§ 5.1.52 - Circolare 22 luglio 1994, n. 25.
Attuazione della lr 30-8-1993, n. 39.


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:22/07/1994
Numero:25

§ 5.1.52 - Circolare 22 luglio 1994, n. 25.

Attuazione della lr 30-8-1993, n. 39.

(B.U. 25 agosto 1994, n. 60 - suppl.).

 

     Com'è noto la Giunta regionale in data 19-4-1994 ha deliberato i provvedimenti attuativi della lr 30-8-1993, n. 39. L'esecutività di detti provvedimenti è stata sospesa dalla commissione di controllo, che ha richiesto chiarimenti ed elementi integrativi di giudizio, tempestivamente deliberati e trasmessi dalla Giunta stessa.

     Successivamente, nella seduta del 17-6-1994, la commissione di controllo ha annullato le parti delle deliberazioni attuative relative all'approvazione della riorganizzazione dei servizi sanitari delle Ulss 21, Padova e 25, Verona e nella scheda relativa all'Ulss n. 24 l'istituzione di un centro sanità di 1° livello a Tregnago (VR) senza l'attivazione del correlativo servizio di day-hospital, prendendo atto, altresì, delle altre parti delle deliberazioni citate, con invito all'Amministrazione regionale a considerare in sede di attuazione delle medesime - o anche indipendentemente - motivate particolari esigenze che dovessero essere rappresentate dalle unità locali socio sanitarie interessate, e che fossero ritenute meritevoli di modifica di quanto disposto con le deliberazioni esaminate.

     Poiché la lr n. 39/1993 prevede all'art. 6, 5° comma, che le unità locali socio sanitarie, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione nel Bollettino ufficiale dei provvedimenti di cui sopra, ne deliberino l'esecuzione con atti sottoposti ad approvazione regionale, è apparso opportuno fissare dei criteri per ottemperare al disposto normativo, tenendo conto, però, di quanto intervenuto in sede di controllo.

     In primo luogo si osserva che la volontà della Giunta regionale, nell'approvare le deliberazioni di attuazione della lr n. 39/1993, era di provvedere in merito alla riorganizzazione e riqualificazione della rete ospedaliera nella sua globalità, non ritenendo significativo un atto programmatorio che non avesse tenuto conto delle dotazioni di tutte le 36 ulss venete e che, pertanto, si dovrà provvedere alla definizione delle dotazioni del presidio ospedaliero delle Ulss 21 e 25 e alle integrazioni relative al centro sanità di Tregnago.

     Lo strumento più opportuno a tale scopo appare il pssr che la Giunta regionale dovrà approvare nei prossimi mesi.

     A seguito di approfondimenti e verifiche che la Giunta regionale potrà effettuare in sede di stesura del pssr, nell'ambito del complessivo quadro programmatorio che emergerà, anche sulla base di proposte avanzate dalle ulss e ritenute meritevoli di accoglimento, sarà possibile apportare modificazioni, così come da invito della commissione di controllo, alle schede del presidio ospedaliero delle ulss approvate con le deliberazioni di attuazione della lr n. 39/1993.

     Nel frattempo si deve iniziare a dare esecuzione alle determinazioni assunte in tema di servizio di urgenza ed emergenza medica (Suem), strutture ospedaliere private convenzionate, istituti di riabilitazione, ospedali psichiatrici e case di salute.

     Si potrà procedere, altresì, alla dismissione e riconversione degli stabilimenti ospedalieri non rientranti negli standard di cui alla lr n. 39/1993 per i quali non sia necessario procedere agli approfondimenti e verifiche di cui sopra, che consentiranno il recupero di risorse finanziarie e di personale da poter impiegare per l'attivazione di nuovi servizi.

     Si rammenta che l'arco temporale previsto per l'attuazione della lr n. 39/1993 è un triennio e ciò consente una graduazione degli interventi che tenga conto anche della nuova delimitazione territoriale delle ulss, di cui all'emananda normativa regionale di attuazione del d.lgs. n. 502/1992, così come modificato con d.leg. n. 517/1993.

     Infatti, per quanto attiene all'avvio di attività multizonali, in particolare di quelle di nefrologia e dialisi, di istologia e anatomia patologica, nonché di immunologia e trasfusionale, in ulss i cui ambiti territoriali siano interessati dagli effetti della normativa di cui sopra, in sede all'autorizzazione all'attivazione si dovrà tenere conto anche delle necessità di provvedere alla variazione degli esistenti collegamenti funzionali per l'espletamento dei servizi, qualora gli stessi, in relazione alla variazione degli ambiti territoriali non risultassero più corrispondenti alle esigenze delle popolazioni interessate e al nuovo assetto istituzionale e organizzativo.

     Analogamente si procederà per l'istituzione dei dipartimenti di emergenza di 1° livello.

     In particolare, a fronte dei bisogni sanitari della popolazione che afferiva agli stabilimenti ospedalieri oggetto di

dismissione/riconversione, si ricorrerà all'attivazione di formule organizzativo-funzionali (a esempio day-hospital, ambulatori specialistici, ecc.) che ne consentiranno il soddisfacimento in loco.

     Infine, preso atto delle motivazioni dell'annullamento in sede di controllo di quanto previsto per le Ulss 21 e 25, nel caso di rilevanti e motivate esigenze in aree che non rientrino nell'ambito della convenzione Regione-Università, saranno valutate iniziative per fornire le adeguate soluzioni organizzative.

     Si confida nella consueta collaborazione delle ssll per la migliore applicazione della presente circolare e si porgono i più distinti saluti.