§ 95.16.c - Legge 22 novembre 1962, n. 1706.
Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.16 imposta sulle successioni e donazioni
Data:22/11/1962
Numero:1706


Sommario
Art. 1.      Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 , e rispettivamente di cui all'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si osservano quando, nella denuncia di [...]
Art. 2.      Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a [...]
Art. 3.      Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al R.D. 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per [...]
Art. 4.      Le norme di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per quanto [...]


§ 95.16.c - Legge 22 novembre 1962, n. 1706. [1]

Interpretazione autentica della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, richiamata dalla legge 27 maggio 1959, n. 355, in materia di accertamento di valore nei trasferimenti di fondi rustici, integrazione ed aggiunte.

(G.U. 8 dicembre 1962, n. 330).

 

 

     Art. 1.

     Le norme di cui alla legge 20 ottobre 1954, n. 1044 , e rispettivamente di cui all'art. 3 della legge 27 maggio 1959, n. 355, si osservano quando, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, non sia dichiarato per i fondi rustici valore alcuno agli effetti dell'applicazione dell'imposta di registro e indipendentemente dall'indicazione del prezzo contrattuale e qualora non sia espressamente dichiarato che i fondi stessi hanno un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044.

 

          Art. 2.

     Nel caso in cui il denunciante la successione o i contraenti dell'atto tra vivi avente per oggetto fondi rustici, abbiano dichiarato per questi un valore inferiore a quello risultante dall'applicazione dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, se non venga accettato l'accertamento di valore determinato in base ai criteri stabiliti dalla legge stessa, e comunque, se gli interessati esplicitamente abbiano richiesto, nella denuncia di successione o nell'atto tra vivi soggetto a registrazione, o richiedano, ricorrendo contro l'accertamento, che la tassazione si effettui sul valore reale, l'accertamento si effettua secondo le norme stabilite dal R.D. 7 agosto 1936, n. 1639, e successive modificazioni ed aggiunte. Nel caso di mancata accettazione da parte del contribuente della valutazione fatta in base ai moduli fissi, l'Ufficio può rettificare entro 30 giorni dal ricorso del contribuente la valutazione stessa. In ogni ipotesi le Commissioni di merito adite in sede di reclamo possono accertare un valore superiore a quello accertato dall'Ufficio. Quando la Commissione di primo grado ritenga che il valore reale superi di oltre il 20 per cento il valore risultante dall'applicazione dell'art. 1 della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, si applicano i disposti di cui al secondo e terzo comma dell'art. 36 del Testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con D.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645.

 

          Art. 3.

     Qualora a seguito del ricorso alla procedura di valutazione di cui al R.D. 7 agosto 1936, n. 1639, il pagamento della tassa principale o complementare sia ritardato, per le successioni oltre i sei mesi dalla data di apertura della successione, e per gli atti tra vivi, oltre il termine stabilito per la registrazione, sono dovuti altresì gli interessi sull'intera somma che risulti dovuta, a decorrere dal primo giorno successivo alla scadenza dei termini di cui sopra. Gli interessi si calcolano al tasso del sei per cento in ragione d'anno.

 

          Art. 4.

     Le norme di cui agli artt. 1 e 2 della presente legge si applicano rispettivamente dalla data di entrata in vigore della legge 20 ottobre 1954, n. 1044, per quanto riguarda la tassa di successione e dalla data di entrata in vigore della legge 27 maggio 1959, n. 355, per l'imposta di registro, con esclusione di ripetizione di tasse pagate; le norme di cui all'art. 3 si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.