Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 10/05/1976 |
Numero: | 356 |
Sommario |
Art. 1. Per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote di tributi erariali ivi [...] |
Art. 2. L'ammontare del fondo istituito dall'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, per ciascuno degli esercizi finanziari dal 1977 al 1981, è costituito: |
Art. 3. Il fondo di cui all'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è integrato, per l'esercizio finanziario 1975, di lire 78.750 milioni. |
Art. 4. Al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, sono assegnati i seguenti importi: |
Art. 5. Le integrazioni di cui alla presente legge sono iscritte nei bilanci delle regioni per l'anno 1976. |
Art. 6. Agli oneri di cui ai precedenti articoli 3 e 4, per il biennio 1975-76, in complessive lire 262.600 milioni, si provvede: |
§ 27.6.112 - L. 10 maggio 1976, n. 356.
Nuove disposizioni per la finanza regionale.
Art. 1. Per gli esercizi finanziari 1977-81 l'ammontare del fondo istituito con l'articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è commisurato, oltre al gettito annuale delle quote di tributi erariali ivi indicati, ad una quota del complesso delle entrate tributarie dello Stato, al netto dei proventi dei dazi e diritti doganali, delle entrate fiscali dei monopoli, del lotto, delle lotterie e dei canoni radio TV.
Per l'esercizio finanziario 1976 la consistenza del fondo resta determinata, per l'applicazione della presente legge, in L. 767.495.200.000.
Per gli esercizi successivi, la quota di cui al primo comma viene determinata in modo da assicurare che in ciascun esercizio la consistenza del fondo non sia comunque inferiore a quella come sopra determinata per il 1976 e maggiorata dall'applicazione ad essa della stessa percentuale di incremento, del gettito complessivo delle entrate indicate al primo comma, risultante dalle previsioni di entrata del bilancio dello Stato di ogni anno finanziario rispetto a quelle dell'anno finanziario 1976, sulla base dei progetti di bilancio presentati al Parlamento.
La consistenza del fondo resta determinata ai sensi del citato articolo 8 qualora risulti superiore a quella calcolata ai sensi del comma precedente.
La ripartizione del fondo, determinato ai sensi dei precedenti commi, viene effettuata in modo da attribuire ad ogni regione lo stesso ammontare dell'anno 1976, maggiorato in modo proporzionale all'incremento del fondo stesso Alle regioni tale ripartizione sarà comunicata entro il 31 ottobre dell'esercizio precedente a ciascuno degli anni 1977-81.
Art. 2. L'ammontare del fondo istituito dall'articolo 9 della
a) da una quota fissa di lire 315 miliardi annui;
b) da una quota variabile, corrispondente all'applicazione, alla predetta quota fissa di lire 315 miliardi, dell'incremento della componente prezzi nella variazione del prodotto interno lordo ai prezzi di mercato, verificatosi negli anni successivi al 1975 e risultante dalla relazione generale sulla situazione economica del Paese;
c) da una ulteriore quota variabile, determinata con la legge di bilancio, comprensiva degli stanziamenti annuali previsti da leggi di contenuto particolare per le quali è prevista la confluenza nel fondo regionale di sviluppo. Le finalità di tali leggi dovranno essere salvaguardate nella predisposizione dei programmi regionali di sviluppo. In sede di prima applicazione, affluiscono al fondo gli stanziamenti annuali previsti a favore delle regioni dalle leggi 2 marzo 1974, n. 78 e 6 giugno 1974, n. 317.
Art. 3. Il fondo di cui all'articolo 8 della
Il medesimo fondo, per l'esercizio 1976, è integrato della somma di lire 72.660 milioni.
L'integrazione di cui al primo comma è ripartita tra le regioni nel modo seguente:
Piemonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.350.000.000 Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.850.000.000 Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.650.000.000 Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.150.000.000 Emilia-Romagna. . . . . . . . . . . . . . . . . .10.500.000.000 Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.800.000.000 Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.150.000.000 Marche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.650.000.000 Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.750.000.000 Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.800.000.000 Molise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 300.000.000 Campania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.650.000.000 Puglia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12.100.000.000 Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.200.000.000 Calabria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5.850.000.000
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78.750.000.000
L'integrazione di cui al secondo comma è ripartita tra le regioni nel modo seguente.
Piemonte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.150.000.000 Lombardia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.000.000.000 Veneto. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4.900.000.000 Liguria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.760.000.000 Emilia-Romagna. . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.600.000.000 Toscana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.500.000.000 Umbria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.700.000.000 Marche. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.100.000.000 Lazio . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2.000.000.000 Abruzzo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.700.000.000 Molise. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.700.000.000 Campania. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8.100.000.000 Puglia. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6.600.000.000 Basilicata. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.650.000.000 Calabria. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7.200.000.000
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72.660.000.000
Art. 4. Al fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della
lire 18.000 milioni, quale contributo straordinario alle regioni per gli interventi dalle stesse svolti in favore delle società concessionarie di autolinee;
lire 55.290 milioni quale integrazione del fondo per l'anno 1975;
lire 37.900 milioni quale integrazione del fondo per l'anno 1976.
Art. 5. Le integrazioni di cui alla presente legge sono iscritte nei bilanci delle regioni per l'anno 1976.
Le regioni sono peraltro autorizzate ad assumere impegni per l'anno 1975, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge, fino a concorrenza delle integrazioni previste per lo stesso anno negli articoli 3 e 4 della presente legge.
Art. 6. Agli oneri di cui ai precedenti articoli 3 e 4, per il biennio 1975-76, in complessive lire 262.600 milioni, si provvede:
a) quanto a lire 18.000 milioni a carico del capitolo 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1973, a tal uopo intendendosi prorogato il termine di utilizzo indicato dalla
b) quanto a lire 110.000 milioni a carico del capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1975;
c) quanto a lire 110.000 milioni e a lire 24.600 milioni mediante corrispondenti riduzioni, rispettivamente, degli stanziamenti dei capitoli 6856 e 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1976.
Il ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.