§ 98.1.41744 - Circolare 26 gennaio 2000, n. 15/E .
Rateazione delle somme iscritte a ruolo .


Settore:Normativa nazionale
Data:26/01/2000
Numero:15

§ 98.1.41744 - Circolare 26 gennaio 2000, n. 15/E .

Rateazione delle somme iscritte a ruolo .

 

Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate, Direzione centrale per la fiscalità locale, Ufficio fiscalità provinciale.

 

 

Alle Direzioni regionali delle entrate  

 

Agli Uffici delle entrate 

 

Ai Centri di Servizio delle imposte dirette ed 

 

indirette 

 

Agli Uffici distrettuali delle imposte dirette  

 

Agli Uffici I.V.A. 

 

Agli Uffici del Registro 

 

All'Ascotributi 

e, p. c.: 

Al Ministero del tesoro, del bilancio e della  

 

programmazione economica 

 

Dipartimento della Ragioneria generale dello  

 

Stato - I.G.F. 

 

Alle Direzioni centrali del Dipartimento delle  

 

entrate 

 

Al Servizio consultivo ed ispettivo tributario 

 

 

Con circolare n. 184/E del 6 settembre 1999, in attesa dell'emanazione di istruzioni a carattere definitivo, sono state impartite alcune direttive provvisorie in materia di dilazione di pagamento delle somme iscritte a ruolo, alla luce delle innovazioni apportate dall'articolo 7 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, che ha riformulato l'articolo 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602.

Al riguardo, si confermano preliminarmente le indicazioni contenute nella predetta circolare alla determinazione dei relativi interessi e alla verifica della sussistenza o meno della condizione ostativa all'emissione del provvedimento prevista dal comma 2 dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, consistente nell'avvenuto inizio della procedura esecutiva in data antecedente alla presentazione dell'istanza di rateazione.

Si confermano, altresì, le istruzioni dettate nella circolare n. 184/E del 1999 in ordine alle modalità di predisposizione dei provvedimenti di dilazione, segnalando, in aggiunta, la necessità che in tali provvedimenti:

- siano evidenziate la data di presentazione dell'istanza e quella di decorrenza del pagamento rateale;

- sia esposto un piano di rateazione da cui risulti sia l'importo totale di ciascuna rata che la suddivisione della stessa in quota-capitale e quota-interessi;

- sia specificato, nelle premesse, che gli accertamenti effettuati tramite il concessionario (cfr. circolare n. 184/E del 1999) hanno consentito di appurare che, prima della presentazione dell'istanza, non era stata iniziata l'azione esecutiva.

Con riferimento, infine, alla titolarità del potere di adozione dei provvedimenti di dilazione, si ritiene, che, al fine di facilitare gli adempimenti del contribuente in materia, le istanze di rateazione concernenti cartelle di pagamento relative a ruoli emessi dai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette possano essere presentate all'ufficio delle entrate o delle imposte dirette competente in ragione del domicilio fiscale del debitore, ufficio questo che provvederà all'esame dell'istanza stessa ed alla sua definizione.

Ciò premesso, si chiarisce, anzitutto, che la situazione di "temporanea obiettiva difficoltà" - alla cui esistenza il comma 1 del citato art. 19 subordina l'accoglimento della richiesta di rateazione - è quella in cui si trova il contribuente che è nell'impossibilità di pagare il debito iscritto a ruolo in unica soluzione e, tuttavia, è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alle sue condizioni patrimoniali.

La sussistenza di tale situazione dovrà, comunque, essere dimostrata dal debitore, anche al fine di consentire all'ufficio, attraverso l'esame della documentazione prodotta, di effettuare la predetta valutazione di congruità nella determinazione del numero di rate da accordare.

In proposito, è evidente che tale numero, comunque da contenere entro il limite massimo di sessanta (cfr. art. 19, comma 1, D.P.R. n. 602 del 1973), dovrà essere fissato in funzione dell'importo che il debitore può versare mensilmente, in relazione alle sue condizioni patrimoniali; deve, pertanto, considerarsi non più operante il limite delle trentasei rate provvisoriamente fissato dalla circolare n. 184/E del 1999 per le richieste di rateazione concernenti importi fino a cinquanta milioni di lire.

Si osserva, inoltre, che, da un lato, la soppressione della cadenza fissa dell'emissione dei ruoli (prevista dai vecchi artt. 18 e 24 del D.P.R. n. 602 del 1973) e, dall'altro, l'entrata in vigore della nuova disciplina della morosità (nuovi artt. 25 e 30 del D.P.R. n. 602 del 1973) consentono il superamento, per i ruoli emessi successivamente al 30 settembre 1999, delle istruzioni fornite sotto la vigenza del vecchio art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 circa "le rate già scadute ancorché non pagate" (cfr. circolare n. 157/E del 9 giugno 1997); perciò, per i suddetti ruoli, non si dovrà più procedere a scomputare dal totale delle rate da concedere quelle già scadute prima dell'emanazione del provvedimento di dilazione.

In ogni caso, il contribuente che lasci inutilmente decorrere sessanta giorni dalla data di notifica della cartella è tenuto a corrispondere gli interessi di mora a partire da tale data (cfr. nuovo art. 30 del D.P.R. n. 602 del 1973); ne consegue che, a fronte dell'emissione del provvedimento agevolativo, lo stesso contribuente deve versare in unica soluzione gli interessi di mora eventualmente maturati fino alla data di presentazione dell'istanza di rateazione, oltre che, se ne ricorrono le condizioni, la parte a suo carico dei compensi spettanti al concessionario.

Pertanto, il decreto di rateazione dovrà indicare chiaramente che, unitamente alla prima rata, il contribuente è tenuto a pagare, se maturati, tanto gli interessi di mora quanto il compenso a suo carico spettante al concessionario.

Secondo l'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, il debitore può chiedere, in alternativa alla dilazione fino a sessanta rate, la sospensione della riscossione per dodici mesi e la successiva ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate.

Tra le valutazioni rimesse all'apprezzamento del singolo ufficio vi è, quindi, anche quella relativa all'opportunità di accogliere l'eventuale richiesta di sospensione annuale.

A questo proposito, si precisa che la sospensione della riscossione può essere accordata soltanto in ipotesi eccezionali, nelle quali la situazione di obiettiva difficoltà sia tale (a causa, ad esempio, della necessità di portare a termine altri pagamenti o di una rilevante esposizione debitoria) da non permettere al debitore neppure di sopportare, per un periodo di un anno, il pagamento rateale. Ciò, fermo restando, naturalmente, che la situazione di difficoltà non deve essere così grave da comportare, anche per l'avvenire, l'impossibilità di assolvere, pur se ratealmente, il debito iscritto a ruolo; in tal caso, infatti, come si è detto, non può essere accordata alcuna agevolazione.

È, inoltre, opportuno ricordare che, per il periodo per il quale beneficia della sospensione, il debitore deve corrispondere gli stessi interessi dovuti per la rateazione (cfr. art. 21, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 9, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 46 del 1999); tali interessi saranno addebitati al contribuente nella prima delle rate del piano di dilazione.

Per le somme di ammontare superiore a cinquanta milioni di lire, ai fini della concessione della rateazione è indispensabile, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. n. 602 del 1973, la "prestazione di idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria".

In proposito, potrebbe accadere che la rateazione venga chiesta per un carico superiore a cinquanta milioni per il quale il concessionario ha iscritto ipoteca ai sensi dell'art. 77 del D.P.R. n. 602 del 1973, come modificato dall'art. 16 del D.Lgs. n. 46 del 1999; in questa ipotesi, lo stesso concessionario, su segnalazione dell'ufficio che ha emesso il provvedimento di rateazione, dovrà cancellare l'ipoteca; al contrario, l'ipoteca dovrà essere mantenuta se la rateazione, avendo ad oggetto importi inferiori a cinquanta milioni, non è coperta da garanzia.

Relativamente alle caratteristiche delle predette garanzie, si sottolinea che esse:

- ai sensi della legge 10 giugno 1982, n. 348, possono essere prestate unicamente da banche o da imprese di assicurazione autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni;

- devono essere redatte in conformità ai modelli allegati alla presente circolare (cfr. allegati nn. 1 e 2) ed avere validità dalla data in cui l'ufficio ha concesso la dilazione e per l'intero periodo della dilazione stessa, aumentato di un anno.

L'obbligo, per il contribuente, di prestare idonea garanzia per ottenere la dilazione di somme superiori a cinquanta milioni, esonera gli uffici dallo svolgimento di un'analisi della solvibilità del richiedente; la presentazione della garanzia prevista dalla legge presuppone, infatti, che questa analisi sia stata già effettuata dal soggetto che ha rilasciato la garanzia stessa e mette al riparo l'Amministrazione da un sia pur ipotetico rischio di insolvenza del debitore.

Tali considerazioni, però, valgono con esclusivo riferimento alla verifica dei presupposti per la concessione della rateazione, poiché l'esigenza di individuare il numero di rate in cui ripartire il pagamento ovvero di decidere in merito all'eventuale richiesta di sospensione impone, comunque, all'ufficio di esaminare la situazione economico-finanziaria del debitore, sia pure al solo scopo di soddisfare tale esigenza.

Per quanto riguarda le conseguenze dell'eventuale mancato pagamento, da parte del contribuente, della prima rata o di due rate di un pagamento dilazionato garantito da fideiussione o polizza fideiussoria, sarà cura del concessionario informare immediatamente l'ufficio finanziario dell'avvenuta decadenza del contribuente stesso dal beneficio; a sua volta, l'ufficio provvederà con la massima sollecitudine a notificare al fideiussore, con raccomandata A.R., un invito a versare l'importo garantito entra trenta giorni, comunicando successivamente al concessionario, con eguale tempestività, la data in cui il garante ha ricevuto tale invito.

Quanto, invece, ai criteri per il calcolo della soglia dei cinquanta milioni, come già osservato con la circolare n. 184/E del 1999, occorre tenere conto dell'importo di cui il debitore chiede la rateazione, e non di quello iscritto a ruolo. Al fine, poi, di assicurare l'effettivo rispetto di questa soglia, è necessario che ogni ufficio, prima di concedere, a favore di un contribuente, dilazioni di pagamento per un proprio ruolo (di seguito denominato "nuovo ruolo") di ammontare che non supera tale limite, accerti se altri uffici del Dipartimento delle entrate abbiano emesso, a carico del medesimo contribuente, altri ruoli (di seguito denominati "vecchi ruoli"), il cui importo non pagato, cumulato con quello dei propri, oltrepassi la soglia dei cinquanta milioni.

L'ufficio provvederà a tale verifica interpellando il concessionario della riscossione cui è stato affidato il carico per il quale è stata presentata istanza di rateazione e avrà cura di dar conto nelle premesse del decreto di dilazione dell'esito della verifica stessa.

Se, a seguito dell'accertamento in parola, risulta superato il limite complessivo di cinquanta milioni, si possono presentare, per i vecchi ruoli, le seguenti situazioni:

a) è ancora pendente il termine di pagamento;

b) il contribuente sta provvedendo al pagamento rateale;

c) il contribuente risulta, totalmente o parzialmente, in mora.

Nel caso sub a), il contribuente dovrà o assolvere il debito dei vecchi ruoli in unica soluzione oppure chiedere la rateazione di tutti i ruoli, vecchi e nuovi, prestando, per ciascuno degli uffici creditori, una separata fideiussione o polizza fideiussoria.

Nel caso sub b) la garanzia dovrà essere prestata soltanto per la rateazione del nuovo ruolo.

Nel caso sub c), infine, la richiesta di rateazione presentata per il nuovo ruolo non dovrà essere accolta; l'ufficio, peraltro, dovrà respingere l'istanza di dilazione di un proprio ruolo in qualunque ipotesi di morosità su altri ruoli emessi da uffici del Dipartimento delle entrate, a prescindere dall'ammontare globale delle somme iscritte a ruolo.

È importante sottolineare ancora che, quando la concessione della rateazione è subordinata alla prestazione di idonea garanzia, ai fini del perfezionamento del beneficio, il debitore deve consegnare o trasmettere all'ufficio la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria entro dieci giorni dalla ricezione del decreto di dilazione, circostanza questa che dovrà essere adeguatamente evidenziata nel decreto stesso.

In mancanza del tempestivo rispetto di tale adempimento, il provvedimento di dilazione rimarrà privo di effetti.

Passando all'esame delle situazioni che si pongono, per così dire, a metà strada tra vecchia e nuova normativa, si deve ritenere che, per le dilazioni già concesse antecedentemente al 1° luglio 1999, il debitore, purché non sia decaduto dal beneficio, possa chiedere l'applicazione dell'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, nel testo riformulato dall'art. 7 del D.Lgs. n. 46 del 1999; in tal caso, se l'importo rimasto da pagare non è superiore a cinquanta milioni di lire, non è, ovviamente, necessaria la prestazione di garanzia, ma, qualora l'ufficio avesse a suo tempo richiesto una garanzia, quest'ultima dovrà essere mantenuta fino all'estinzione del debito.

Se, poi, la richiesta di riesame, alla luce del nuovo art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973, di una rateazione concessa entro il 30 giugno 1999 si riferisce ad importi superiori a cinquanta milioni, l'accoglimento della richiesta stessa non potrà che essere subordinato alla prestazione di una garanzia conforme alle previsioni del citato art. 19 e della presente circolare. Ne deriva, tra l'altro, che l'eventuale garanzia precedentemente prestata dovrà essere adeguatamente integrata o, se rilasciata da un soggetto diverso da quelli di cui alla citata legge n. 348 del 1982, sostituita con altra rilasciata da una banca o da un'impresa assicurativa autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni.

Sempre in relazione alle problematiche di disciplina transitoria, si rileva che l'avvenuto inizio degli atti esecutivi anteriormente al 1° luglio 1999 non osta all'emanazione di un provvedimento di rateazione ex art. 7 del D.Lgs. n. 46 del 1999, poiché fino al 30 giugno 1999 la presenza di un'esecuzione già avviata non incideva sulla proponibilità dell'istanza di rateazione.

Si precisa, infine, che le direttive fornite con la presente circolare riguardano tutte le componenti dei crediti inseriti in ruoli emessi da uffici del Dipartimento delle entrate, comprese le sanzioni, in quanto l'art. 19 del D.P.R. n. 602 del 1973 si applica anche alle sanzioni iscritte a ruolo, per le quali sono da considerarsi implicitamente abrogati i commi 2 e 3 dell'art. 24 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472.

L'Ascotributi è pregata di invitare i suoi associati a riscontrare con la dovuta tempestività le richieste di informazioni formulate dagli uffici di questo Dipartimento in base alle istruzioni contenute nella presente circolare.

 

 

Allegato n. 1

Modello di polizza fideiussoria

Polizza fideiussoria a garanzia del pagamento di somme iscritte a ruolo rateizzate

(Art. 19, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Premesso 

 

- che 

 

, con sede in 

 

, 

partita I.V.A. 

 

 

 

(in seguito denominata 

"Contraente"), a seguito di iscrizione a ruolo è debitrice nei confronti dell'Amministrazione 

finanziaria di L. 

 

(lire 

 

) (euro 

 

);  

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gli uffici finanziari, su richiesta del Contraente possono concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per 1 anno e, successivamente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili, purché non sia ancora iniziata la procedura esecutiva; 

- che spetta all'ufficio finanziario la valutazione discrezionale dello stato di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" del Contraente;  

- che la scadenza di ogni singola rata deve essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese;  

- che sull'importo delle singole rate sono dovuti gli interessi al saggio del  

 

annuo, da applicarsi: 

 

a) dalla data di scadenza del termine di pagamento prevista dal ruolo, se l'istanza di rateazione è stata presentata prima di tale data;  

b) ovvero dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, in caso contrario; in tale seconda ipotesi devono essere aggiunti gli interessi di mora tra la data di scadenza del termine di pagamento e quella di presentazione dell'istanza di rateazione;  

- che, trattandosi di istanza di rateazione per importi superiori a L. 50 milioni, il Contraente è tenuto a prestare garanzia, anche a mezzo polizza fideiussoria, per l'intero periodo di rateazione del detto importo aumentato di un anno;  

 

Ciò premesso 

 

La Società 

 

(in seguito denominata "Società"), 

autorizzata all'esercizio del ramo cauzione con decreto/provvedimento [*] del  

 

, 

pubblicato nella G.U. n.  

 

del 

 

, e quindi in 

regola con il disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, domiciliata in 

 

, 

con la presente polizza si costituisce fideiussore del Contraente il quale accetta per sé e per i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal presente contratto - a favore dell'Amministrazione finanziaria - alle condizioni che seguono, per il pagamento degli importi sotto specificati e per il periodo di rateazione aumentato di un anno:  

a) somme dovute dal Contraente 

L. 

 

(euro 

 

) 

b) interessi complessivi di rateazione 

L. 

 

(euro 

 

) 

c) interessi di mora tra scadenza e istanza 

L. 

 

(euro 

 

) 

d) totale (importo massimo complessivo garantito) 

L. 

 

(euro 

 

) 

da versare in n.  

 

rate mensili, con scadenza la prima il 

 

e l'ultima il 

 

. 

 

LIQUIDAZIONE DEL PREMIO  

 

 

 

Premio 

 

 

 

Totale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fatto in quattro esemplari ad un solo effetto, in 

 

il 

 

. 

Il pagamento dell'importo di L. 

 

dovuto alla firma della presente polizza, è stato 

effettuato per mani del sottoscritto oggi 

 

alle ore 

 

 

in 

 

 

 

L'agente o esattore 

 

 

 

 

__________ 

 

[*] Decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ovvero provvedimento dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (Isvap).  

 

CONDIZIONI GENERALI 

 

A) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e l'Amministrazione finanziaria 

 

Art. 1 - Oggetto della garanzia - La Società garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento alle singole scadenze delle rate dovute dal Contraente ai sensi di quanto indicato in premessa, comprensive degli interessi previsti nella premessa stessa.  

 

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente polizza a favore dell'Amministrazione finanziaria ha validità dalla data in cui l'ufficio finanziario ha concesso la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo e per l'intero periodo della dilazione stessa 

stessa aumentato di un anno, e cioè dal 

 

al 

 

. 

Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto.  

 

Art. 3 - Avviso di sinistro - Pagamento - Qualora il Contraente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria, con lettera raccomandata A.R., inviata per conoscenza anche al Contraente, può richiedere alla Società il versamento di tutta la residua somma dovuta - previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati - e la Società provvederà, senza eccezioni, al pagamento al competente concessionario della riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che il Contraente non abbia già provveduto ad effettuare tale pagamento.  

 

Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente prevista dall'art. 1944 del codice civile.  

 

Art. 5 - Surrogazione - La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questa verso il Contraente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.  

 

Art. 6 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.  

 

Art. 7 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutte le comunicazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione generale della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.  

 

Art. 8 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società e l'Amministrazione finanziaria è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ufficio finanziario che ha concesso la rateazione.  

 

B) Condizioni che regolano il rapporto tra la Società e il Contraente  

 

Art. 9 - Premio - Il premio indicato in polizza è dovuto in via anticipata ed in unica soluzione. In caso di minor durata il premio versato resta integralmente acquisito alla Società.  

 

Art. 10 - Rivalsa - Il Contraente e i suoi successori ed aventi causa si obbligano a rimborsare alla Società, a semplice richiesta, quanto dalla stessa pagato all'Amministrazione finanziaria, oltre alle tasse, bolli, diritti di quietanza ed interessi, rinunciando fin da ora ad ogni eventuale eccezione in ordine all'effettuato pagamento, comprese le eccezioni di cui all'art. 1952 del codice civile.  

 

Art. 11 - Rivalsa delle spese di recupero - Gli oneri di qualsiasi natura che la Società dovrà sostenere per il recupero delle somme versate o comunque derivanti dalla presente polizza sono a carico del Contraente.  

 

Art. 12 - Controgaranzia - Nei casi previsti dall'art. 1953 del codice civile, la Società può pretendere che il Contraente provveda a costituire in pegno contanti o titoli ovvero presti altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento dell'azione di regresso.  

 

Art. 13 - Imposte e tasse - Le imposte e le tasse, i contributi e tutti gli oneri stabiliti per legge, presenti e futuri, relativi al premio, agli accessori, alla polizza ed agli atti da essa dipendenti sono a carico del Contraente anche se il pagamento ne sia stato anticipato dalla Società.  

 

Art. 14 - Rinvio - Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente polizza e dalle sue eventuali appendici, si applicano le disposizioni di legge in materia di contratti di assicurazione e di fideiussione, alle quali le parti integralmente si riportano.  

 

Art. 15 - Forma delle comunicazioni alla Società - Tutti gli avvisi, comunicazioni e notificazioni alla Società in dipendenza della presente polizza devono essere fatti per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla Direzione della Società od alla Agenzia alla quale è assegnata la polizza.  

 

Art. 16 - Foro competente - In caso di controversia fra la Società ed il Contraente è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede la Direzione della Società.  

 

 

Il Contraente 

La Società 

 

 

 

 

Agli effetti degli articoli 1341 e 1342 del codice civile, il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni generali: 

Art. 10 - (Rinuncia ad opporre eccezioni, comprese quelle di cui all'art. 1952 del codice civile)  

Art. 12 - (Facoltà della Società di chiedere una controgaranzia) 

Art. 16 - (Deroga alla competenza territoriale) 

 

 

 

Il Contraente 

 

 

 

 

 

Allegato n. 2

Modello di fideiussione bancaria

Atto di fideiussione a garanzia del pagamento di somme iscritte a ruolo rateizzate

(Art. 19, comma 1, D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PREMESSO 

 

- che 

 

, con sede in 

 

, codice fiscale n.  

 

, 

partita IVA  

 

, a seguito di iscrizione a ruolo è debitrice nei confronti 

dell'Amministrazione finanziaria di L. 

 

(lire 

 

) (euro 

 

); 

- che, ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, gli uffici finanziari, su richiesta del contribuente, possono concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di 60 rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per 1 anno e, successivamente, la dilazione del pagamento fino ad un massimo di 48 rate mensili, purché non sia ancora iniziata la procedura esecutiva; 

- che spetta all'ufficio finanziario la valutazione discrezionale dello stato di "temporanea situazione di obiettiva difficoltà" del contribuente; 

- che la scadenza di ogni singola rata deve essere fissata all'ultimo giorno di ciascun mese; 

- che sull'importo delle singole rate sono dovuti gli interessi al saggio del 

 

annuo, da applicarsi: 

a) dalla data di scadenza del termine di pagamento prevista dal ruolo, se l'istanza di rateazione è stata presentata prima di tale data; 

b) ovvero dalla data di presentazione dell'istanza di rateazione, in caso contrario; in tale seconda  

ipotesi devono essere aggiunti gli interessi di mora (tasso 

 

) tra la data di 

scadenza del termine di pagamento e quella di presentazione dell'istanza di rateazione; 

- che, trattandosi di istanza di rateazione per importi superiori a L. 50 milioni, il contribuente è tenuto a prestare garanzia, anche a mezzo fideiussione bancaria, per l'intero periodo di rateazione del detto importo aumentato di un anno; 

 

Ciò premesso 

 

la sottoscritta 

 

(in seguito denominata "Banca"), 

Filiale di 

 

, con sede in 

 

, in regola con il 

disposto della legge 10 giugno 1982, n. 348, e successive modificazioni e integrazioni,  

domiciliata in  

 

, con il presente atto si costituisce fideiussore del  

contribuente per il pagamento degli importi sotto specificati e per il periodo di rateazione aumentato di un anno: 

a) somme dovute dal contribuente 

L. 

 

(euro 

 

) 

b) interessi complessivi di rateazione 

L. 

 

(euro 

 

) 

c) interessi di mora tra scadenza e istanza 

L. 

 

(euro 

 

) 

d) totale (importo massimo complessivo garantito) 

L. 

 

(euro 

 

) 

da versare in n.  

 

rate mensili, con scadenza la prima il 

 

e l'ultima il 

 

. 

 

Condizioni generali della garanzia tra la banca e l'Amministrazione finanziaria 

 

Art. 1 - Delimitazione della garanzia - La Banca garantisce all'Amministrazione finanziaria, per il periodo di tempo indicato all'art. 2 e fino alla concorrenza dell'importo massimo complessivo garantito, il pagamento alle singole scadenze delle rate dovute dal contribuente ai sensi di quanto indicato in premessa, comprensive degli interessi previsti nella premessa stessa. 

 

Art. 2 - Durata della garanzia - La garanzia prestata con la presente fideiussione ha validità dalla data in cui l'ufficio finanziario ha concesso la dilazione del pagamento delle somme iscritte a ruolo 

e per l'intero periodo della rateazione aumentato di un anno, e cioè dal 

 

al 

 

. 

Decorso il termine di cui al comma precedente, la garanzia cessa automaticamente ad ogni effetto. 

 

Art. 3 - Escussione della garanzia - Qualora il contribuente non abbia effettuato il pagamento anche di una sola rata, l'Amministrazione finanziaria, con lettera raccomandata a.r., inviata per conoscenza anche al contribuente, può richiedere alla Banca il versamento di tutta la residua somma dovuta - previo ricalcolo degli interessi di cui in premessa eventualmente non maturati - e la Banca provvederà, senza eccezioni, al pagamento al competente concessionario della riscossione entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta stessa, salvo che il contribuente non abbia già provveduto ad effettuare tale pagamento. 

 

Art. 4 - Rinuncia alla preventiva escussione - La Banca rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del contribuente prevista dall'art. 1944 cod. civ. 

 

Art. 5 - Surrogazione - La Banca è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Amministrazione finanziaria in tutti i diritti, ragioni ed azioni di questa verso il contribuente, i suoi successori ed aventi causa a qualsiasi titolo. 

Per tutto quanto non espressamente regolato dalla presente fideiussione, si applicano le disposizioni di legge. 

 

Art. 6 - Forma delle comunicazioni alla Banca - Tutte le comunicazioni alla Banca in dipendenza della presente fideiussione devono essere notificate per mezzo di lettera raccomandata indirizzata alla filiale che ha rilasciato la stessa fideiussione. 

 

Art. 7 - Foro competente - In caso di controversia fra la Banca e l'Amministrazione finanziaria è competente esclusivamente l'Autorità giudiziaria del luogo ove ha sede l'ufficio finanziario che ha concesso la rateazione. 

 

 

 

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