§ 95.10.9 - Legge 27 maggio 1959, n. 355.
Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:27/05/1959
Numero:355


Sommario
Art. 1.      L'art. 32 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è modificato come segue:
Art. 2.      Per i trasferimenti immobiliari di cui all'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 2,50 per cento.
Art. 3.  [2]


§ 95.10.9 - Legge 27 maggio 1959, n. 355. [1]

Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari.

(G.U. 16 giugno 1959, n. 141).

 

     Art. 1.

     L'art. 32 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è modificato come segue:

     (Omissis).

 

          Art. 2.

     Per i trasferimenti immobiliari di cui all'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 2,50 per cento.

     L'art. 43 della tabella allegato B al regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269 è abrogato.

 

          Art. 3. [2]

     Ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, di fondi rustici si applicano le disposizioni della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, riguardanti la determinazione del valore dei fondi rustici trasferiti per causa di morte.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1 della L. 22 novembre 1962, n. 1706.