico). -- Per le controversie di lavoro e per quelle in materia di previdenza e di assistenza il termine previsto dall'art. 201 del codice non deve superare i giorni sei.

Art. 146. - (Albo dei consulenti tecnici). -- Nell'albo dei consulenti tecnici istituiti presso ogni tribunale debbono essere inclusi, per i processi relativi a domande di prestazioni previdenziali e assistenziali, i medici legali e delle assicurazioni e i medici del lavoro.

Art. 147. - (Conciliazione, arbitrati e collegiali mediche nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie).-- Nelle controversie in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie sono privi di qualsiasi efficacia vincolante, sostanziale e processuale, gli arbitrati rituali, gli arbitrati irrituali, le collegiali mediche, quale ne sia la natura giuridica, e le conciliazioni stragiudiziali intervenute anteriormente o posteriormente alla proposizione dell'azione giudiziaria.

     Nelle controversie di cui al comma precedente i ricorsi amministrativi hanno effetto sospensivo di ogni provvedimento che implichi l'annullamento del rapporto assicurativo.

Art. 148. - (Abrogazione delle disposizioni di leggi speciali circa la proponibilità della domanda in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie). -- Sono abrogate tutte le disposizioni contenute nelle leggi speciali in materia di previdenza e di assistenza obbligatorie che, in difformità da quanto stabilito dall'art. 443 del codice, condizionano la proponibilità della domanda giudiziaria al preventivo esperimento dei procedimenti amministrativi contenziosi.

Art. 149. - (Controversie in materia di invalidità pensionabile). -- Nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattia, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso tanto del procedimento amministrativo che di quello giudiziario.

Art. 150. - (Calcolo della svalutazione monetaria). -- Ai fini del calcolo di cui all'art. 429, ultimo comma, del codice, il giudice applicherà l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile per i lavoratori dell'industria.

Art. 151. - (Riunione di procedimenti). -- La riunione, ai sensi dell'art. 274 del codice, dei procedimenti relativi a controversie in materia di lavoro e di previdenza e di assistenza connesse anche soltanto per identità delle questioni dalla cui risoluzione dipende, totalmente o parzialmente, la loro decisione dev'essere sempre disposta dal giudice, salvo nelle ipotesi che essa renda troppo gravoso o comunque ritardi eccessivamente il processo.

     Le competenze e gli onorari saranno ridotti in considerazione dell'unitaria trattazione delle controversie riunite.

Art. 152. - (Spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali). -- Il lavoratore soccombente nei giudizi promossi per ottenere prestazioni previdenziali non è assoggettato al pagamento di spese, competenze ed onorari a favore degli istituti di assistenza e previdenza, a meno che la pretesa non sia manifestamente infondata e temeraria [6].

 

Disposizioni sulla gratuità del giudizio e sul patrocinio statale

 

          Art. 10. (Gratuità del giudizio).

     L'articolo unico della legge 2 aprile 1958,n 319,è sostituito dal seguente:

     Gli atti, i documenti ed i provvedimenti relativi alle cause per controversie individuali di lavoro o concernenti rapporti di pubblico impiego, gli atti relativi ai provvedimenti di conciliazione dinanzi agli uffici del lavoro e della massima occupazione o previsti da contratti o accordi collettivi di lavoro nonché alle cause per controversie di previdenza e assistenza obbligatorie sono esenti, senza limite di valore o di competenza, dall'imposta di bollo, di registro e da ogni spesa, tassa o diritto di qualsiasi specie e natura.

     Sono allo stesso modo esenti gli atti e i documenti relativi alla esecuzione sia immobiliare che mobiliare delle sentenze ed ordinanze emesse negli stessi giudizi, nonché quelli riferentisi a recupero dei crediti per prestazioni di lavoro nelle procedure di fallimento, di concordato preventivo e di liquidazione coatta amministrativa.

     Sono abolite relativamente ai ricorsi amministrativi riferentisi ai rapporti di pubblico impiego le tasse di cui all'art. 7 della legge 21 dicembre 1950, n. 1018.

     Le spese relative ai giudizi sono anticipate dagli uffici giudiziari e poste a carico dell'erario.

     Le disposizioni di cui al primo comma si applicano alle procedure di cui agli articoli 618-bis, 825 e 826 del codice di procedura civile".

 

          Art. 11. (Patrocinio a spese dello Stato). [7]

 

          Art. 12. (Stato di non abbienza di persona coniugata o di minore). [8]

 

          Art. 13. (Ammissione al patrocinio a spese dello Stato). [9]

 

          Art. 14. (Effetti dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato). [10]

 

          Art. 15. (Vigenza delle disposizioni sul patrocinio a spese dello Stato). [11]

 

          Art. 16. (Onere finanziario per la gratuità del giudizio e per il patrocinio a spese dello Stato). [12]

 

Disposizioni sul regime transitorio e sulle strutture giudiziarie

 

          Art. 17. (Costituzione delle preture in sezioni).

     L'art. 35 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

     “Gli uffici di pretura possono essere costituiti in più sezioni.Nelle preture costituite in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti promiscuamente o separatamente gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

     A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e dell'urgenza della definizione delle controversie".

 

          Art. 18. (Costituzione dei tribunali in sezioni).

     L'art. 46 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, è così modificato:

     “Il tribunale può essere costituito in più sezioni.

     Nei tribunali costituiti in sezioni sono annualmente designate le sezioni alle quali sono devoluti, promiscuamente o separatamente, gli affari civili, gli affari penali e i giudizi in grado di appello, nonché separatamente le controversie di lavoro.

     A ciascuna sezione debbono essere destinati i magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto del numero dei processi pendenti e della urgenza della definizione delle controversie".

 

          Art. 19. (Sezione lavoro della Corte di cassazione).

     Presso la Corte di cassazione è istituita una sezione incaricata esclusivamente della trattazione delle controversie di lavoro e di quelle in materia di previdenza e di assistenza. La Corte di cassazione nella detta sezione giudica col numero invariabile di cinque votanti.

 

          Art. 20. (Disciplina transitoria dei giudizi pendenti). [13]

     Le norme previste dalla presente legge sono applicabili anche ai giudizi in corso al momento della sua entrata in vigore.

     I giudizi pendenti a tale data in ogni grado sono definiti dallo stesso giudice che ne conosceva in base alle norme di competenza anteriormente vigenti.

     Per le cause pendenti in primo grado avanti il tribunale, ove non siano pervenute alla fase decisoria, il giudice istruttore decide in funzione di giudice unico.

     L'appello è proposto avanti la corte d'appello.

 

          Art. 21. (Assegnazione dei magistrati agli uffici giudiziari).

     Entro il 31 marzo successivo alla data di pubblicazione della presente legge, ed entro la stessa data di ogni anno successivo, i presidenti delle corti d'appello invieranno al Consiglio superiore della magistratura e al Ministro per la grazia e giustizia i dati statistici relativi alle controversie disciplinate dalla presente legge, comprendenti in particolare l'indicazione per ciascun ufficio del distretto del numero dei procedimenti pendenti al 31 dicembre dell'anno precedente, nonché quello dei procedimenti sopravvenuti entro lo stesso anno.

     Alla attribuzione dei posti di organico alle singole preture si dovrà provvedere sulla base di richieste motivate dei presidenti di corte d'appello anche a garanzia dell'osservanza dei termini previsti dal titolo IV del libro secondo del codice di procedura civile, sostituito dall'articolo 1 della presente legge.

     Nella copertura dei posti di organico presso le preture dovrà essere data la precedenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro per almeno due anni o per altro motivo abbiano una particolare competenza in materia; in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

     Il Ministro di grazia e giustizia d'intesa con il Consiglio superiore della magistratura organizza ogni anno uno o più corsi di preparazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. A tali corsi, che possono essere organizzati anche in collaborazione con istituti o scuole di perfezionamento presso le università degli studi, sono ammessi i magistrati che ne facciano richiesta.

     Per la copertura dei posti di organico presso le preture e i tribunali costituiti in più sezioni, sia la richiesta che la pubblicazione dei posti dovranno essere fatte con espresso riferimento alle esigenze di assegnare magistrati alle sezioni incaricate della trattazione delle controversie previste dalla presente legge; e dovrà altresì, essere data la preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie sopra ricordate per almeno due anni e per avere partecipato ai corsi di cui al comma precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia. Anche in tal caso il magistrato trasferito non potrà essere incaricato della trattazione di controversie o di affari di diversa natura, se non dopo che siano trascorsi cinque anni dalla presa di possesso dell'ufficio, salvo che non ricorrano particolari motivi da indicare espressamente nel provvedimento di assegnazione.

 

          Art. 22. (Costituzione delle sezioni per le controversie di lavoro fino alla definizione delle cause pendenti).

     Fino a che non siano state decise tutte le controversie pendenti in primo grado innanzi alle preture e ai tribunali ed instaurate prima dell'entrata in vigore della presente legge, il numero dei magistrati addetti esclusivamente alla trattazione delle controversie di lavoro non potrà essere inferiore ad un terzo di quello di tutti i magistrati incaricati della trattazione delle controversie e degli affari civili.

     Il Consiglio superiore della magistratura, su proposta dei dirigenti degli uffici, provvede alle variazioni di organico delle sezioni entro la data di entrata in vigore della presente legge.

     Il capo dell'ufficio designerà i magistrati delle sezioni per le controversie di lavoro che dovranno provvedere esclusivamente alla definizione delle cause pendenti alla data di entrata in vigore della legge.

     Agli altri magistrati della stessa sezione, sul cui ruolo non dovranno gravare cause pendenti a quella data, saranno assegnate le controversie instaurate dopo l'entrata in vigore della legge.

 

          Art. 23. (Prove di concorso per l'ammissione in magistratura).

     Nelle prove orali del concorso per la nomina ad uditore giudiziario previsto dall'articolo 123 dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono inclusi il diritto del lavoro e la legislazione sociale.

 

          Art. 24. (Adeguamento delle attrezzature. Onere finanziario).

     Per provvedere alle maggiori spese di ufficio dei tribunali e delle preture e all'adeguamento delle attrezzature delle preture in dipendenza della presente legge, gli stanziamenti dei capitoli 1114 e 1115 dello stato di previsione della spesa del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1973 sono aumentati rispettivamente della somma di lire 300 milioni e della somma di lire 1450 milioni.

 

          Art. 25. (Aumento dell'organico della magistratura. Onere finanziario).

     Il ruolo organico della magistratura è aumentato di trecento unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 1.373.040.000.

     Pertanto la tabella allegata alla legge 17 marzo 1969, n. 84, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

 

          Art. 26. (Aumento degli organici dei cancellieri e dei coadiutori giudiziari. Onere finanziario).

     Al fine di sopperire alle esigenze derivanti dall'applicazione della presente legge, i ruoli organici del personale della carriera delle cancellerie e dei coadiutori giudiziari sono aumentati rispettivamente di 200 e 250 unità, con una maggiore spesa annua complessiva di lire 819.720.000.

     Alle cancellerie addette alle sezioni per le controversie di lavoro devono destinarsi stabilmente cancellieri e coadiutori giudiziari in numero almeno pari alla metà dei magistrati di fatto applicati alle sezioni medesime per le preture, e ad un terzo per i tribunali.

     I concorsi sono indetti dal Ministero di grazia e giustizia su base distrettuale. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 6 e 33 del D.P.R. 28 dicembre 1970, n. 1077 [14].

     I bandi di concorso debbono indirsi entro il termine di giorni 15 decorrenti dalla data di pubblicazione della presente legge ed i concorsi debbono essere espletati entro il termine di entrata in vigore della legge medesima.

     Il Ministro per la grazia e giustizia ha facoltà di mettere a concorso oltre i posti già disponibili alla data del bando anche quelli che si renderanno vacanti nel semestre successivo.

     Le nomine ai posti messi a concorso in eccedenza a quelli disponibili alla data del decreto sono conferite al verificarsi delle singole vacanze.

     Ai coadiutori giudiziari, oltre a quelli di ordine, possono essere affidati compiti di assistenza del giudice in udienza.

 

          Art. 27. (Assunzione di dattilografi e stenodattilografi non di ruolo).

     I presidenti delle corti di appello, in attesa dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo precedente, per sopperire alle esigenze degli uffici di cancelleria addetti alle sezioni per le controversie di lavoro, possono autorizzare i presidenti dei tribunali e i dirigenti delle preture, a richiesta degli stessi, ad assumere dattilografi e stenodattilografi non di ruolo da destinare esclusivamente agli anzidetti uffici di cancelleria.

 

          Art. 28. (Effetti del collocamento a riposo sui ruoli organici).

     Le disposizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e al penultimo comma dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, non si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore delle disposizioni medesime, ai magistrati ed al personale dipendente dal Ministero di grazia e giustizia.

 

          Art. 29. (Copertura finanziaria).

     All'onere finanziario derivante dalla presente legge, valutato per l'anno 1973 in complessive lire 4.942.760 mila, si provvede con corrispondente riduzione del fondo di cui al capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.

     Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

 

          Art. 30. (Entrata in vigore).

     Salvo quanto disposto dal quarto comma dell'articolo 26, la presente legge entra in vigore 90 giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale.

 

 

Tabella

     (Omissis).


[1] La Corte costituzionale con sentenza 29 giugno 1983, n. 193, ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 419 (sub art. 1, L. 11 agosto 1973, n. 533) del Codice procedura civile, nella parte in cui, ove un terzo spieghi intervento volontario, non attribuisce al giudice il potere dovere di fissare - nel rispetto del termine di cui all'art. 415, comma 5 (elevabile a quaranta giorni allorquando la notificazione ad alcuna delle parti originarie contumaci debba effettuarsi all'estero) - una nuova udienza, non meno di dieci giorni prima della quale potranno le parti originarie depositare memoria, e di disporre che, entro cinque giorni, siano notificati alle parti originarie il provvedimento di fissazione e la memoria dell'interveniente, e che sia notificato a quest'ultimo il provvedimento di fissazione della nuova udienza.

[2] La Corte costituzionale con sentenza 19 dicembre 1986, n. 300 , ha dichiarato la illegittimità del combinato disposto degli artt. 429, comma 3, e 59, richiamato dall'art. 169, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo alla domanda di concordato preventivo. Successivamente, la Corte costituzionale, con sentenza 20 aprile 1989, n. 204, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 59, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, anche in relazione all'art. 429, comma 3, Codice procedura civile, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti da lavoro con riguardo al periodo successivo all'apertura del fallimento fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo.

[3] La Corte costituzionale con sentenza 12 aprile 1991, n. 156, ha dichiarato l'illegittimità del presente articolo «nella parte in cui non prevede che il giudice, quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti relativi a prestazioni di previdenza sociale, deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal titolare per la diminuzione del valore del suo credito, applicando l'indice dei prezzi calcolato dall'ISTAT per la scala mobile nel settore dell'industria e condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno in cui si sono verificate le condizioni legali di responsabilità dell'Istituto o ente debitore per il ritardo dell'adempimento».

[4] Comma abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[5] Comma abrogato dall'art. 43 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 80 e dall'art. 72 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165.

[6] Articolo abrogato dall'art. 4 del D.L. 19 settembre 1992, n. 384. La Corte costituzionale, con sentenza 13 aprile 1994, n. 134, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, comma 2, del predetto decreto.

Articolo dichiarato costituzionalmente illegittimo dalla Corte costituzionale con sentenza 26 luglio 1979, n. 85, nella parte in cui non include tra coloro che possono beneficiare del particolare trattamento riguardante le spese giudiziali i destinatari di assistenza pubblica.

[7] Articolo abrogato dall'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134 con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[8] Articolo abrogato dall'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134 con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[9] Articolo abrogato dall'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134 con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[10] Articolo abrogato dall'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134 con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[11] Articolo abrogato dall'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134 con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[12] Articolo abrogato dall'art. 23 della legge 29 marzo 2001, n. 134 con effetto a decorrere dall’1 luglio 2002.

[13] La Corte costituzionale, con sentenza 14 gennaio 1977, n. 14, ha dichiarato l'illegittimità del combinato disposto dell'art. 426 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1, della legge 11 agosto 1973, n. 533 (sul nuovo rito del lavoro), e dell'articolo 20 della legge medesima nella parte in cui, con riguardo alle cause pendenti al momento dell'entrata in vigore della legge, non è prevista la comunicazione anche alla parte contumace dell'ordinanza che fissa l'udienza di discussione ed il termine perentorio per l'integrazione degli atti.

[14] Comma così sostituito dall'art. 5 del D.L. 21 settembre 1973, n. 566.