§ 98.1.39838 - Circolare 2 settembre 1998, n. 196 .
Art. 4, commi 17 e 21 della legge 27 dicembre 1997,n. 449 contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. Imprese di [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:02/09/1998
Numero:196


Sommario
Art. 4, commi 17 e 21 della legge 27 dicembre 1997,n. 449 contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. Imprese di navigazione marittima e della pesca. 


§ 98.1.39838 - Circolare 2 settembre 1998, n. 196 .

Art. 4, commi 17 e 21 della legge 27 dicembre 1997,n. 449 contenente misure per la stabilizzazione della finanza pubblica. Imprese di navigazione marittima e della pesca.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Direzione Centrale Entrate 

 

Roma , 2.9.1998 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e primari medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente dei comitati amministratori di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Sommario

La condizione posta alle aziende operanti nei territori del mezzogiorno, dal comma 17 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, per potere beneficiare dello sgravio capitario per i lavoratori assunti successivamente al 1.12.97 a seguito di turn-over, non trova applicazione nel settore del lavoro nautico, regolato dal codice della navigazione, che prevede il reintegro del turn-over - qualunque sia stato il motivo dello sbarco con conseguente risoluzione del rapporto di lavoro - per la ricostituzione della tabella di sicurezza o d'esercizio, prescritta dalle norme emanate dalle autorità marittime.

 

 

L'art. 4, comma 17 della legge 27 dicembre 1997, n. 449 ha riconosciuto il diritto a beneficiare dello sgravio capitario, oltre che per i lavoratori occupati alla data del 1° dicembre 1997 nei territori della Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna anche per i lavoratori, assunti successivamente al 1° dicembre 1997 a seguito di turn-over, escludendo " i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione".

Destinatarie della normativa sono tutte le aziende, operanti nei predetti territori, già beneficiarie dello sgravio unico, previsto dal decreto interministeriale 5 agosto 1994, cui rinvia la legge 28 febbraio 1997, n. 30 comprese pertanto anche le imprese di navigazione marittima e della pesca per i marittimi costituenti l'equipaggio di navi iscritte nei compartimenti ubicati nei predetti territori (art. 1 c.6., legge n. 430 del 1984 e legge n. 426 del 1991).

Con circolare n. 37 del 17 febbraio 1997, par. 1.3 sono state date, tra l'altro, istruzioni alle sap ai fini dell'applicazione di tale disciplina.

La condizione , imposta dalla legge alle aziende ai fini di potere usufruire dello sgravio capitario per i lavoratori assunti successivamente al 1.12.97 a seguito di turn-over, si è rilevata in sede attuativa, per le imprese del settore marittimo, inapplicabile, ciò in quanto comporterebbe l'esclusione dal beneficio per i lavoratori assunti successivamente a tale data, considerata la particolare disciplina del lavoro nautico, regolato dal codice della navigazione.

Il rapporto di lavoro nautico, già prevede il reintegro per turn-over in quanto, in conseguenza dello sbarco del lavoratore imbarcato (qualsiasi sia il motivo della risoluzione del rapporto di lavoro), deve essere in ogni modo ricostituita la tabella (di sicurezza o d'esercizio), prescritta dalle norme emanate dalle autorità marittime preposte.

Il ministero del lavoro e della previdenza sociale con nota n. 6/ps/61261 del 31 luglio 1998, considerate le caratteristiche del settore in argomento, ha puntualizzato che la locuzione contenuta nel comma 17 dell'art. 4 "ed escludendo i casi di licenziamento effettuati nei dodici mesi precedenti all'assunzione" non può trovare applicazione nel settore marittimo e pertanto deve essere "esclusa" il ministero ha inoltre specificato che, nei termini di cui trattasi, lo" sgravio comunque è applicabile al personale assunto in forza di convenzioni di arruolamento stipulate successivamente al 1.12.1997 per completare le tabelle di armamento".

Nei confronti delle predette imprese di navigazione e della pesca pertanto deve essere riconosciuto l'accesso allo sgravio capitario per i lavoratori assunti dopo il 1 dicembre 1997 per turn-over, pur in presenza di risoluzione di rapporti di lavoro avvenuti nei " dodici mesi precedenti l'assunzione".

Giova infine ricordare che le predette imprese hanno titolo allo sgravio totale annuale di cui al comma 21 dell'art. 4 della legge n. 449 del 1997, qualora, per effetto di tali assunzioni, ne risulti una forza superiore a quella presente al 1.12.1997, tenuto conto anche del diverso ambito territoriale di applicabilità.

Per quanto riguarda lo sgravio totale annuale si

Rinvia alle istruzioni impartite con circolare n. 129 del 16 giugno 1998.

Modalità operative:

Per le operazioni di conguaglio sulle denunce contributive di mod. Dm10/2 dello sgravio capitario ex lege n. 449 del 1997, si richiamano le modalità impartite al punto 1) della circolare n. 37 del 17 febbraio 1998

A tal fine si sottolinea che per la regolarizzazione dei periodi pregressi dovrà essere utilizzato il codice " l352" da riportare, secondo le modalità rese note con la sopracitata circolare n. 37 del 1998, nel quadro "d" del modello dm10/2.

Per il conguaglio dello sgravio incentivante di cui all'art. 4, c.21 della legge n. 449 del 1997, si richiamano, invece, le istruzioni contenute al punto 7 della circolare n. 129 del 1998.

A tale scopo si ricorda che, per la sistemazione dei periodi già oggetto di contribuzione, dovrà essere utilizzato il codice del quadro "d" del mod.dm10/2 "l361", secondo le modalità comunicate con la già citata circolare n. 129 del 1998.

Le operazioni di conguaglio per i periodi pregressi potranno essere effettuate entro il giorno di scadenza del terzo mese successivo all'emanazione della presente circolare.

Il Direttore generale

Trizzino