§ 98.1.37420 - Circolare 5 marzo 1997, n. 66/E .
Rimborsi in materia di tasse sulle concessioni governative sulle società per effetto di provvedimenti giurisdizionali esecutivi.


Settore:Normativa nazionale
Data:05/03/1997
Numero:66

§ 98.1.37420 - Circolare 5 marzo 1997, n. 66/E .

Rimborsi in materia di tasse sulle concessioni governative sulle società per effetto di provvedimenti giurisdizionali esecutivi.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

Alcune Direzioni Regionali posto il quesito circa l'opportunità di dar corso ai rimborsi delle tasse sulle convenzioni governative e relativi accessori a seguito di sentenza di condanna di primo e secondo grado nei confronti dell'Amministrazione, evidenziando come la condotta processuale suggerita in tali controversie, in base alla circolare n. 8/E del 11 gennaio 1995, sia quella di Proseguire i vari giudizio in attesa di ulteriori pronunce della Suprema Corte di Cassazione eventualmente a Sezioni Unire, in particolare circa la questione della decadenza triennale del diritto al rimborso ex art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 641 del 1972.

Nel frattempo e' però intervenuta la sentenza della Corte di Cassazione a SS.UU. n. 3458/96 del 12 aprile 1996 con la quale la Suprema Corte, pur riconoscendo il diritto comunitario, ha però accolto l'eccezione di decadenza triennale ex art. 13, comma 2, del D.P.R. n. 641 del 1972, sollevata dalla difesa dell'Amministrazione.

L'Avvocatura Generale dello Stato, con la consultiva n. 59270 ct. 15320/94 - 146 del 23 maggio 1996, nel comunicare la necessità di "provvedere al rimborso di quanto le società hanno indebitamente pagato, escluso il periodo coperto dalla decadenza triennale".

Ciò stante ritiene la Scrivente che, in attesa di una globale sistemazione dell'ingente contenzioso, eventualmente mediante provvedimenti di carattere legislativo, sia opportuno provvedere ai richiesti rimborsi relativi sia alla tassa di iscrizione, sia a quella annuale, per i quali vi sia già stato provvedimento giurisdizionale esecutivo di condanna nei confronti dell'Amministrazione finanziaria, al fine di evitare ulteriori aggravi per l'Erario per effetto dell'instaurazione del processo di esecuzione.

Analogamente dovrà provvedersi nei casi in cui il processo esecutivo sia già iniziato.

Tale ricorso va però limitato, alla luce della sentenza della Cassazione sopra citata, alle somme per le quali non sia intervenuta la decadenza triennale in quanto richieste, con previa istanza amministrativa o direttamente con domanda giudiziale, entro il triennio dal pagamento.

Va precisato, allo scopo di stabilire la necessità del rimborso, che nei casi prospettati da alcune Direzioni Regionali, le sentenze di primo grado dei Tribunali civili, in quanto pubblicate anteriormente al 30 aprile 1995, risultano regolate dalla disciplina previgente contenuta nel vecchio testo degli artt. 282, 283, e 337 del c.p.c., anche se il giudizio sia stato in ipotesi instaurato successivamente al 1° gennaio 1993 (art. 4, comma 4 del D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 convertito nella legge 6 dicembre 1994, n. 673.)

Sembra doversi provvedere in ogni caso al rimborso in ordine alle sentenze di primo grado pubblicate dal 2 maggio 1995, sottoposte alla nuova disciplina e quindi provvisoriamente esecutive ex lege (art. 282), la cui efficacia non e' sospesa per effetto della impugnazione (art. 337), salva l'eventuale sospensione da parte del giudice d'appello su istanza dell'Amministrazione quanto ricorreranno gravi motivi (art. 283).

Per gli stessi motivi dovrà provvedersi alla esecuzione dei rimborsi nei casi in cui essi siano stati chiesti con ricorso per decreto ingiuntivo e l'esecuzione provvisoria del decreto sia stato concessa ex. art. 642 c.p.c., ovvero dal giudice istruttorie in pendenza di opposizione con l'ordinanza prevista dall'art. 648 c.p.c.

Analogamente dovrà provvedersi in tutti i casi in cui sia stata emanata, con ordinanza del giudice istruttore, l'ingiunzione di pagamento dichiarata provvisoriamente esecutiva ex art. 186-ter c.p.c.

Inoltre si reputa a fortiori opportuna l'esecuzione da parte dell'Amministrazione Finanziaria delle sentenze di condanna pronunciate dalle Corti di Appello, pur in pendenza del ricorso per Cassazione, essendo tali sentenze immediatamente esecutive (art. 373, comma 1, c.p.c. rimasto invariato dopo l'entrata in vigore della riforma del processo).

Si pregano pertanto le direzioni Regionali delle Entrate di volersi attenere alle istruzioni sopra espresse, comunicando alla Scrivente eventuali casi particolari in cui si ravvisino ragioni ostative all'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali di condanna, tra le quali peraltro non possono essere annoverate deficienze di cassa, essendo necessario rivolgessi per la soluzione di tali problematiche di natura finanziaria alla competente Direzione centrale per la Riscossione, per quanto concernere il rimborso di capitale e interessi, e a quella per i Servizi generali, il Personale e l'Organizzazione, per quanto riguarda invece il pagamento delle spese di causa.