§ 98.1.40645 - Circolare 31 marzo 1999, n. 75 .
Articolo 38, commi 1 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Prestazioni pensionistiche percepite indebitamente per periodi anteriori al [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:31/03/1999
Numero:75


Sommario
Articolo 38, commi 1 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Prestazioni pensionistiche percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996. 


§ 98.1.40645 - Circolare 31 marzo 1999, n. 75 .

Articolo 38, commi 1 e 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Prestazioni pensionistiche percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Dirigenti Medici 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Recuperabilità di somme percepite a titolo di prestazioni pensionistiche o quote di prestazioni pensionistiche o di trattamenti di famiglia nei confronti degli eredi dei pensionati.

L'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, nel disciplinare ai commi da 260 a 265 il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 a titolo di pensioni, di quote di pensioni o di trattamenti di famiglia, stabilisce, al comma 263, che il recupero non si estende agli eredi del pensionato.

Quest'ultima disposizione è stata innovata dalla legge 23 dicembre 1998, n. 448.

L'articolo 38 dell'anzidetta legge dispone, al comma 1, che il comma 263 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996, è sostituito dal seguente: "Il recupero non si estende agli eredi del pensionato, salvo che si accerti il dolo del pensionato medesimo".

Nell'ambito della disciplina contenuta nell'articolo 1, commi da 260 a 265, della legge n. 662 del 1996, per il recupero delle somme percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 l'innovazione introdotta con effetto dal 1° gennaio 1999 consiste, quindi nella recuperabilità di dette somme nei confronti degli eredi del pensionato, nei casi in cui si accerti il dolo del pensionato stesso.

Pertanto, per i decessi verificatisi dal 1° gennaio 1999 in poi, nell'ipotesi in cui l'indebito debba essere ricollegato al comportamento doloso del dante causa l'azione di recupero deve essere attivata nei confronti degli eredi.

Si ricorda che il comma 265 dell'articolo 1 della legge n. 662 del 1996 prevede il totale recupero dell'indebito qualora sia riconosciuto il dolo da parte dei soggetti fruitori delle prestazioni indebitamente percepite.

Ai fini dell'individuazione dei comportamenti da ricondursi nell'ambito del dolo si richiamano le indicazioni del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, secondo cui l'individuazione del dolo deve essere effettuata valutando anche il contesto socio-economico di appartenenza del soggetto che ha percepito la prestazione indebita. Il riconoscimento del dolo deve essere effettuato con estrema scrupolosità verificando la ricorrenza, nelle singole fattispecie, della preordinazione fraudolenta.

Il dolo va comunque escluso nei casi in cui l'indebita erogazione sia dovuta ad errore dell'Istituto o alla mancata valutazione di atti o fatti già noti all'Istituto (circolare n. 96 del 17 aprile 1997 punto 5).

 

 

2. Somme percepite a titolo di pensione sociale sostitutiva dell'assegno assistenziale in forza di sentenze provvisoriamente esecutive.

L'articolo 38 , comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, stabilisce che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, si applicano anche nei confronti dei soggetti che hanno percepito prestazioni pensionistiche o assistenziali indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 in forza di giudicati non definitivi relativi all'applicazione della normativa di cui al decreto legge 9 dicembre 1987, n. 495, e al decreto legge 8 febbraio 1988, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 93".

Le richiamate disposizioni riguardano la possibilità di attribuire la pensione sociale sostitutiva dell'assegno assistenziale ad invalidi civili riconosciuti tali su istanza presentata dopo il compimento del 65° anno di età.

Com'è noto, la formulazione della norma di salvaguardia degli effetti prodottisi durante la vigenza del citato decreto legge n. 495 del 1987, inserita nell'articolo 1, comma 2, della legge n. 93 del 1998, ha provocato dubbi sia in ordine a quali fossero gli atti o eventi da prendere in considerazione sia riguardo all'epoca in cui utilmente i predetti atti o eventi dovevano essersi verificati, ai fini dell'insorgenza del diritto alla pensione sociale sostitutiva.

L'articolo 13, comma 3, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, ha chiarito che " l'articolo 1, comma 2, della legge 21 marzo 1988, n. 93, si interpreta nel senso che la salvaguardia degli effetti giuridici derivanti dagli atti e dai provvedimenti adottati durante il periodo di vigenza del decreto legge 9 dicembre 1987, n. 495, resta delimitato a quelli adottati dal competente ente erogatore delle prestazioni" (circolare n. 28 del 30 gennaio 1992, punto 4).

La norma interpretativa in questione ha stabilito definitivamente che solo gli atti ed i provvedimenti adottati dall'Istituto durante il periodo di vigenza del citato decreto legge n. 495 del 1987 debbono ritenersi produttivi di effetti e come tali suscettibili di far sorgere il diritto alla prestazione a carico dell'Istituto medesimo.

Il relativo contenzioso giudiziario avviato anteriormente all'emanazione della predetta norma ha comportato la condanna dell'Istituto con sentenze di 1° grado provvisoriamente esecutive a riconoscere la pensione sociale. L'esito giudiziale degli appelli proposti avverso le sentenze in questione è stato generalmente favorevole all'Istituto in virtù anche delle disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, della legge n. 412 del 1991.

A norma dell'articolo 38 , comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, i pagamenti di pensione sociale effettuati in attuazione di sentenze provvisoriamente esecutive rientrano nell'ambito di applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 260, 261 e 263, della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

Pertanto, le anzidette prestazioni percepite indebitamente per periodi anteriori al 1° gennaio 1996 dai pensionati che abbiano conseguito per l'anno 1995 un reddito personale imponibile Irpef di importo pari o inferiore a 16 milioni non sono recuperabili. Nei confronti dei pensionati con un reddito personale imponibile Irpef 1995 superiore a 16 milioni, si procede al recupero dei tre quarti della somma riscossa.

I pagamenti effettuati in attuazione di sentenze non sono in ogni caso recuperabili nei confronti degli eredi.

Il Direttore generale

Trizzino