Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 58. Lavoro |
Capitolo: | 58.12 lavoro interinale |
Data: | 03/09/1997 |
Numero: | 382 |
Sommario |
Art. 1. 1. Le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza [...] |
Art. 2. 1. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e deve [...] |
Art. 3. 1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione |
Art. 4. 1. Il direttore generale per l'impiego, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. [...] |
Art. 5. 1. Al termine dei due anni decorrenti dalla data di concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, la società [...] |
Art. 6. 1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente al regolamento disciplinante l'istituzione dell'albo cui sono iscritti i soggetti abilitati all'attività di [...] |
§ 58.12.2 – D.M. 3 settembre 1997, n. 382.
Regolamento concernente le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio di attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.
(G.U. 4 novembre 1997, n. 257).
1. Le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della
1. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della
1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:
1) separata richiesta di iscrizione all'apposito albo munita di sottoscrizione autentica secondo quanto previsto all'articolo 2 che precede, che dovrà essere presentata contestualmente;
2) atto costitutivo e statuto della società, che dovrà necessariamente essere costituita con una delle forme previste dall'articolo 2 della
3) certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al
4) documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della
5) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;
6) le società cooperative dovranno inoltre indicare gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le società cooperative di produzione e lavoro, la dichiarazione che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della
7) un programma articolato dal quale si evinca che la società dispone di un'organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, secondo le indicazioni della
2. Eventuali modifiche inerenti la documentazione prescritta dovranno essere presentate all'ufficio, con le medesime modalità entro trenta giorni.
1. Il direttore generale per l'impiego, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, della
2. Le società autorizzate all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis della
1. Al termine dei due anni decorrenti dalla data di concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, la società potrà richiedere al direttore generale per l'impiego l'autorizzazione definitiva, fornendo idonea documentazione circa il rispetto degli adempimenti di cui alla
1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente al regolamento disciplinante l'istituzione dell'albo cui sono iscritti i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e la relativa procedura.