Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 28/07/1998 |
Numero: | 174 |
Sommario |
Art. 4 comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Chiarimenti. |
§ 98.1.39724 - Circolare 28 luglio 1998, n. 174 .
Art. 4 comma 17, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.Chiarimenti.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Direzione Centrale Contributi |
|
|
Roma, 28 luglio 1998 |
|
|
|
Ai Dirigenti centrali e periferici |
|
Ai Coordinatori generali, centrali |
|
e periferici dei rami professionali |
|
Al Coordinatore generale Medico legale |
|
e Primari Medico legali |
|
e, per conoscenza, |
|
Al Presidente |
|
Ai Consiglieri di amministrazione |
|
Al Presidente dei Comitati amministratori |
|
di fondi, gestioni e casse |
|
Ai Presidenti dei Comitati regionali |
|
Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario
La condizione posta alle aziende, dal comma 17 dell'art. 4 della
L'art. 4, comma 17 della
Destinatarie della normativa sono tutte le aziende, operanti nei predetti territori, già beneficiarie dello sgravio unico, previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, cui rinvia la
Con
Tuttavia, in sede applicativa si è rilevato che, una interpretazione strettamente letterale della norma può comportare - per le imprese del settore dell'edilizia, soggette a ripetute interruzioni dell'attività per fine lavoro o per fine fase lavorativa - l'esclusione dal beneficio per i lavoratori assunti successivamente al 1 dicembre 1997 a seguito di turn - over. Ciò per la condizione posta dalla legge che esclude dal beneficio i lavoratori assunti a seguito di turn - over nel caso di licenziamento effettuato nei dodici mesi precedenti l'assunzione.
Per le imprese di tale settore, considerata la connotazione dell'attività caratterizzata dall'apertura di cantieri per periodi di varia lunghezza, con licenziamenti di maestranze all'atto dello smantellamento dei cantieri medesimi e con l'eventuale successiva riapertura di altri cantieri in province diverse con conseguente assunzione di personale reperito in loco, la condizione posta dalla disposizione in argomento potrebbe precludere alla maggior parte delle aziende il diritto allo sgravio capitario, per mancanza del requisito richiesto.
Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale con nota del 2 luglio c.a. - nel rilevare che una "restrittiva applicazione" di tale norma avrebbe conseguenze estremamente penalizzanti per il settore in argomento considerata la sua peculiare connotazione - ritiene "con riferimento alla funzione cui risponde la normativa in questione" che bisogna avere riguardo allo "specifico modo di essere dell'imprenditorialità del settore ed alle modalità di riconnettersi dell'organizzazione delle risorse umane che non può non essere traguardata, al di là del "nomen iuris", che nell'ambito di una intrinseca temporaneità".
Pertanto , mentre si confermano le direttive di cui al par. 1, p.3 della
Modalità operative:
Per le operazioni di conguaglia sulle denunce contributive di mod. DM10/2 dello sgravio capitario ex
A tal fine si sottolinea che, per il conguaglio dello sgravio non operato per i periodi pregressi, dovrà essere utilizzato il codice "L352" da riportare, secondo le modalità rese note con la sopracitata
Il Direttore generale
Trizzino