Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 31/03/1999 |
Numero: | 75 |
Sommario |
Articolo 38, commi 1 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Prestazioni pensionistiche percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996. |
§ 98.1.40645 - Circolare 31 marzo 1999, n. 75 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale |
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e Dirigenti Medici |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
1. Recuperabilità di somme percepite a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o di trattamenti di famiglia nei confronti degli eredi dei pensionati.
L'articolo 1 della
Quest'ultima disposizione è stata innovata dalla
L'articolo 38 dell'anzidetta legge dispone, al comma 1, che il comma 263 dell'articolo 1 della
Nell'ambito della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 260 a 265, della
Pertanto, per i decessi verificatisi dal 1° gennaio 1999 in poi, nell'ipotesi in cui l'indebito debba essere ricollegato al comportamento doloso del dante causa l'azione di recupero deve essere attivata nei confronti degli eredi.
Si ricorda che il comma 265 dell'articolo 1 della
Ai fini dell'individuazione dei comportamenti da ricondursi nell'ambito del dolo si richiamano le indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo cui l'individuazione del dolo deve essere effettuata valutando anche il contesto socio-economico di appartenenza del soggetto che ha percepito la prestazione indebita. Il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con estrema scrupolosità verificando la ricorrenza, nelle singole fattispecie, della preordinazione fraudolenta.
Il dolo va comunque escluso nei casi in cui l'indebita erogazione sia dovuta ad errore dell'Istituto o alla mancata valutazione di atti o fatti già noti all'Istituto (
2. Somme percepite a titolo di pensione sociale sostitutiva dell'assegno assistenziale in forza di sentenze provvisoriamente esecutive.
L'articolo 38 , comma 6, della
Le richiamate disposizioni riguardano la possibilità di attribuire la pensione sociale sostitutiva dell'assegno assistenziale ad invalidi civili riconosciuti tali su istanza presentata dopo il compimento del 65° anno di età.
Com'è noto, la formulazione della norma di salvaguardia degli effetti prodottisi durante la vigenza del citato
L'articolo 13, comma 3, della
La norma interpretativa in questione ha stabilito definitivamente che solo gli atti ed i provvedimenti adottati dall'Istituto durante il periodo di vigenza del citato
Il relativo contenzioso giudiziario avviato anteriormente all'emanazione della predetta norma ha comportato la condanna dell'Istituto con sentenze di 1° grado provvisoriamente esecutive a riconoscere la pensione sociale. L'esito giudiziale degli appelli proposti avverso le sentenze in questione è stato generalmente favorevole all'Istituto in virtù anche delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della
A norma dell'articolo 38 , comma 6, della
Pertanto, le anzidette prestazioni percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 dai pensionati che abbiano conseguito per l'anno 1995 un reddito personale imponibile Irpef di importo pari o inferiore a 16 milioni non sono recuperabili. Nei confronti dei pensionati con un reddito personale imponibile Irpef 1995 superiore a 16 milioni, si procede al recupero dei tre quarti della somma riscossa.
I pagamenti effettuati in attuazione di sentenze non sono in ogni caso recuperabili nei confronti degli eredi.
Il Direttore generale
Trizzino