Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 12/02/1999 |
Numero: | 32 |
§ 98.1.40415 - Circolare 12 febbraio 1999, n. 32/E .
Contenzioso. Tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese. Legge 23 dicembre 1998, n. 448, art. 11. Rimborsi .
Emanata dal Ministero delle finanze, Dipartimento delle entrate.
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Alle Direzioni regionali delle entrate |
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Loro Sedi |
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Alle Direzioni regionali delle entrate |
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Sezioni staccate |
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Loro Sedi |
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Agli Uffici delle entrate |
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Loro Sedi |
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Agli Uffici del Registro |
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Loro Sedi |
e, p. c.: |
Alle Direzioni centrali |
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del Dipartimento delle entrate |
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Loro Sedi |
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Al Servizio consultivo e ispettivo tributario |
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Roma |
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All'Avvocatura generale dello Stato |
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Roma |
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Alle Avvocature distrettuali dello Stato |
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Loro Sedi |
Con la
La
L'art. 11 della
«L'art. 61, comma 1, del
a) per le società per azioni e in accomandita per azioni, lire settecentocinquantamila;
b) per le società a responsabilità limitata, lire quattrocentomila;
c) per le società di altro tipo, lire novantamila».
Il comma 2 dello stesso art. 11 ha, poi, stabilito che:
«Le società che negli anni indicati al comma 1 hanno corrisposto la tassa sulle concessioni governative per l'iscrizione nel registro delle imprese e quella annuale, ai sensi dell'articolo 3, commi 18 e 19, del
Il legislatore ha riconosciuto, in sostanza, la possibilità di rimborsare la differenza fra le somme versate e quelle dovute a norma dell'art. 11, comma 1, della
La natura interpretativa della norma di cui all'art. 11 della
Pertanto, in presenza di istanze di rimborso presentate nel rispetto dell'anzidetto termine di decadenza, si provvederà al rimborso esclusivamente nei limiti stabiliti dal più volte citato art. 11 della
Per quanto riguarda le controversie pendenti in sede giurisdizionale, in relazione ai rimborsi in argomento, si precisa - in conformità alle istruzioni impartite dall'Avvocatura generale dello Stato con propria lettera
In qualsiasi grado di giudizio dovrà dedursi lo ius superveniens (art. 11 della
Le sentenze già pronunciate dovranno essere impugnate non solo, come accadeva in passato, sul punto della decadenza triennale, della rivalutazione e degli interessi anatocistici, se su questi punti si fosse ottenuta una pronuncia sfavorevole, ma anche sulla deduzione dall'importo corrisposto delle somme dovute per l'iscrizione dell'atto costitutivo e degli altri atti societari.
Ciò premesso, al fine di assicurare l'uniformità di indirizzo nella trattazione del contenzioso attualmente pendente, vorranno gli Uffici, in collaborazione con le Avvocature, promuovere le seguenti iniziative:
a) qualora siano pendenti procedimenti contenziosi in primo grado, sarà necessario proseguire il giudizio, deducendo lo ius superveniens di cui alle disposizioni dettate dall'art. 11 citato, senza provvedere all'immediato rimborso, in quanto quest'ultimo altererebbe il criterio dell'ordine cronologico su cui si fonda la procedura di rimborso disciplinata dal comma 4 dello stesso art. 11. In tali situazioni si provvederà al rimborso con la procedura automatizzata che sarà predisposta in attuazione del menzionato comma 4 dell'art. 11;
b) se sia stata pronunciata una sentenza di primo grado (o sia stato emesso un decreto ingiuntivo), si dovrà proporre impugnativa per l'applicazione della nuova normativa. Va precisato, comunque, che, essendo oggi la sentenza di primo grado titolo esecutivo, a seguito della modifica dell'art. 282 c.p.c., gli Uffici competenti dovranno, intanto, procedere al rimborso della differenza tra le somme corrisposte e l'importo della tassa per la prima iscrizione e della tassa annuale per l'iscrizione degli atti societari fissato dall'articolo 11 della
c) se è già pendente il giudizio di secondo grado sarà sufficiente integrare le memorie difensive chiedendo l'applicazione delle citate disposizioni dell'art. 11;
d) se, invece, è intervenuta una sentenza di condanna passata in giudicato, si dovrà dare alla medesima integrale esecuzione.
Nelle ipotesi indicate alle lettere b), c) e d) non dovrà essere attivata la procedura automatizzata disciplinata dal comma 4 del menzionato art. 11.
Si evidenzia, inoltre, che il terzo comma dell'art. 11 della
Conseguentemente, è da ritenersi superato l'orientamento espresso da questa Direzione centrale con la risoluzione n. 169/E del 5 novembre 1998.
Pertanto, dovranno essere impugnate le sentenze che riconoscano la corresponsione degli interessi secondo la normativa di cui alla
Si precisa, infine, che per non alterare il ricordato ordine dei rimborsi stabilito dal comma 4 dell'art. 11 della ripetuta