Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 02/09/1998 |
Numero: | 196 |
Sommario |
Art. 4, commi 17 e 21 della legge 27 dicembre 1997,n. 449 contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. Imprese di navigazione marittima e della pesca. |
§ 98.1.39838 - Circolare 2 settembre 1998, n. 196 .
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
Direzione Centrale Entrate |
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Roma , 2.9.1998 |
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Ai Dirigenti centrali e periferici |
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali |
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Al Coordinatore generale medico legale e primari medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di amministrazione |
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Al Presidente dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse |
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Ai Presidenti dei comitati regionali |
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Ai Presidenti dei comitati provinciali |
Sommario
La condizione posta alle aziende operanti nei territori del mezzogiorno, dal comma 17 dell'art. 4 della
L'art. 4, comma 17 della
Destinatarie della normativa sono tutte le aziende, operanti nei predetti territori, già beneficiarie dello sgravio unico, previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, cui rinvia la
Con
La condizione , imposta dalla legge alle aziende ai fini di potere usufruire dello sgravio capitario per i lavoratori assunti successivamente al 1.12.97 a seguito di turn-over, si è rilevata in sede attuativa, per le imprese del settore marittimo, inapplicabile, ciò in quanto comporterebbe l'esclusione dal beneficio per i lavoratori assunti successivamente a tale data, considerata la particolare disciplina del lavoro nautico, regolato dal codice della navigazione.
Il rapporto di lavoro nautico, già prevede il reintegro per turn-over in quanto, in conseguenza dello sbarco del lavoratore imbarcato (qualsiasi sia il motivo della risoluzione del rapporto di lavoro), deve essere in ogni modo ricostituita la tabella (di sicurezza o d'esercizio), prescritta dalle norme emanate dalle autorità marittime preposte.
Il ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 6/ps/61261 del 31 luglio 1998, considerate le caratteristiche del settore in argomento, ha puntualizzato che la locuzione contenuta nel comma 17 dell'art. 4 "ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione" non può trovare applicazione nel settore marittimo e pertanto deve essere "esclusa" il ministero ha inoltre specificato che, nei termini di cui trattasi, lo" sgravio comunque è applicabile al personale assunto in forza di convenzioni di arruolamento stipulate successivamente al 1.12.1997 per completare le tabelle di armamento".
Nei confronti delle predette imprese di navigazione e della pesca pertanto deve essere riconosciuto l'accesso allo sgravio capitario per i lavoratori assunti dopo il 1 dicembre 1997 per turn-over, pur in presenza di risoluzione di rapporti di lavoro avvenuti nei " dodici mesi precedenti l'assunzione".
Giova infine ricordare che le predette imprese hanno titolo allo sgravio totale annuale di cui al comma 21 dell'art. 4 della
Per quanto riguarda lo sgravio totale annuale si
Rinvia alle istruzioni impartite con
Modalità operative:
Per le operazioni di conguaglio sulle denunce contributive di mod. Dm10/2 dello sgravio capitario ex lege n. 449 del 1997, si richiamano le modalità impartite al punto 1) della
A tal fine si sottolinea che per la regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà essere utilizzato il codice " l352" da riportare, secondo le modalità rese note con la sopracitata
Per il conguaglio dello sgravio incentivante di cui all'art. 4, c.21 della
A tale scopo si ricorda che, per la sistemazione dei periodi già oggetto di contribuzione, dovrà essere utilizzato il codice del quadro "d" del mod.dm10/2 "l361", secondo le modalità comunicate con la già citata
Le operazioni di conguaglio per i periodi pregressi potranno essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.
Il Direttore generale
Trizzino