Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 22/03/2002 |
Numero: | 56 |
§ 98.1.44597 - Circolare 22 marzo 2002, n. 56 .
Nuovi importi dei contributi dovuti per l'anno 2002 per i lavoratori domestici.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle entrate contributive.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Direttori delle Agenzie |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e |
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Dirigenti Medici |
e, p.c. |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai Membri del Consiglio |
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di Indirizzo e Vigilanza |
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Al Presidente e ai Membri del Collegio dei Sindaci |
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Al Magistrato della Corte dei Conti delegato |
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all'esercizio del controllo |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Al Presidente della Commissione centrale |
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per l'accertamento e la riscossione |
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dei contributi agricoli unificati |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1. Nuovi importi dei contributi dovuti per l'anno 2002 per i lavoratori domestici.
L'ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati tra il periodo gennaio 2000 - dicembre 2000 ed il periodo gennaio 2001 - dicembre 2001 è risultata pari al 2,7%.
Di conseguenza sono state rideterminate le fasce di reddito utili ai fini del calcolo dei contributi orari per i lavoratori domestici. Nella tabella di seguito riportata sono indicate le nuove fasce di reddito nonché gli importi dei contributi orari dovuti per l'anno 2002.
Contributi Lavoratori domestici da gennaio a dicembre 2002 |
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Retribuzione |
Retribuzione |
Contributo |
Contributo |
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Effettiva |
Oraria |
Orario |
Orario |
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convenzionale |
con Cuaf |
senza Cuaf |
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Fino a 24 ore settimanali |
Euro |
Euro |
Euro |
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Fino a Euro 6,15 |
5,46 |
1,18 |
1,01 |
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(0,25) |
(0,25) |
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Oltre Euro 6,15 fino a 7,51 |
6,15 |
1,33 |
1,14 |
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(0,29) |
(0,29) |
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Oltre Euro 7,51 |
7,51 |
1,63 |
1,39 |
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(0,35) |
(0,35) |
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Più 24 ore settimanali |
3,97 |
0,86 |
0,74 |
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(0,19) |
(0,19) |
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Le cifre fra parentesi costituiscono la quota a carico del lavoratore |
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Si fa presente, inoltre, che le aliquote contributive non sono cambiate, per cui i coefficienti di ripartizione sono gli stessi dell'anno 2001 (vedi
2. Denuncia dei lavoratori domestici all'INAIL.
Il
In considerazione che la predetta norma obbliga i datori di lavoro a comunicare all'INAIL l'assunzione entro le 24 ore, si ritiene opportuno, per un maggior controllo della veridicità della sussistenza del rapporto di lavoro, che le Sedi richiedano agli interessati copia della ricevuta di detta denuncia o la data ed il numero dell'operatore per le denunce fatte per telefono al numero verde ed in caso negativo dovranno segnalare al predetto Istituto i nominativi, con i relativi codici fiscali, per i provvedimenti di competenza (applicazione della sanzione amministrativa di 51,65 euro).
3. Permesso di soggiorno per lavoratori extra comunitari.
Fermo restando il termine di presentazione della denuncia del rapporto di lavoro, entro il decimo giorno successivo al trimestre solare nel corso del quale è avvenuta l'assunzione, si precisa che per i lavoratori extra comunitari la denuncia deve essere presentata unitamente al permesso di soggiorno in corso di validità.
In attesa della ridefinizione del nuovo quadro normativo di cui al disegno di legge n. 2454/C, avente per oggetto «Modifica alla normativa in materia di immigrazione e asilo», approvato dal Senato e attualmente all'esame della Camera dei deputati, con particolare riguardo alla prevista possibilità di regolarizzazione di rapporti di lavoro domestici con persone di origine extracomunitaria, si ritiene utile richiamare l'attuale normativa in materia di permessi di soggiorno.
L'art. 22, comma 10, del
La violazione di tale articolo non fa venire meno, in virtù dell'art. 2126 del c.c., l'obbligo dello stesso datore di lavoro di corrispondere la retribuzione e, correlativamente, quello di versare i contributi riguardanti le assicurazioni sociali per il periodo in cui l'attività lavorativa è stata effettivamente prestata.
Pertanto nel caso di presentazione della domanda di iscrizione con permesso di soggiorno scaduto o non valido, la domanda dovrà essere accettata e, prima della definizione della stessa, dovrà essere fatta immediata segnalazione alla Questura per i provvedimenti di competenza.
Nel frattempo sulle ricevute della presentazione della domanda dovrà essere apposta la dicitura «LA PRESENTE RICEVUTA NON COMPROVA LA SUSSISTENZA DEL RAPPORTO DI LAVORO».
Per il direttore generale
F.to Prauscello
Allegato 1
Allegato 2
Lavoratori domestici
Coefficienti di ripartizione - Dal 1° gennaio 2002 al 31 gennaio 2002
Gestione |
Lavoratori domestici con C.U.A.F. |
Lavoratori domestici senza C.U.A.F. |
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Aliquote |
Coefficienti |
Aliquote |
Coefficienti |
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F.P.L.D. |
17,1275% |
0,790378 |
14,9075% |
0,802773 |
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D.S. |
2,3125% |
0,106714 |
2,1525% |
0,115913 |
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C.U.A.F. |
0,4800% |
0,022151 |
|
|
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MATERNITÁ |
0,2400% |
0,011075 |
0,0000% |
0,000000 |
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I.N.A.I.L. |
1,31% |
0,060452 |
1,31% |
0,070544 |
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Fondo garanzia trattamento fine |
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rapporto |
0,20% |
0,009230 |
0,20% |
0,010770 |
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TOTALE |
21,6700% |
1,000000 |
18,5700% |
1,000000 |
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Nota: In base al |
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L'art. 120 della |