§ 27.1.3g – L. 26 gennaio 1982, n. 11.
Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:27. Contabilità pubblica
Capitolo:27.1 bilancio dello stato
Data:26/01/1982
Numero:11


Sommario
Art. 1.  
Art. 2.  


§ 27.1.3g – L. 26 gennaio 1982, n. 11.

Conversione in legge del decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

(G.U. 27 gennaio 1982, n. 25).

 

     Art. 1.

     E' convertito in legge il decreto-legge 26 novembre 1981, n. 677, concernente contenimento della spesa del bilancio statale e di quelli regionali.

 

          Art. 2.

     Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati ed hanno efficacia i rapporti giuridici sorti in applicazione dei decreti-legge 28 maggio 1981, n. 246, 29 luglio 1981, n. 401, e 26 settembre 1981, n. 539. L'indennità integrativa speciale non corrisposta al personale docente non di ruolo a seguito dell'applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 246, è reintegrata fino alla data di inizio dell'anno scolastico 1981-1982.

     Al rimborso delle somme che siano state corrisposte in applicazione dei suddetti decreti si provvede su domanda degli interessati con l'agevolazione dell'uso della carta semplice.

     Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano adottano con propri provvedimenti le riduzioni previste dai commi precedenti tenuto conto della misura determinata con riferimento al restante territorio nazionale.