§ 98.1.40215 - Circolare 24 dicembre 1998, n. 265 .
Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1999.


Settore:Normativa nazionale
Data:24/12/1998
Numero:265

§ 98.1.40215 - Circolare 24 dicembre 1998, n. 265 .

Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1999.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle prestazioni e Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici  

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e  

 

Primari medico legali 

e, p.c.,  

Al Presidente  

 

Ai Consiglieri di Amministrazione  

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali  

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali  

 

 

Si fa seguito alla circolare n. 249 del 11 dicembre 1998 diramata in pari data con messaggio n. 10158 e si comunica che sono disponibili gli archivi per l'attivazione della funzione di liquidazione delle pensioni in competenza 1999 con la procedura di calcolo passante.

Come previsto per gli anni precedenti, finché non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1999, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nell'anno 1999 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno.

 

 

1 - Importo delle pensioni per l'anno 1999

Dal 1° gennaio 1998 alle pensioni viene attribuito l'aumento di perequazione automatica del 1,7 per cento, stabilito con decreto ministeriale 20 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998. Detto aumento viene attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 2000.

L'articolo 59, comma 13 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dispone che a decorrere dal 1° gennaio 1999 e per un periodo di tre anni l'indice di perequazione delle pensioni:

- è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;

- non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.

Gli importi dell'anno 1999 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono riepilogati nell'allegato 2 alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 diramata in data 24 dicembre 1998 con messaggio n. 12812.

 

 

2 - Limiti di reddito per l'integrazione al minimo, per la pensione sociale e per l'assegno sociale

I limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638 e per la maggiorazione sociale dei trattamenti minimi ai sensi dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono riepilogati nell'allegato 2 alla citata circolare n. 261 del 1998.

Nell'allegato 2 alla citata circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 sono riepilogati inoltre:

- i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

- i limiti di reddito per l'attribuzione della pensione sociale a norma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e del relativo aumento ai sensi dell'articolo 2 della legge n. 544;

- i limiti di reddito per l'attribuzione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

 

3 - Retribuzione e reddito pensionabili

Nell'allegato 2 alla circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 sono riepilogati i massimali di retribuzione e di reddito pensionabili con l'aliquota massima di rendimento dell'80 per cento, nonché le fasce di retribuzione e di reddito pensionabili con le aliquote decrescenti di rendimento, validi per le pensioni aventi decorrenza nell'anno 1999.

 

 

4 - Minimali di retribuzione

Nell'allegato 2 alla citata circolare n. 261 del 23 dicembre 1998 sono riepilogati i minimali di retribuzione per l'accredito dei contributi ai fini delle prestazioni pensionistiche a norma dell'articolo 7 della legge n. 638 del 1983 e dell'articolo 1, comma 2, della legge 7 dicembre 1989, n. 389.

Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, degli apprendisti, nonché dei periodi di servizio militare o equiparato.

 

 

5 - Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario

Le percentuali di incumulabilità di cui alle tabelle f) e g) allegate alla legge n. 335 del 1995 ed i relativi limiti di reddito sono riportati nell'allegato 2 alla citata circolare n. 261del 23 dicembre 1998.

 

 

6 - Ritenute Irpef e addizionale Irpef

6.1 - Trattenute Irpef

Aliquote, scaglioni e detrazioni le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni sono riportate nell'allegato 2 alla citata circolare n. 261 del 1998.

L'articolo 2 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999 ha elevato da lire 70.000 a lire 120.000 annue l'ulteriore detrazione spettante per i redditi di importo complessivamente non superiore a lire 18 milioni e costituiti esclusivamente da trattamenti pensionistici e reddito della casa di abitazione.

6.2 - Tassazione arretrati

Anche per l'anno 1999 la tassazione degli arretrati viene effettuata determinando l'aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 1997.

Per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi agli anni precedenti al 1999 vengono tassati utilizzando l'aliquota minima pari al 10 per cento.

 

 

7 - Interessi legali

Il D.M. 10 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1998, n. 289 (allegato 1) stabilisce che «la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 1999».

Le procedure di calcolo degli interessi sono in corso di adeguamento.

 

 

8 - Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo

Per le pensioni da liquidare in tutto o in parte con il sistema contributivo, l'articolo 1, comma 8, della legge 8 agosto 1995, n. 335 prevede che il «montante individuale dei contributi» si determina applicando alla base imponibile l'aliquota di computo (33 per cento per i lavoratori dipendenti e 20 per cento per i lavoratori autonomi) e rivalutando la contribuzione così ottenuta su base composta al 31 dicembre di ogni anno, con esclusione della contribuzione dello stesso anno, al tasso di capitalizzazione dato dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo (pil) nominale, calcolato dall'Istat. Tale tasso, come previsto dall'articolo 1, comma 9 della legge n. 335 del 1995, è determinato con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare. In ordine la valore per il quale deve essere moltiplicato il «montante individuale dei contributi» si fa riserva di istruzioni essendo stato formulato specifico quesito al Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

 

9 - Procedura carpe e progetto pensioni

Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura carpe e del «progetto pensioni» per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per l'anno 1999 e per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo.

 

 

10 - Liquidazione di pensioni di categoria PS, AS, INVCIV, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOAUT, IOAUT, SOAUT, VOBANC, IOBANC, SOBANC

Con circolare n. 249 del 11 dicembre 1998 diramata in pari data con messaggio n. 10158 sono state fornite le istruzioni relative all'acquisizione con la procedura di liquidazione con calcolo passante delle pensioni di categoria PS, AS, INVCIV, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP.

È possibile attivare il calcolo anche di tali categorie.

Con circolare a parte sarà comunicata la disponibilità degli aggiornamenti delle procedure di acquisizione e di calcolo delle pensioni di categoria VOAUT, IOAUT, SOAUT e VOBANC, IOBANC, SOBANC.

 

 

11 - Stampe

Sono in corso di modifica i modelli attualmente in uso al fine di consentire la stampa della documentazione per le prestazioni agli invalidi civili.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato