§ 95.10.5 - Legge 15 febbraio 1949, n. 33.
Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.10 imposta di registro
Data:15/02/1949
Numero:33


Sommario
Art. 1.      Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono stabilite in L. 200.
Art. 2.      Fermo il disposto del primo comma dell'art. 1 per quanto riguarda l'imposta fissa minima, sono rispettivamente elevate a lire 500 ed a lire 1000 le imposte fisse previste dalla parte II della [...]
Art. 3.      Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative, già elevato a [...]
Art. 4.      Il limite di lire 40.000 , previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, [...]
Art. 5.      Il limite minimo di lire 300.000 prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283, per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro è elevato a lire [...]
Art. 6.      Il limite di esonero dalla registrazione in termine fisso delle locazioni e condizioni di beni immobili stabilito in lire 1200 all'anno dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 [...]
Art. 7.      L'aumento di capitale deliberato dalle società azionarie è considerato sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sottoscritto o comunque collocato; peraltro, qualora la sottoscrizione [...]
Art. 8.      L'art. 40 della tabella allegato D) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:
Art. 9.      L'art. 41 della tabella allegato D) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:
Art. 10.      All'art. 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene aggiunto il seguente quinto comma:
Art. 11.      Al testo dell'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene sostituito il seguente:
Art. 12.      La qualifica di gravemente danneggiato agli effetti del conseguimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, per le compravendite [...]
Art. 13.      Qualora i beni di cui all'articolo precedente vengano dall'acquirente, in tutto o in parte, alienati prima che siano stati compiuti i lavori di ripristino, si rendono esigibili, a carico di chi [...]
Art. 14.      Gli atti già regolarmente registrati ad imposta fissa, concernenti l'assegnazione di immobili a soci di cooperative agricole od edilizie, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, [...]


§ 95.10.5 - Legge 15 febbraio 1949, n. 33. [1]

Modificazioni alle leggi concernenti le imposte di registro ed ipotecarie.

(G.U. 28 febbraio 1949, n. 48).

 

     Art. 1.

     Le imposte fisse minime di registro ed ipotecarie sono stabilite in L. 200.

     Per gli atti sui quali, in forza di particolari norme di agevolazione tributaria, in luogo delle imposte di registro proporzionali, progressive e graduali è dovuta l'imposta fissa, il minimo di questa è stabilito in L. 500. Nulla, peraltro, è innovato nei riguardi delle imposte che si percepiscono sotto forma di abbonamento, siano o non comprensive di altri tributi e diritti.

     Qualora applicando le normali imposte proporzionali, progressive e graduali risultasse dovuta, secondo la natura dell'atto, una imposta inferiore a quelle fisse di cui ai precedenti commi è dovuta l'imposta minore.

 

          Art. 2.

     Fermo il disposto del primo comma dell'art. 1 per quanto riguarda l'imposta fissa minima, sono rispettivamente elevate a lire 500 ed a lire 1000 le imposte fisse previste dalla parte II della Tariffa del registro in lire 30 ed in lire 60, ed a lire 2000 quelle previste in lire 120 ed in lire 200.

 

          Art. 3.

     Il limite di capitale previsto dalle leggi di bollo, registro ed ipoteche per usufruire dei privilegi tributari disposti a favore delle banche popolari e delle società cooperative, già elevato a lire 300.000 in forza dell'art. 11 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è ulteriormente elevato a lire 3.000.000.

     Per le società cooperative edilizie e per i Consorzi di cooperative di produzione e lavoro tale limite, già elevato a lire 2.000.000, è ulteriormente elevato a lire 10.000.000. Ogni singola società non può concorrere, in tali Consorzi, per una somma maggiore di lire 500.000.

     Il limite massimo di lire 5.000.000 è elevato a lire 25 milioni , previsto come valore delle assegnazioni ai soci in regime di privilegio, da parte di società cooperative agricole od edilizie in possesso dei requisiti prescritti, comprese le disposizioni previste dall'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141 [2] .

 

          Art. 4.

     Il limite di lire 40.000 , previsto dal secondo e terzo comma dell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, per l'esonero dalla registrazione, salvo il caso d'uso, dei contratti di appalto conclusi verbalmente o per corrispondenza commerciale, è elevato a lire 1 milione [3].

 

          Art. 5.

     Il limite minimo di lire 300.000 prescritto dagli articoli 1 e 2 della legge 23 marzo 1940, n. 283, per poter usufruire della dilazione di pagamento delle imposte di registro è elevato a lire 5.000.000.

 

          Art. 6.

     Il limite di esonero dalla registrazione in termine fisso delle locazioni e condizioni di beni immobili stabilito in lire 1200 all'anno dall'art. 9 del decreto legislativo luogotenenziale 5 aprile 1945, n. 141, è elevato a lire 5.000.

 

          Art. 7.

     L'aumento di capitale deliberato dalle società azionarie è considerato sottoposto alla condizione sospensiva che esso sia sottoscritto o comunque collocato; peraltro, qualora la sottoscrizione non sia stata completata entro sei mesi dalla data dell'atto o del verbale che autorizza l'aumento di capitale, la prescritta denuncia di avveramento deve essere ugualmente presentata per gli aumenti effettivamente sottoscritti a quella data. Uguale denuncia deve essere presentata, di bimestre in bimestre, per le sottoscrizioni che si verificassero posteriormente.

     Per quanto altro non previsto nella presente disposizione si applicano le norme stabilite dalla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, e successive modificazioni, nei riguardi delle imposte dipendenti dall'avveramento di condizioni sospensive.

 

          Art. 8.

     L'art. 40 della tabella allegato D) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 9.

     L'art. 41 della tabella allegato D) alla legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è sostituito dal testo seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 10.

     All'art. 48 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene aggiunto il seguente quinto comma:

     (Omissis).

 

          Art. 11.

     Al testo dell'art. 58 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3269, viene sostituito il seguente:

     (Omissis).

 

          Art. 12.

     La qualifica di gravemente danneggiato agli effetti del conseguimento delle agevolazioni tributarie previste dal decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 221, per le compravendite immobiliari, deve risultare da certificato rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale, oppure dall'Ufficio del genio civile competenti per territorio.

 

          Art. 13.

     Qualora i beni di cui all'articolo precedente vengano dall'acquirente, in tutto o in parte, alienati prima che siano stati compiuti i lavori di ripristino, si rendono esigibili, a carico di chi li aveva acquistati usufruendo dell'agevolazione tributaria, le imposte normali ed inoltre una sopratassa pari ad un quinto della imposta stessa: il tutto con privilegio sui beni medesimi.

 

          Art. 14.

     Gli atti già regolarmente registrati ad imposta fissa, concernenti l'assegnazione di immobili a soci di cooperative agricole od edilizie, non perdono il privilegio qualora il valore accertato, in seguito a procedura di valutazione definita dopo l'entrata in vigore della presente legge, non superi la metà del limite massimo di cui all'ultimo comma dell'art. 3.

     Gli atti e contratti anche verbali assoggettabili a registrazione in base ai precedenti limiti di valore e non registrati, sono esenti da sovratasse o penalità qualora vengano sottoposti alla registrazione entro sessanta giorni dalla entrata in vigore della presente legge.

     Nessun rimborso, tuttavia, compete per le imposte sovratasse e penalità eventualmente già pagate.


[1] Abrogata dall'art. 24 del D.L. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla L. 6 agosto 2008, n. 133, con la decorrenza ivi prevista.

[2] Comma così sostituito dall'art. 1 della L. 8 giugno 1966, n. 452.

[3] Comma così modificato dalla legge 14 luglio 1965, n. 911.