Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.10 imposta di registro |
Data: | 27/05/1959 |
Numero: | 355 |
Sommario |
Art. 1. L'art. 32 della legge 6 agosto 1954, n. 603, è modificato come segue: |
Art. 2. Per i trasferimenti immobiliari di cui all'art. 17 della legge 2 luglio 1949, n. 408, l'imposta di registro è dovuta in ragione di lire 2,50 per cento. |
Art. 3. [2] |
§ 95.10.9 - Legge 27 maggio 1959, n. 355. [1]
Modificazioni in materia di imposte di registro sui trasferimenti immobiliari.
(G.U. 16 giugno 1959, n. 141).
L'art. 32 della
(Omissis).
Per i trasferimenti immobiliari di cui all'art. 17 della
L'art. 43 della tabella allegato B al
Ai trasferimenti per atto tra vivi, a titolo oneroso e gratuito, di fondi rustici si applicano le disposizioni della
[1] Abrogata dall'art. 24 del
[2] Per un’interpretazione autentica del presente articolo vedi l'art. 1 della