Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 26/11/1981 |
Numero: | 677 |
Sommario |
Art. 1. Le autorizzazioni di spesa recate dai provvedimenti legislativi di cui all'annessa tabella sono ridotte, per l'anno finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascun [...] |
Art. 2. Per l'anno 1981, il fondo comune istituito con l'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è determinato, in deroga all'art. 1 della legge 10 maggio 1976, n. 356, in L. [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'art. 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, la quota variabile di cui all'art. 2, lettera b), della [...] |
Art. 5. Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di [...] |
Art. 6. A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella D annessa alla legge 9 agosto 1954, n. 645, sono stabilite [...] |
Art. 7. Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche statali |
Art. 8. Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82, la indennità integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni [...] |
Art. 9. Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, nonché quelli di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 [...] |
Art. 10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto |
Art. 11. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 27.6.137 - D.L. 26 novembre 1981, n. 677 [1] .
Contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.
(G.U. 28 novembre 1981, n. 328)
Le autorizzazioni di spesa recate dai provvedimenti legislativi di cui all'annessa tabella sono ridotte, per l'anno finanziario 1981, degli importi a fianco di ciascun provvedimento indicati.
Per l'anno 1981, il fondo comune istituito con l'art. 8 della
L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della
Le somme da corrispondere alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, ai sensi dell'art. 35 del
Le somme dovute per l'anno 1981 alla regione Sicilia, ai sensi della
L'autorizzazione di spesa per l'anno 1981 di cui all'art. 1 della
Per l'anno 1981, ai fini della determinazione del fondo istituito dall'art. 9 della
Tutte le amministrazioni e gli enti pubblici competenti curano con assoluta urgenza la predisposizione di progetti ammissibili ai benefici del Fondo europeo di orientamento e garanzia (FEOGA), del Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) e del Fondo sociale europeo (FSE), provvedendo alle istruttorie di competenza e definendo le eventuali istruttorie in corso.
Le amministrazioni statali competenti, previe intese con l'ufficio per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei Ministri, provvedono alla tempestiva presentazione dei progetti medesimi alla commissione delle Comunità europee.
Al finanziamento dei progetti di cui al presente articolo i soggetti menzionati al primo comma destinano, con priorità su di ogni altro intervento ordinario nei medesimi settori, i mezzi finanziari iscritti nei rispettivi bilanci in forza di norme statali concernenti materie e settori oggetto anche d'intervento comunitario.
L'erogazione alle regioni di fondi, ancorché già ripartiti dal CIPE e dal CIPAA, a valere sulle autorizzazioni di spesa recate da leggi statali di finanziamento alle regioni stesse, destinati ad interventi suscettibili dei benefici di cui al primo comma, resta subordinata all'approvazione dei progetti da parte delle Comunità europee.
A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 le tasse dovute per il rilascio dei diplomi, di cui alla tabella D annessa alla
La tassa di L. 30.000, di cui al precedente comma, è dovuta anche per il rilascio dei diplomi di maturità classica, scientifica e artistica, dei diplomi di conservatori di musica e delle licenze di accademia di belle arti.
L'importo della tassa per il rilascio dei diplomi, previsto dai precedenti commi, è integralmente devoluto allo Stato [3] .
A decorrere dall'anno scolastico 1981-82 la tassa annuale di iscrizione ai conservatori di musica, alle accademie di belle arti, comprese le annesse scuole libere del nudo, all'Accademia nazionale di danza e all'Accademia nazionale di arte drammatica è fissata nella misura di L. 40.000.
A decorrere dall'anno accademico 1981-82, la tassa di immatricolazione, la tassa annuale di iscrizione e la tassa di laurea o diploma di cui all'art. 7 della
La tassa annuale per gli studenti fuori corso, che chiedono la ricognizione della qualità di studenti, è fissata in L. 30.000 per il primo anno, aumentata a L. 40.000 per il secondo anno e aumentata ulteriormente del 30% di detta somma per ogni anno successivo.
La tassa di diploma di cui al terzo comma dell'art. 7 citato, relativa a coloro i quali conseguono i diplomi di specializzazione o di perfezionamento presso l'università e gli istituti superiori, è aumentata a L. 50.000.
A decorrere dall'anno 1982-83 gli importi indicati ai precedenti commi sono aumentati del 20 per cento.
Restano ferme le norme che prevedono la dispensa dal pagamento delle tasse, soprattasse e contributi di ogni genere.
Per l'anno scolastico 1981-82 non si dà luogo all'istituzione di nuove scuole secondarie ed artistiche statali.
Per il medesimo anno scolastico 1981-82, fatte salve le esigenze della scuola dell'obbligo, il numero delle classi funzionanti non può superare quello previsto dagli organici del personale docente determinati alla data del 31 marzo 1981.
L'istituzione di nuove sezioni di scuola materna statale non può superare il numero complessivo di 500 sezioni, che restano riservate alle regioni dell'Italia meridionale ed insulare.
Le nuove attività di sperimentazione, nell'ambito della scuola secondaria superiore, possono essere autorizzate, per l'anno scolastico 1981-82, nel limite massimo di 150.
Ai fini di cui al precedente secondo comma si può derogare al limite del numero massimo di alunni previsto dalle vigenti disposizioni per la costituzione di ciascuna classe.
Per il conferimento degli incarichi e delle supplenze nelle scuole materne, elementari, secondarie ed artistiche restano ferme le disposizioni contenute nel primo e quarto comma dell'art. 6 della
La nomina del personale incaricato e supplente, il quale in base a vigenti norme di legge non possa assumere servizio, ha effetto ai soli fini giuridici, e non a quelli economici, nei limiti di durata della nomina stessa.
Con decorrenza dalla data di inizio dell'anno scolastico 1981-82, la indennità integrativa speciale, di cui alla
Per i docenti la cui retribuzione è stabilita ai sensi del secondo comma dell'art. 153 della citata
La disposizione di cui al precedente primo comma si applica a tutti i rapporti di lavoro, con orario settimanale di servizio di durata inferiore a quello normalmente previsto per la categoria, che, secondo le disposizioni vigenti, danno titolo alla corresponsione dell'indennità integrativa speciale.
Gli enti del settore pubblico di cui agli articoli 25 e 31 della
Per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro, sarà annualmente stabilita la misura delle riduzioni e saranno determinate, su proposta del Ministro della sanità, le eventuali deroghe.
Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Tabelle.
(Omissis).
[1] Convertito in legge dall' art. 1 della
[2] La Corte costituzionale, con sentenza 5 marzo 1987, n. 70, ha dichiarato la illegittimità del presente articolo, nella parte in cui dispone la riduzione di lire 3.250 milioni delle somme da corrispondere per l'anno 1981 alla Regione Sardegna.
[3] La Corte costituzionale, con sentenza 31 marzo 1987, n. 87, ha dichiarato la illegittimità del presente comma.