§ 95.2.9 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 221.
Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.


Settore:Normativa nazionale
Materia:95. Tributi
Capitolo:95.2 agevolazioni
Data:26/03/1946
Numero:221


Sommario
Art. 1.      Nelle controversie non ancora definite per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita in dipendenza di [...]
Art. 2.      Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a [...]
Art. 3.      Le agevolazioni tributarie di cui agli articoli 1a7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, modificate in conformità del precedente articolo, si [...]
Art. 4.      La disposizione stabilita dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, non si applica alle vendite e somministrazioni di gas [...]
Art. 5.      La quota d'integrazione di prezzo dovuta agli industriali ed ai grossisti a norma del regio decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, sui quantitativi dei generi indicati [...]
Art. 6.      Per gli atti economici relativi al commercio del burro e della ricotta l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 per cento e si corrisponde [...]
Art. 7.      La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa la ammissibilità del rimborso dell'imposta sull'entrata, nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno [...]


§ 95.2.9 - D.Lgs.Lgt. 26 marzo 1946, n. 221.

Provvedimenti vari in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari.

(G.U. 3 maggio 1946, n. 102)

 

 

     Art. 1.

     Nelle controversie non ancora definite per la determinazione del valore venale in comune commercio della ricchezza a qualunque titolo trasferita in dipendenza di successioni apertesi e di atti pubblici stipulati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo Luogotenenziale 8 marzo 1945, n. 90 ovvero da scritture private registrate entro lo stesso termine, è data facoltà alla Amministrazione delle finanze di consentire, ai fini di un accordo bonario, un abbuono non superiore al terzo del valore presunto dall'Amministrazione stessa.

     La facoltà può essere esercitata fino a sei mesi dopo l'entrata in vigore del presente decreto.

 

          Art. 2.

     Le imposte di registro ed ipotecarie dovute sulle compravendite di edifici distrutti o gravemente danneggiati, anche se ridotti alla sola area fabbricabile, fatte a favore di persone od enti che ne assumano la ricostruzione o riparazione, sono dovute nella misura fissa per ogni atto o per ogni trascrizione. Per edificio gravemente danneggiato si intende quello che per almeno un terzo della sua consistenza complessiva all'atto del trasferimento risulti distrutto od inutilizzabile.

     Allo stesso trattamento tributario sono altresì soggetti gli acquisti di aree, comprese le permute, fatte a scopo di ricostruzione in località diversa, quando venga comprovato nel modo previsto dall'art. 1 che tale ricostruzione non possa avvenire sull'area dei fabbricati distrutti per effetto di prescrizioni risultanti da piani regolatori vigenti o da piani di ricostruzione approvati a norma del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 154, ovvero per effetto di limitazione stabilita da altre disposizioni speciali.

     L'imposta di registro sui contratti di appalto occorrenti per le ricostruzioni o riparazioni contemplati dal decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, è dovuta nella misura fissa.

     I corrispettivi degli appalti sono esenti dall'imposta generale sull'entrata. Analoga esenzione compete per i corrispettivi relativi ad appalti conclusi anteriormente al 1° luglio 1945 e pagati posteriormente a tale data, esclusi quelli in cui appaltante sia una Amministrazione statale; peraltro, non saranno rimborsate le imposte eventualmente a tale titolo già corrisposte.

     Sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322.

 

          Art. 3.

     Le agevolazioni tributarie di cui agli articoli 1a7 del decreto legislativo Luogotenenziale 7 giugno 1945, n. 322, modificate in conformità del precedente articolo, si applicano, oltrechè alle case di abitazione ed agli edifici, comprese le opere pubbliche, contemplati nel decreto stesso, anche alle opere stradali, ferroviarie, idrauliche e ad ogni altra opera o costruzione pubblica o privata, civile o militare, nonchè ai fondi agricoli, agli impianti industriali o commerciali distrutti o danneggiati per eventi bellici, che saranno ricostruiti o riparati entro cinque anni dal 1° luglio 1945.

     Peraltro, nei riguardi delle opere pubbliche in cui appaltate sia una Amministrazione statale non è necessaria la qualifica di gravemente danneggiata, e nei riguardi dei fondi agricoli la entità del danneggiamento non dovrà essere inferiore ad un terzo del valore dell'intero fondo.

 

          Art. 4.

     La disposizione stabilita dall'art. 2, primo comma, del decreto legislativo Luogotenenziale 26 aprile 1945, n. 223, non si applica alle vendite e somministrazioni di gas ed energia elettrica; per tali atti economici l'imposta sull'entrata è dovuta al lordo dell'imposta erariale di consumo, anche per il trasferimento che dà luogo alla liquidazione di quest'ultimo tributo.

 

          Art. 5.

     La quota d'integrazione di prezzo dovuta agli industriali ed ai grossisti a norma del regio decreto-legge 19 febbraio 1942, n. 53, sui quantitativi dei generi indicati nell'art. 1 del detto decreto, giacenti presso gli stessi alla data di entrata in vigore dei prezzi di vendita fissati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste in dipendenza dell'esenzione dall'imposta sull'entrata disposta per i detti prodotti dal citato decreto, è compensata, per le ditte in esercizio alla data del ripristino del tributo, dai nuovi prezzi di vendita che i prodotti stessi son venuti ad assumere in dipendenza dell'intervenuto onere tributario, e che hanno trovato applicazione anche per i quantitativi dei prodotti medesimi giacenti alla data di tale ripristino presso gli industriali ed i grossisti, che non hanno scontato l'imposta.

 

          Art. 6.

     Per gli atti economici relativi al commercio del burro e della ricotta l'imposta sull'entrata è dovuta una volta tanto nella misura del 4 per cento e si corrisponde all'atto della vendita da parte del produttore, e, nel caso che i detti prodotti siano soggetti al vincolo dell'ammasso, all'atto della loro vendita o consegna da parte dell'ente o ditta ammassatrice.

     L'imposta assolta a norma del comma precedente assorbe quella che sarebbe dovuta per i passaggi del burro o della ricotta successivi a quello per il quale è stato corrisposto il tributo, compresa la vendita al minuto.

     Le note o fatture che siano rilasciate per i detti passaggi successivi, sono soggette alla tassa di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni.

     Ove peraltro i detti documenti portino separato addebito di spese di trasporto o di imballaggio o di ogni altro accessorio inerente al trasferimento dei prodotti, limitatamente a tale addebito è dovuta l'imposta sulla entrata nella misura e nei modi normali.

 

          Art. 7.

     La competenza in via amministrativa a pronunciarsi circa la ammissibilità del rimborso dell'imposta sull'entrata, nei casi previsti dall'art. 47 della legge 19 giugno 1940, n. 762, è deferita all'Intendenza di finanza, quando l'importo dell'imposta non supera lire cinquemila, al Ministero delle finanze negli altri casi.

     E' abrogata la disposizione dell'art. 47, quinto comma, della legge suddetta.