Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/09/1998 |
Numero: | 202 |
Sommario |
Art. 4, comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 contenente «Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica». Aziende operanti a ciclo stagionale. |
§ 98.1.39882 - Circolare 23 settembre 1998, n. 202 .
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale, Direzione Centrale Entrate Contributive.
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e |
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periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale |
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e Primari medico legali |
e, p. c.: |
Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente dei Comitati amministratori |
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di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
La condizione imposta alle aziende operanti nei territori del mezzogiorno, dal comma 17 dell'art. 4 della
Con la
Tale determinazione è stata assunta in considerazione della specificità dell'imprenditorialità di tale settore economico, caratterizzata da una intrinseca temporaneità, alla quale si riconnette una particolare organizzazione delle risorse umane per cui, la condizione posta dalla norma medesima, potrebbe precludere alla maggior parte delle aziende del settore il diritto allo sgravio capitario per carenza del richiesto requisito.
Situazione analoga a quella del settore dell'edilizia e quella delle aziende che operano a cicli stagionali (aziende conserviere, tabacchifici, zuccherifici, aziende alberghiere a carattere stagionale, ecc.), Nelle quali a periodi di attività caratterizzati da assunzioni di personale seguono periodi di sospensione con conseguente risoluzione dei rapporti per fine lavoro all'atto della conclusione del ciclo di produzione medesimo.
La condizione imposta dalla legge alle aziende per potere beneficiare dello sgravio capitale per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn-over, si è rilevata per la maggioranza delle imprese stagionali appartenenti ai sopra richiamati settori produttivi estremamente penalizzante, in quanto fattore preclusivo alla fruizione dello sgravio capitario per i lavoratori nuovi assunti successivamente a tale data, considerata la intrinseca temporaneità dei cicli lavorativi.
Pertanto, mentre si confermano le direttive di cui al punto 1, p. 3, della
Di conseguenza alle predette imprese deve essere riconosciuto l'accesso allo sgravio capitario per le assunzioni successive al 1 dicembre 1997 per turn-over, predisposte in concomitanza con il nuovo ciclo di produzione anche presenza di licenziamenti effettuati " nei dodici mesi precedenti l'assunzione", in coincidenza con la conclusione dell'ultimo ciclo lavorativo.
Modalità operative:
Per le operazioni di conguaglio sulle denunce contributive di mod. Dm10/2 dello sgravio capitario ex
A tal fine si sottolinea che per la regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà essere utilizzato il codice "1352" da riportare, secondo le modalità rese note con la sopracitata
I datori di lavoro provvederanno alle suddette operazioni di regolarizzazione entro il termine di scadenza degli adempimenti contributivi del terzo mese successivo alla emanazione della presente circolare (delibera del consiglio di amministrazione dell'istituto del 26 marzo 1993, n. 5).
Il Direttore generale
Trizzino