Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 95. Tributi |
Capitolo: | 95.1 accertamento e riscossione |
Data: | 06/09/1999 |
Numero: | 184 |
§ 95.1.197 - Circolare 6 settembre 1999, n. 184. [1]
Articolo 7 del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46 - Provvedimenti di dilazione delle somme iscritte a ruolo. Istruzioni provvisorie.
Ai sensi dell'art. 19, comma 1, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come riformulato dall'art. 7 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, "l'ufficio, su richiesta del contribuente, può concedere, nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà dello stesso, la ripartizione del pagamento delle somme iscritte a ruolo fino ad un massimo di sessanta rate mensili ovvero la sospensione della riscossione per un anno e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di quarantotto rate mensili. Se l'importo iscritto a ruolo è superiore a cinquanta milioni di lire, il riconoscimento di tali benefici è subordinato alla prestazione di idonea garanzia mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria".
A partire dal 1° luglio u.s., data di entrata in vigore del
Al riguardo, nelle more dell'emanazione, entro breve termine, di direttive che regolino compiutamente la materia, si ritiene opportuno impartire istruzioni provvisorie per la trattazione immediata delle istanze presentate dai contribuenti per somme non superiori a cinquanta milioni di lire, per rateizzare le quali non è prevista la prestazione di garanzie. Per le istanze relative ad importi superiori a cinquanta milioni di lire, considerato che la necessità di salvaguardare gli interessi erariali impone una più approfondita analisi della materia, l'esame dovrà essere sospeso e rinviato al momento in cui saranno fornite le ulteriori direttive di cui sopra.
Comunque, nei casi in cui per la tutela del patrimonio dell'iscritto a ruolo risulti urgente procedere all'esame di istanze, gli uffici interessati dovranno contattare la Direzione Centrale per la Riscossione concordando con questa la procedura da applicare.
Ciò premesso, si osserva che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 39 del
A tale proposito, si evidenzia che il termine "ufficio" non può che essere riferito all'ufficio che ha effettuato l'iscrizione a ruolo, in conformità al senso che questo termine assume in tutte le disposizioni del
Pertanto, a decorrere dal 1° luglio 1999, è venuta a cessare la preesistente competenza delle sezioni staccate delle direzioni regionali delle entrate a rateizzare i debiti d'imposta iscritti in ruoli formati dagli uffici distrettuali II.DD, dagli uffici IVA e dagli uffici del Registro ed i provvedimenti di rateazione di cui all'art. 19 del
Ne consegue che le istanze di rateazione presentate alle sezioni staccate antecedentemente al 1° luglio 1999 e non ancora evase a tale data devono essere trasmesse con urgenza agli uffici che hanno emesso i ruoli, senza che sia necessario alcun atto d'impulso del richiedente, al quale, comunque, dovrà essere fornita comunicazione dell'avvenuta trasmissione dell'istanza.
Ricevuta in tal modo la richiesta di rateazione, l'ufficio II.DD., IVA o Registro provvederà ad esaminarla in tempi rapidi, al fine di evitare che il trasferimento della titolarità della competenza possa arrecare pregiudizio agli interessati.
Ciò per quanto riguarda la titolarità del potere di rateazione. Dallo scorso 1° luglio, poi, come si è visto, la concessione dei provvedimenti di dilazione è subordinata alla ricorrenza di requisiti diversi da quelli previsti dalle disposizioni preesistenti, requisiti la cui presenza va verificata, naturalmente, per le istanze presentate dopo lo stesso 1° luglio - sia alle sezioni staccate, sia agli uffici delle entrate e ai centri di servizio delle imposte dirette ed indirette - e non ancora esaminate.
In relazione a tali requisiti, si rileva che l'art. 7 del
In attesa dell'emanazione di specifiche direttive circa la corretta interpretazione del dettato legislativo, relativamente a somme non superiori a cinquanta milioni di lire (da calcolarsi con riferimento all'importo di cui il debitore chiede la rateazione, e non a quello iscritto a ruolo), l'ufficio dovrà valutare discrezionalmente, di volta in volta, l'esistenza di tale situazione, provvedendo, tra l'altro, a stabilire il numero di rate mensili che, entro il limite massimo di trentasei, riterrà congruo in rapporto tanto all'entità del carico, quanto alle condizioni patrimoniali del debitore.
In ogni caso, la scadenza di ogni rata, in conformità all'art. 19, comma 4, del nuovo
Con riferimento alla decorrenza degli interessi per dilazione di pagamento la cui misura è attualmente fissata al sei per cento annuo, previsti dall'art. 21 del
- dalla data di scadenza del termine di pagamento, se l'istanza è stata presentata prima di tale data;
- dalla data di presentazione dell'istanza in caso contrario. In tale ipotesi, tra la data di scadenza del termine di pagamento e quella di presentazione dell'istanza, il contribuente si troverà in mora e sarà, pertanto, soggetto all'applicazione, a cura del concessionario, degli interessi previsti dall'art. 30 del
Sempre in tema di interessi, si richiama l'attenzione degli uffici sull'art. 2, comma 1, lett. a), del decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri nella seduta del 30 luglio 1999, in corso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, per effetto del quale il citato nuovo art. 21 del
L'importo delle singole rate dovrà essere calcolato arrotondando alle mille lire ed utilizzando la relativa procedura, che sarà resa disponibile, a decorrere dal 13.09.1999, via terminale.
Si sottolinea ancora che, ai sensi del nuovo art. 19, comma 2, del
Ne deriva che l'ufficio può concedere la rateazione soltanto dopo aver appurato, per il tramite del concessionario della riscossione, che, alla data di presentazione dell'istanza, l'azione esecutiva non fosse stata avviata.
A tal fine, si precisa che il momento di inizio della procedura esecutiva è quello in cui viene effettuato il primo atto esecutivo e che tale non può essere considerato l'avviso di mora, al quale va attribuita, invece, la natura di atto introduttivo dell'esecuzione.
Inoltre, poiché il nuovo art. 19 del
Ne consegue che, in merito alle istanze di dilazione prodotte anteriormente al 1° luglio 1999, se il contribuente non ha esplicitamente manifestato la volontà di chiedere la rateazione delle sole somme iscritte nei ruoli non speciali, l'ufficio dovrà rateizzare l'intero importo risultante dalla cartella.
Infine, si puntualizza che i decreti di rateazione dovranno essere predisposti in cinque copie, delle quali una resterà agli atti dell'ufficio e le altre saranno dirette, nell'ordine, al contribuente, al concessionario della riscossione, all'ufficio finanziario incaricato del riscontro contabile, come individuato nella
[1] Emessa dal Ministero delle Finanze - Dipartimento delle Entrate - Dir.Centrale: Riscossione.