Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 09/02/1999 |
Numero: | 24 |
Sommario |
Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998 e successive integrazioni. Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (mod. CUD). |
§ 98.1.40392 - Circolare 9 febbraio 1999, n. 24 .
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale |
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e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio |
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di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario: Ulteriori chiarimenti in ordine alla compilazione, per l'anno 1998, del quadro relativo alla contribuzione previdenziale ed assistenziale della CUD.
Con
Tale certificazione unica, sostituisce, a partire dalla competenza 1998, ai fini previdenziali, la copia del mod. O1/M che il datore di lavoro era tenuto a consegnare al lavoratore.
In relazione ad alcuni quesiti pervenuti in ordine alla compilazione del predetto quadro si forniscono le seguenti precisazioni.
Soggetti tenuti alla compilazione del quadro "dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale" del modello CUD.
Il quadro deve essere compilato da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla compilazione e presentazione del modello O1/M.
Come già precisato con la
Operazioni societarie straordinarie e successioni.
Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie implicanti la scomparsa dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto (quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazioni, e le scissioni totali), come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività da parte di uno soltanto dei soci mediante ditta individuale o in caso di successione «mortis causa», potrà essere rilasciata un'unica certificazione anche ai fini previdenziali riguardante anche il periodo dell'anno in cui il rapporto si è svolto con il soggetto estinto.
Nell'ipotesi in cui la CUD venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale, dovrà essere intestata al titolare della posizione assicurativa.
Casi particolari.
Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:
contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del
contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449/97 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);
contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 2 della
Lavoratori per i quali i contributi sono stati versati dalla stessa azienda con matricole INPS diverse.
Nell'ipotesi in cui l'azienda, titolare di più posizioni contributive nella stessa provincia ovvero in province diverse, abbia effettuato il versamento dei contributi per lo stesso lavoratore utilizzando più posizioni, potrà rilasciare un'unica certificazione anche ai fini previdenziali.
Compilazione del campo 26: imponibile contributivo ai fini pensionistici.
Deve essere riportato l'imponibile preso a base per il calcolo dei contributi pensionistici versati o dovuti ai seguenti Fondi o Gestioni INPS:
Fondo pensioni lavoratori dipendenti,
Fondo elettrici,
Fondo telefonici,
Fondo volo,
Fondo impiegati ex imposte consumo,
Gestione contabile separata enti pubblici creditizi,
Gestione contabile separata soppresso fondo autoferrotranvieri.
L'imponibile è quello di competenza dell'anno cui si riferisce la certificazione (art. 6, comma 1 del
In questo campo devono essere indicate le somme e i valori che, nel mod. O1/M, venivano riportati nel quadro "B" nelle caselle «competenze correnti» e «altre competenze» e, quindi, comprendono anche i compensi ultramensili (tredicesima, quattrodicesima mensilità e altre gratifiche), i premi di risultato, gli arretrati relativi ad anni precedenti dovuti per legge o per contratto con effetto retroattivo, i compensi per ferie e festività non godute, i valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a polizze, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefit.
Per i lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi e Gestioni contabili separate, nonché per particolari categorie di assicurati (lavoratori dipendenti da aziende minerarie che prestano la propria opera in sotterraneo, lavoratori marittimi, lavoratori richiamati alle armi, ecc) devono essere riportati gli importi assoggettati a contribuzione pensionistica già indicati nel quadro "C" del modello O1/M, siano essi riferiti all'anno in corso che ad anni precedenti.
In ogni caso deve essere riportato anche l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso.
In questo campo non vanno indicati gli arretrati riferiti ad anni precedenti corrisposti a seguito di transazioni, conciliazioni, sentenze, per i quali dovrà essere rilasciata al lavoratore, per i periodi di competenza fino all'anno 1997, copia del mod. O1/M-VIG in quanto tali importi devono essere riferiti agli anni di competenza. Per i periodi di competenza successi si fa riserva di ulteriori istruzioni.
Nell'imponibile da riportare nel campo 26 si dovrà tenere conto delle componenti variabili della retribuzione del mese di dicembre i cui adempimenti sono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo (D.M. 7 ottobre 1993).
In pratica l'imponibile riferito al 1998 dovrà essere rettificato:
degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1998 ma riferiti a dicembre 1997 (tali importi avranno, infatti, rettificato il mod. O1/M del 1997);
degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1999 ma riferiti a dicembre 1998.
Campo 27 - Imponibile contributivo a fondi pensionistici integrativi obbligatori gestiti dall'INPS.
Per i lavoratori dipendenti che contribuiscono ai seguenti Fondi:
Gas,
Esattoriali,
Consorzio del Porto di Genova ed Ente autonomo Porto di Trieste,
Gestione ad esaurimento degli Enti disciolti (art. 75 del
dovrà essere compilato il campo 26 per l'imponibile assoggettato al contributo Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e il campo 27 per l'imponibile assoggettato al contributo integrativo.
Campo 28 - Imponibile degli altri contributi riscossi dall'INPS.
Deve essere sempre compilato, salvo il caso in cui non siano dovute contribuzioni minori (Disoccupazione, Tubercolosi, ecc).
Nel caso in cui il lavoratore sia assicurato presso Fondi sostitutivi o esonerativi non gestiti dall'INPS (INPDAI, ENPALS, INPGI, INPDAP), il campo dovrà essere compilato per le contribuzioni minori. In tale caso dovrà essere lasciato in bianco il campo 26.
L'importo da esporre nel campo 28 può essere uguale o diverso da quello da esporre nel campo 26:
è diverso nel caso di:
soci di cooperative di produzione e lavoro ex
lavoratori all'estero in paesi con i quali vigono accordi parziali,
lavoratori per i quali è stato applicato il massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18, legge 335/95);
se le retribuzioni da indicare nel campo 28 sono diverse in relazione alle diverse forme contributive, va indicata quella superiore. Ciò si verifica:
lavoratori all'estero in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale
aziende del credito e assicurazione nei casi in cui per eventi quali maternità , allattamento, sciopero, versano il solo contributo CUAF.
Campo 29 - Trattenute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore.
Nel campo 29 non va indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni , anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAI, INDAP, ecc.).
Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:
8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici
0,30% (CIGS)
1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;
0,50% (contributo al fondo per le politiche migratorie lavoratori extracomunitari)
contributo integrativo per i lavoratori in miniera
contributo integrativo per i fondi integrativi gestiti dall'INPS.
Le trattenute in questione si riferiscono agli imponibili contributivi indicati nei campi 26, 27, 28.
Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.
Campi 30, 31 e 32. Dichiarazione versamento dei contributi.
La dichiarazione attestante il versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento dei contributi si riferisce al complesso dei contributi dovuti, sia dal datore di lavoro, che dal lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.
In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.
I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi (quota datore di lavoro o quota lavoratore o entrambe) per calamità naturali, indicheranno nel riquadro "annotazioni" tale circostanza.
Il Direttore generale
Trizzino