Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 27. Contabilità pubblica |
Capitolo: | 27.6 finanza locale |
Data: | 22/01/1942 |
Numero: | 35 |
Sommario |
Art. unico. L'art. 132 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lettera o), del regio decreto-legge 9 [...] |
§ 27.6.c - Legge 22 gennaio 1942, n. 35. [1]
Aumento alla tariffa dell'imposta sui cani di lusso di cui all'articolo 132 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931-IX, n. 1175.
(G.U. 17 febbraio 1942, n. 39)
L'art. 132 del testo unico per la finanza locale approvato con regio decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175, modificato dall'art. 1, lettera o), del regio
"L'imposta è applicata in base alla seguente tariffa:
lire 400 per i cani appartenenti alla prima categoria [2];
lire 100 per quelli appartenenti alla seconda categoria [3];
lire 30 per quelli appartenenti alla terza categoria [4].
"All'imposta di cui al precedente comma è da aggiungere per ogni cane, indipendentemente dalla categoria alla quale esso appartiene, il costo della piastrina prescritta dal successivo art. 136.
"L'iscrizione nei ruoli dell'imposta sui cani si effettua anche per i possessori o detentori dei cani esenti, limitatamente all'importo del costo della piastrina, da riscuotersi in unica rata" [5].
[1] Abrogata dall'art. 2 del
[2] Tariffa così modificata dall'art. 21 del
[3] Tariffa così modificata dall'art. 21 del
[4] Tariffa così modificata dall'art. 21 del
[5] Comma così modificato dall'art. 21 del