§ 98.1.40392 - Circolare 9 febbraio 1999, n. 24 .
Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998 e successive integrazioni. Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (mod. CUD).


Settore:Normativa nazionale
Data:09/02/1999
Numero:24


Sommario
Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998 e successive integrazioni. Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (mod. CUD). 


§ 98.1.40392 - Circolare 9 febbraio 1999, n. 24 .

Art. 7 del D.M. 9 gennaio 1998 e successive integrazioni. Certificazione unica dei redditi di lavoro dipendente e assimilati (mod. CUD).

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale 

 

e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario: Ulteriori chiarimenti in ordine alla compilazione, per l'anno 1998, del quadro relativo alla contribuzione previdenziale ed assistenziale della CUD.

Con circolare 9 aprile 1998, n. 80 sono state fornite alcune indicazioni in ordine alla compilazione del quadro «Dati relativi alla contribuzione previdenziale e assistenziale» del mod. CUD, rinviando alle istruzioni di carattere generale contenute nell'allegato E al D.M 9 gennaio 1998.

Tale certificazione unica, sostituisce, a partire dalla competenza 1998, ai fini previdenziali, la copia del mod. O1/M che il datore di lavoro era tenuto a consegnare al lavoratore.

In relazione ad alcuni quesiti pervenuti in ordine alla compilazione del predetto quadro si forniscono le seguenti precisazioni.

Soggetti tenuti alla compilazione del quadro "dati relativi alla contribuzione previdenziale ed assistenziale" del modello CUD.

Il quadro deve essere compilato da parte di tutti i datori di lavoro già tenuti alla compilazione e presentazione del modello O1/M.

Come già precisato con la circolare 9 aprile 1998, n. 80 e circolare 20 agosto 1998, n. 189 il modello CUD, per la parte relativa ai dati previdenziali, deve essere compilato anche da parte dei soggetti non sostituti d'imposta (Ambasciate, Stato Città del Vaticano, Organismi internazionali, aziende straniere che assicurano in regime di legge n. 398/87 lavoratori italiani occupati all'estero in paesi non convenzionati).

Operazioni societarie straordinarie e successioni.

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni societarie straordinarie implicanti la scomparsa dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell'attività da parte di un nuovo soggetto (quali, ad esempio, le fusioni, anche mediante incorporazioni, e le scissioni totali), come pure nel caso di scioglimento di una società personale e prosecuzione dell'attività da parte di uno soltanto dei soci mediante ditta individuale o in caso di successione «mortis causa», potrà essere rilasciata un'unica certificazione anche ai fini previdenziali riguardante anche il periodo dell'anno in cui il rapporto si è svolto con il soggetto estinto.

Nell'ipotesi in cui la CUD venga rilasciata agli eredi del sostituito, la stessa, per la parte previdenziale, dovrà essere intestata al titolare della posizione assicurativa.

Casi particolari.

Il quadro dei dati previdenziali deve essere compilato anche nei seguenti casi particolari:

contribuzione "aggiuntiva" versata facoltativamente dagli organismi sindacali ai sensi dell'art. 3, commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 564 del 1996 e successive modificazioni (vedi circolare 23 gennaio 1997, n. 14);

contribuzione "figurativa" versata ai sensi di quanto stabilito dall'articolo 59, comma 3, della legge n. 449/97 per il periodo di corresponsione dell'assegno straordinario per il sostegno del reddito (esuberi aziende del credito);

contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 816/1985.

Lavoratori per i quali i contributi sono stati versati dalla stessa azienda con matricole INPS diverse.

Nell'ipotesi in cui l'azienda, titolare di più posizioni contributive nella stessa provincia ovvero in province diverse, abbia effettuato il versamento dei contributi per lo stesso lavoratore utilizzando più posizioni, potrà rilasciare un'unica certificazione anche ai fini previdenziali.

Compilazione del campo 26: imponibile contributivo ai fini pensionistici.

Deve essere riportato l'imponibile preso a base per il calcolo dei contributi pensionistici versati o dovuti ai seguenti Fondi o Gestioni INPS:

Fondo pensioni lavoratori dipendenti,

Fondo elettrici,

Fondo telefonici,

Fondo volo,

Fondo impiegati ex imposte consumo,

Gestione contabile separata enti pubblici creditizi,

Gestione contabile separata soppresso fondo autoferrotranvieri.

L'imponibile è quello di competenza dell'anno cui si riferisce la certificazione (art. 6, comma 1 del D. Lgs. n. 314 del 1997).

In questo campo devono essere indicate le somme e i valori che, nel mod. O1/M, venivano riportati nel quadro "B" nelle caselle «competenze correnti» e «altre competenze» e, quindi, comprendono anche i compensi ultramensili (tredicesima, quattrodicesima mensilità e altre gratifiche), i premi di risultato, gli arretrati relativi ad anni precedenti dovuti per legge o per contratto con effetto retroattivo, i compensi per ferie e festività non godute, i valori sottoposti a ordinaria contribuzione riferiti a polizze, mutui a tasso agevolato, utilizzo di autovetture o altri fringe benefit.

Per i lavoratori iscritti a Fondi sostitutivi e Gestioni contabili separate, nonché per particolari categorie di assicurati (lavoratori dipendenti da aziende minerarie che prestano la propria opera in sotterraneo, lavoratori marittimi, lavoratori richiamati alle armi, ecc) devono essere riportati gli importi assoggettati a contribuzione pensionistica già indicati nel quadro "C" del modello O1/M, siano essi riferiti all'anno in corso che ad anni precedenti.

In ogni caso deve essere riportato anche l'importo dell'indennità sostitutiva del preavviso.

In questo campo non vanno indicati gli arretrati riferiti ad anni precedenti corrisposti a seguito di transazioni, conciliazioni, sentenze, per i quali dovrà essere rilasciata al lavoratore, per i periodi di competenza fino all'anno 1997, copia del mod. O1/M-VIG in quanto tali importi devono essere riferiti agli anni di competenza. Per i periodi di competenza successi si fa riserva di ulteriori istruzioni.

Nell'imponibile da riportare nel campo 26 si dovrà tenere conto delle componenti variabili della retribuzione del mese di dicembre i cui adempimenti sono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo (D.M. 7 ottobre 1993).

In pratica l'imponibile riferito al 1998 dovrà essere rettificato:

degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1998 ma riferiti a dicembre 1997 (tali importi avranno, infatti, rettificato il mod. O1/M del 1997);

degli importi pagati o recuperati nel mese di gennaio 1999 ma riferiti a dicembre 1998.

Campo 27 - Imponibile contributivo a fondi pensionistici integrativi obbligatori gestiti dall'INPS.

Per i lavoratori dipendenti che contribuiscono ai seguenti Fondi:

Gas,

Esattoriali,

Consorzio del Porto di Genova ed Ente autonomo Porto di Trieste,

Gestione ad esaurimento degli Enti disciolti (art. 75 del D.P.R. n. 761 del 1979)

dovrà essere compilato il campo 26 per l'imponibile assoggettato al contributo Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti e il campo 27 per l'imponibile assoggettato al contributo integrativo.

Campo 28 - Imponibile degli altri contributi riscossi dall'INPS.

Deve essere sempre compilato, salvo il caso in cui non siano dovute contribuzioni minori (Disoccupazione, Tubercolosi, ecc).

Nel caso in cui il lavoratore sia assicurato presso Fondi sostitutivi o esonerativi non gestiti dall'INPS (INPDAI, ENPALS, INPGI, INPDAP), il campo dovrà essere compilato per le contribuzioni minori. In tale caso dovrà essere lasciato in bianco il campo 26.

L'importo da esporre nel campo 28 può essere uguale o diverso da quello da esporre nel campo 26:

è diverso nel caso di:

soci di cooperative di produzione e lavoro ex D.P.R. n. 602 del 1970 che versano sui salari effettivi ovvero su quelli fissati con D.M. ai sensi dell'articolo 6 del D.P.R. n. 602 del 1970;

lavoratori all'estero in paesi con i quali vigono accordi parziali,

lavoratori per i quali è stato applicato il massimale contributivo e pensionabile (art. 2, comma 18, legge 335/95);

se le retribuzioni da indicare nel campo 28 sono diverse in relazione alle diverse forme contributive, va indicata quella superiore. Ciò si verifica:

lavoratori all'estero in Paesi con i quali vigono accordi parziali di sicurezza sociale

aziende del credito e assicurazione nei casi in cui per eventi quali maternità , allattamento, sciopero, versano il solo contributo CUAF.

Campo 29 - Trattenute per contribuzioni previdenziali ed assistenziali a carico del lavoratore.

Nel campo 29 non va indicata né la trattenuta per i pensionati che lavorano, né le altre contribuzioni , anche se obbligatorie, non dovute all'INPS (es: contributi INPDAI, INDAP, ecc.).

Di norma devono essere indicati i seguenti contributi a carico del lavoratore:

8,89 % (IVS) o diversa aliquota dovuta a fondi pensionistici

0,30% (CIGS)

1% (IVS) sulla parte di retribuzione eccedente la prima fascia pensionabile;

0,50% (contributo al fondo per le politiche migratorie lavoratori extracomunitari)

contributo integrativo per i lavoratori in miniera

contributo integrativo per i fondi integrativi gestiti dall'INPS.

Le trattenute in questione si riferiscono agli imponibili contributivi indicati nei campi 26, 27, 28.

Le ritenute previdenziali ed assistenziali riferite a componenti variabili della retribuzione (D.M. 7 ottobre 1993), per le quali gli adempimenti contributivi vengono assolti nel mese di gennaio dell'anno successivo, non devono essere riportate nel campo in questione.

Campi 30, 31 e 32. Dichiarazione versamento dei contributi.

La dichiarazione attestante il versamento intero o parziale ovvero il mancato versamento dei contributi si riferisce al complesso dei contributi dovuti, sia dal datore di lavoro, che dal lavoratore dipendente, scaduti all'atto della consegna della certificazione.

In caso di contributi omessi in tutto o in parte, potrà essere indicato il motivo dell'omesso versamento nelle annotazioni.

I soggetti che si sono avvalsi della sospensione dei contributi (quota datore di lavoro o quota lavoratore o entrambe) per calamità naturali, indicheranno nel riquadro "annotazioni" tale circostanza.

Il Direttore generale

Trizzino