Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 24/12/1998 |
Numero: | 265 |
§ 98.1.40215 - Circolare 24 dicembre 1998, n. 265 .
Liquidazione delle pensioni in competenza dell'esercizio 1999.
Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale delle prestazioni e Direzione centrale sistemi informativi e telecomunicazioni.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei |
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rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e |
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Primari medico legali |
e, p.c., |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di |
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indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di |
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fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Si fa seguito alla
Come previsto per gli anni precedenti, finché non saranno disponibili i coefficienti di rivalutazione delle retribuzioni e dei redditi per la liquidazione delle pensioni aventi decorrenza nell'anno 1999, le pensioni dirette e indirette con decorrenza successiva al 31 dicembre 1998 dovranno essere liquidate in via provvisoria. Potranno invece essere liquidate in via definitiva le pensioni di reversibilità aventi decorrenza nell'anno 1999 provenienti da pensione diretta con decorrenza anteriore a tale anno.
1 - Importo delle pensioni per l'anno 1999
Dal 1° gennaio 1998 alle pensioni viene attribuito l'aumento di perequazione automatica del 1,7 per cento, stabilito con decreto ministeriale 20 novembre 1998 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 280 del 30 novembre 1998. Detto aumento viene attribuito in via previsionale, con riserva di conguaglio da effettuarsi in sede di perequazione per l'anno 2000.
L'articolo 59, comma 13 della
- è applicato nella misura del 30 per cento per le fasce di importo dei trattamenti pensionistici comprese tra cinque e otto volte il trattamento minimo INPS;
- non trova applicazione per le fasce di importo superiori a otto volte il predetto trattamento minimo.
Gli importi dell'anno 1999 dei trattamenti minimi, delle pensioni sociali e degli assegni sociali sono riepilogati nell'allegato 2 alla
2 - Limiti di reddito per l'integrazione al minimo, per la pensione sociale e per l'assegno sociale
I limiti di reddito per l'integrazione al minimo delle pensioni a norma dell'articolo 6 della
Nell'allegato 2 alla citata
- i limiti di reddito per l'integrazione degli assegni di invalidità a norma dell'articolo 1 della
- i limiti di reddito per l'attribuzione della pensione sociale a norma dell'articolo 26 della
- i limiti di reddito per l'attribuzione dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della
3 - Retribuzione e reddito pensionabili
Nell'allegato 2 alla
4 - Minimali di retribuzione
Nell'allegato 2 alla citata
Si ricorda che le disposizioni di cui alle citate norme non trovano applicazione nei confronti dei lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, degli apprendisti, nonché dei periodi di servizio militare o equiparato.
5 - Incumulabilità delle pensioni ai superstiti con i redditi del beneficiario e degli assegni di invalidità con i redditi da lavoro del beneficiario
Le percentuali di incumulabilità di cui alle tabelle f) e g) allegate alla
6 - Ritenute Irpef e addizionale Irpef
6.1 - Trattenute Irpef
Aliquote, scaglioni e detrazioni le aliquote per scaglioni di reddito e le detrazioni sono riportate nell'allegato 2 alla citata
L'articolo 2 del provvedimento collegato alla legge finanziaria per l'anno 1999 ha elevato da lire 70.000 a lire 120.000 annue l'ulteriore detrazione spettante per i redditi di importo complessivamente non superiore a lire 18 milioni e costituiti esclusivamente da trattamenti pensionistici e reddito della casa di abitazione.
6.2 - Tassazione arretrati
Anche per l'anno 1999 la tassazione degli arretrati viene effettuata determinando l'aliquota media sulla base delle aliquote e degli scaglioni in vigore fino al 31 dicembre 1997.
Per le pensioni di nuova liquidazione gli arretrati relativi agli anni precedenti al 1999 vengono tassati utilizzando l'aliquota minima pari al 10 per cento.
7 - Interessi legali
Il D.M. 10 dicembre 1998 del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'11 dicembre 1998, n. 289 (allegato 1) stabilisce che «la misura del saggio degli interessi legali di cui all'articolo 1284 del codice civile è fissata al 2,5 per cento in ragione d'anno, con decorrenza dal 1° gennaio 1999».
Le procedure di calcolo degli interessi sono in corso di adeguamento.
8 - Calcolo delle quote di pensione con il sistema contributivo
Per le pensioni da liquidare in tutto o in parte con il sistema contributivo, l'articolo 1, comma 8, della
9 - Procedura carpe e progetto pensioni
Con successive comunicazioni saranno resi disponibili i programmi aggiornati della procedura carpe e del «progetto pensioni» per il calcolo della retribuzione e del reddito pensionabili per l'anno 1999 e per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo.
10 - Liquidazione di pensioni di categoria PS, AS, INVCIV, VOBIS, IOBIS, VMP, IMP, VOAUT, IOAUT, SOAUT, VOBANC, IOBANC, SOBANC
Con
È possibile attivare il calcolo anche di tali categorie.
Con circolare a parte sarà comunicata la disponibilità degli aggiornamenti delle procedure di acquisizione e di calcolo delle pensioni di categoria VOAUT, IOAUT, SOAUT e VOBANC, IOBANC, SOBANC.
11 - Stampe
Sono in corso di modifica i modelli attualmente in uso al fine di consentire la stampa della documentazione per le prestazioni agli invalidi civili.
Il Direttore generale
Trizzino
Allegato