§ 98.1.40285 - Circolare 19 gennaio 1999, n. 20/E .
Servizi contabili svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato per conto delle soppresse Intendenze di Finanza, a norma dell'articolo [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:19/01/1999
Numero:20

§ 98.1.40285 - Circolare 19 gennaio 1999, n. 20/E .

Servizi contabili svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato per conto delle soppresse Intendenze di Finanza, a norma dell'articolo 13 del D.P.R. 30 giugno 1955, n. 1544 .

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

 

Alle Direzioni Regionali delle Entrate 

 

Alle Sezioni Staccate delle Direzioni 

 

Regionali delle Entrate 

 

Ai Centri di Servizio delle Imposte Dirette ed 

 

Indirette 

 

Agli Uffici delle Entrate 

 

Alle Direzioni Centrali del Dipartimento delle 

 

Entrate 

 

Al Ministero dell'Interno 

 

Al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale 

 

Al Ministero del Tesoro del Bilancio e della 

 

Programmazione Economica 

 

Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - 

 

IGF - Div. XIII 

 

Ai Dipartimenti Provinciali del Tesoro del 

 

Bilancio e della Programmazione Economica 

 

Al Consorzio Nazionale tra i Concessionari 

 

del Servizio di Riscossione dei Tributi 

 

All'Ascotributi 

 

 

Come è noto, le Ragionerie Provinciali dello Stato, a norma dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1955, n. 1544, svolgevano i servizi contabili in materia di entrate, patrimonio e spese delegate per conto delle soppresse Intendenze di Finanza.

La legge 10 febbraio 1989, n. 48, stabilì la cessazione dei servizi attinenti alle spese delegate, rimandando ad un decreto dei Ministri del tesoro e delle finanze la restituzione degli altri servizi.

Con la ristrutturazione del Ministero delle Finanze e la soppressione delle Intendenze di Finanza, le cui competenze sono state trasferite in via provvisoria alle Sezioni Staccate delle Direzioni Regionali delle Entrate e delle Direzioni Compartimentali del Territorio, la Ragioneria Generale dello Stato ha eccepito la legittimazione delle Ragionerie Provinciali dello Stato a svolgere i servizi in argomento, essendo venuto a mancare il soggetto giuridico per il quale tali attività venivano svolte.

Del resto, tale orientamento era stato già seguito con la restituzione dei servizi di pertinenza delle Dogane e degli Uffici Tecnici di Finanza (disposta con circolare della Ragioneria Generale dello Stato n. 25 del 25 febbraio 1994) in dipendenza del fatto che il decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105, di istituzione del Dipartimento delle Dogane e delle Imposte Indirette sulla Produzione e sui Consumi, aveva trasferito alle Direzioni Compartimentali delle Dogane le competenze che le Intendenze di Finanza avevano in materia.

I rimanenti servizi attinenti alle attività dei Dipartimenti delle Entrate e del Territorio furono pertanto individuati e avrebbero dovuto essere acquisiti dalle strutture del Ministero delle Finanze contestualmente alla attivazione degli Uffici delle Entrate e di quelli del Territorio.

Con nota n. 199902 del 15 dicembre 1997, la Ragioneria Generale dello Stato comunicava che l'imminente unificazione del Ministero del Tesoro con quello del Bilancio e della Programmazione Economica e la conseguente ristrutturazione organica e funzionale delle Ragionerie Provinciali con la rideterminazione dei loro compiti e delle loro attività, non avrebbe più consentito loro di continuare a svolgere i servizi in rassegna, pur assicurando ogni forma di collaborazione.

Avviata la riforma del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica, il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, con circolare n. 58 del 24 giugno 1998 ha disposto la cessazione dei servizi contabili da parte delle Ragionerie Provinciali dello Stato, invitandole a fornire agli uffici finanziari tutta la collaborazione e il contributo necessari, al fine di assicurare la regolarità e la continuità dei servizi.

Per il Dipartimento delle Entrate, quindi, posto che nella propria organizzazione non esiste più una struttura a competenza territoriale provinciale, si è presentato il non facile problema, aggravato dalle riforme e dalle trasformazioni che si registrano nel periodo attuale, di individuare, tra quelli esistenti, l'ufficio più idoneo ad accogliere i residuali adempimenti e competenze finora svolti dalle Ragionerie Provinciali dello Stato.

Ciò premesso, nella considerazione che la determinazione del Dipartimento della Ragioneria generale, per motivi oggettivi e condivisibili, è ormai irrevocabile (tant'è che il Dipartimento del Territorio ha già disposto l'acquisizione dei propri servizi con la nota n. 8/1228 del 13 agosto 1998, diretta alle Direzioni compartimentali), e che pertanto non risulta più procrastinabile l'adozione delle conseguenti e più idonee iniziative, tenuto conto delle pressanti richieste di istruzioni che pervengono dagli uffici periferici, si dispone che i servizi in argomento siano immediatamente acquisiti, per ambito provinciale:

- dall'Ufficio delle Entrate attivato nel capoluogo di provincia o, nei capoluoghi ove operano più Uffici delle Entrate, in quello circoscrizionale individuato con provvedimento del Direttore Regionale;

- dalla Sezione Staccata della Direzione Regionale delle Entrate, ove nel capoluogo di provincia non sia stato ancora attivato l'Ufficio delle Entrate.

I servizi da acquisire, in via generale, sono connessi ai compiti di vigilanza attribuiti ad ogni Amministrazione sui propri agenti contabili; tra questi compiti particolare cura va posta nel controllo che le somme riscosse siano versate integralmente - al netto di quanto l'agente contabile è autorizzato a trattenere o ad utilizzare per particolari pagamenti - alle previste scadenze alle Sezioni di Tesoreria Provinciale dello Stato o alla contabilità speciale di cui al D.P.R. 18 maggio 1998, n. 189, autorizzata con nota della Direzione Generale del Tesoro n. 38757 del 7 aprile 1998.

In concreto, quindi, gli Uffici indicati devono vigilare affinché il concessionario della riscossione dei tributi, ormai unico agente contabile di questo Dipartimento, assolva tutti gli obblighi derivanti dalle norme, per la maggior parte contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, che regolano il servizio.

Si precisa che gli Uffici incaricati del riscontro contabile devono anche vigilare sulla tempestiva resa delle contabilità e dei conti giudiziali da parte dei concessionari di riscossione .

Il ritardo nella resa delle contabilità amministrative periodiche va segnalato tempestivamente alla Direzione Centrale per la Riscossione per l'eventuale applicazione delle sanzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988 n. 43.

L'inosservanza dei termini per la presentazione del conto giudiziale, dopo la scadenza del periodo ingiuntivo assegnato al contabile, va comunicata oltre che alla Direzione suddetta per l'applicazione delle sanzioni previste e per disporne l'eventuale compilazione d'ufficio, anche alla competente Procura Regionale della Corte dei Conti, ai fini dell'instaurazione del giudizio di responsabilità contabile.

Copia delle comunicazioni va inoltrata al Ministero del tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato - Ispettorato Generale di Finanza - Divisione XIII.

Di seguito si indicano sinteticamente gli adempimenti che gli Uffici devono eseguire.

I. Ruoli: Attività di verifica e controllo

a) ricezione dagli altri Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dagli Enti impositori dei riepiloghi dei ruoli erariali resi esecutori;

b) ricezione dal Consorzio Nazionale tra i Concessionari del servizio riscossione dei tributi di una copia dei riepiloghi e dei frontespizi dei ruoli contenenti quote erariali in esso comprese;.

c) esame delle bozze dei riassunti dei ruoli erariali emessi dall'Amministrazione finanziaria e dai vari Enti impositori, trasmesse dal Consorzio, mediante la verifica della loro concordanza con i frontespizi e i riepiloghi dei ruoli resi esecutori dall'Autorità competente;.

d) autorizzazione al Consorzio alla stampa definitiva dei riassunti;

e) ricezione dal Consorzio dei riassunti definitivi in quattro esemplari;

f) consegna dei riassunti in quadruplice esemplare al concessionario che ne assume carico con l'apposizione della propria firma. Due di detti esemplari, firmati, vengono restituiti dallo stesso all'Ufficio finanziario;

g) consegna alla Ragioneria Provinciale dello Stato di una copia dei riassunti firmata dal concessionario;

II. Ruoli: Attività di contabilizzazione

a) contabilizzazione dei riassunti;

b) ricezione dagli altri Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dai vari Enti impositori, per le quote erariali, dei decreti modificativi del carico dei riassunti;

c) consegna al concessionario dei decreti modificativi del carico dei riassunti;

d) consegna alla Ragioneria Provinciale dello Stato di una copia dei decreti modificativi del carico dei riassunti;

e) contabilizzazione dei decreti modificativi del carico dei riassunti;

f) determinazione, distintamente per ciascun capitolo - articolo di bilancio e per competenza e residui e, nelle regioni Sicilia e Sardegna, per quota regionale e statale, delle somme che il concessionario è tenuto a versare alle singole scadenze;

g) esame delle contabilità amministrative trasmesse in doppio esemplare dal concessionario;

h) contabilizzazioni delle riscossioni effettuate dal concessionario;

i) restituzione al concessionario di un esemplare della contabilità, con il visto di regolarità contabile.

Si precisa che anche i decreti modificativi del carico dei riassunti emessi dai Centri di Servizio e dagli Uffici delle Entrate vanno inoltrati, per il riscontro contabile, all'Ufficio incaricato.

III. Versamenti diretti

a) consegna al concessionario dei decreti di tolleranza che, in base alla normativa vigente, possono avere effetto sui versamenti diretti ricevuti anche dagli altri Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dai vari Enti impositori relativamente alle quote erariali;

b) consegna alla Ragioneria Provinciale dello Stato di una copia dei decreti di tolleranza;

c) contabilizzazione dei decreti di tolleranza ricevuti anche dagli altri Uffici dell'Amministrazione finanziaria e dai vari Enti impositori relativamente alle quote erariali;

d) esame della distinta riepilogativa delle somme riscosse e versate giornalmente, trasmessa mensilmente in triplice esemplare dal concessionario;

e) restituzione al concessionario di due esemplari della distinta riepilogativa con il visto di regolarità contabile.

IV. Conti giudiziali

a) ricezione di tre esemplari del conto giudiziale del concessionario entro il terzo mese successivo alla chiusura dell'esercizio o della gestione;

b) parifica del conto giudiziale con le contabilità del concessionario;

c) trasmissione alla Ragioneria Provinciale dello Stato di due esemplari del conto giudiziale con l'attestazione dell'avvenuta parifica, per il successivo inoltro alla Corte dei Conti.

È il caso di sottolineare come l'esame dei conti giudiziali deve essere svolto e completato con la massima tempestività e comunque nel più breve tempo possibile.

V. Termini per gli adempimenti

a) contestualmente alla formazione dei ruoli ovvero, di norma, entro le date previste per la loro emissione di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, il Consorzio Nazionale tra i Concessionari della riscossione dei tributi trasmette all'Ufficio incaricato una copia del riepilogo e dei frontespizi dei ruoli in esso contenuti;

b) entro il quindicesimo giorno successivo ai termini fissati per l'emissione dei ruoli, di cui all'articolo 13 del D.P.R. n. 602 del 1973 citato, gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e gli Enti impositori devono trasmettere all'Ufficio incaricato la copia dei riepiloghi dei ruoli erariali, di loro competenza, resi esecutori. Nel caso in cui un riepilogo contenga ruoli non aventi riflessi erariali, l'Ente impositore deve espressamente dichiararlo in sede di trasmissione;

c) il Consorzio entro il giorno 20 del mese precedente la scadenza della prima o unica rata trasmette all'Ufficio incaricato la bozza dei riassunti dei ruoli;

d) l'Ufficio incaricato deve provvedere ad autorizzare il Consorzio alla stampa definitiva dei riassunti entro 10 giorni dalla data di ricezione degli stessi;

e) il Consorzio trasmette all'Ufficio incaricato entro il giorno 5 del mese di rata quattro copie dei riassunti definitivi, che andranno confrontati con le precedenti bozze, in quanto potrebbero contenere ruoli straordinari, ruoli per i falliti, ecc., non presenti nelle bozze;

f) l'Ufficio incaricato consegna entro il giorno 10 del mese di scadenza della rata le quattro copie dei riassunti definitivi al concessionario, che contestualmente, e comunque non oltre 5 giorni dal ricevimento, ne restituisce due esemplari debitamente firmati;

g) l'Ufficio incaricato il giorno successivo alla ricezione trasmette alla Ragioneria Provinciale dello Stato una delle copie dei riassunti firmate dal concessionario, unitamente alla copia degli eventuali provvedimenti modificativi del carico;

h) gli Uffici dell'Amministrazione finanziaria e gli altri Enti impositori trasmettono all'Ufficio incaricato copie dei decreti modificativi del carico entro il quinto giorno lavorativo precedente il termine previsto per il versamento del concessionario;

i) l'Ufficio incaricato trasmette copia dei decreti modificativi del carico al concessionario ed alla Ragioneria Provinciale dello Stato entro il giorno successivo alla loro ricezione.

Come è stato assicurato dal Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, al fine di consentire la continuità e la regolarità dei servizi, le Ragionerie Provinciali forniranno tutta la necessaria collaborazione agli Uffici che devono assumere i servizi, anche mettendo loro a disposizione, ad ogni scadenza, e fino al completo aggiornamento dei dati contabili, quelli presenti nella base informatica del sistema informativo della Ragioneria Generale dello Stato. Ai fini della formazione del personale che deve svolgere tali nuovi servizi, si fa presente che la stessa Ragioneria Generale dello Stato si è resa disponibile a ricevere presso le proprie Ragionerie Provinciali funzionari incaricati di svolgere le attività in questione, affinché acquisiscano le necessarie cognizioni tecnico- amministrative.

Le Direzioni Regionali delle Entrate, pertanto, ove lo ritengano utile, assumeranno le conseguenti iniziative d'intesa con le singole Ragionerie Provinciali.

Ai fini del coordinamento delle rispettive funzioni di controllo e di vigilanza appare opportuno che gli Uffici finanziari incaricati e le Ragionerie provinciali dello Stato abbiano reciproca conoscenza dei rilievi e delle osservazioni formulati in ordine agli elaborati contabili dei concessionari di riscossione e delle responsabilità loro contestate.

Il Consorzio Nazionale tra i Concessionari della riscossione dei tributi provvederà ad inviare tutti gli elaborati precedentemente trasmessi alle Ragionerie Provinciali dello Stato agli Uffici finanziari ai quali è attribuita la competenza ad espletare il servizio sulla base delle indicazioni contenute nella presente circolare.

Lo stesso Consorzio è pregato di comunicare agli Enti impositori, in sede di restituzione dei ruoli meccanizzati di loro competenza, gli adempimenti a loro carico contenuti nella presente circolare.

I Concessionari della riscossione, dal canto loro, devono inviare le contabilità amministrative relative alle riscossioni mediante ruoli e le distinte riepilogative per le riscossioni mediante versamenti diretti ed ogni altro elaborato contabile, con esclusione dei conti giudiziali, contestualmente sia agli Uffici finanziari incaricati (in duplice o triplice esemplare come indicato) sia alle Ragionerie Provinciali dello Stato (in unico esemplare).

Ai prospetti contabili indicati va allegato l'elenco analitico delle quietanze di tesoreria mod. 121T e mod. 80T, nonché le copie delle ricevute dei bollettini di conto corrente postale per i versamenti per i quali non è stata ancora emessa la quietanza da parte della Sezione di Tesoreria provinciale dello Stato.

I conti giudiziali, invece, vanno consegnati, in triplice esemplare, entro i termini tassativi stabiliti, esclusivamente all'Ufficio del Dipartimento delle Entrate che espleta il servizio.

Per completezza di esposizione si fa presente che sono in corso di predisposizione procedure informatiche di ausilio agli Uffici per lo svolgimento dei riscontri contabili in argomento; in attesa che tali procedure siano attivate, gli Uffici incaricati potranno avvalersi della fattiva collaborazione delle Ragionerie Provinciali dello Stato, al riguardo già interessate dalla Ragioneria Generale dello Stato con la quale è stata concordata la presente circolare.

Si fa riserva di fornire successivamente le indicazioni e le specifiche tecniche di supporto.

Da ultimo, per quanto concerne la consuntivazione delle attività, si fa riserva di specifiche indicazioni in sede di assegnazione della programmazione operativa.

Il Direttore Generale

(dott. Massimo Romano)