§ 58.12.2 – D.M. 3 settembre 1997, n. 382.
Regolamento concernente le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio di attività di fornitura di [...]


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.12 lavoro interinale
Data:03/09/1997
Numero:382


Sommario
Art. 1.      1. Le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza [...]
Art. 2.      1. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e deve [...]
Art. 3.      1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione
Art. 4.      1. Il direttore generale per l'impiego, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. [...]
Art. 5.      1. Al termine dei due anni decorrenti dalla data di concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, la società [...]
Art. 6.      1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente al regolamento disciplinante l'istituzione dell'albo cui sono iscritti i soggetti abilitati all'attività di [...]


§ 58.12.2 – D.M. 3 settembre 1997, n. 382.

Regolamento concernente le modalità di presentazione della domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio di attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo.

(G.U. 4 novembre 1997, n. 257).

 

     Art. 1.

     1. Le società in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della legge 24 giugno 1997, n. 196, presentano al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale per l'impiego - Div. I, anche a mezzo raccomandata, la domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo.

 

          Art. 2.

     1. La domanda deve essere sottoscritta dal rappresentante legale e autenticata da una delle autorità indicate nell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e deve contenere la dichiarazione che la società eserciterà la predetta attività nel rispetto delle modalità di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196, nonché della successiva regolamentazione emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 3.

     1. La domanda deve essere corredata dalla seguente documentazione:

     1) separata richiesta di iscrizione all'apposito albo munita di sottoscrizione autentica secondo quanto previsto all'articolo 2 che precede, che dovrà essere presentata contestualmente;

     2) atto costitutivo e statuto della società, che dovrà necessariamente essere costituita con una delle forme previste dall'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

     3) certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581, rilasciato in data non anteriore a tre mesi;

     4) documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196;

     5) certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti muniti di rappresentanza;

     6) le società cooperative dovranno inoltre indicare gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le società cooperative di produzione e lavoro, la dichiarazione che sono in possesso dei requisiti previsti dal comma 3 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196;

     7) un programma articolato dal quale si evinca che la società dispone di un'organizzazione tecnico-professionale idonea allo svolgimento dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, secondo le indicazioni della legge 24 giugno 1997, n. 196, indicando le unità organizzative, dislocate territorialmente, nonché l'organico.

     2. Eventuali modifiche inerenti la documentazione prescritta dovranno essere presentate all'ufficio, con le medesime modalità entro trenta giorni.

 

          Art. 4.

     1. Il direttore generale per l'impiego, entro il termine di sessanta giorni dalla richiesta della domanda di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, rilascia, acquisito il parere della commissione centrale per l'impiego e previo accertamento della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, della medesima legge, l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, provvedendo contestualmente all'iscrizione all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

     2. Le società autorizzate all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, sono soggette agli obblighi di comunicazione di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 9-bis della legge 28 novembre 1996, n. 608.

 

          Art. 5.

     1. Al termine dei due anni decorrenti dalla data di concessione dell'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, la società potrà richiedere al direttore generale per l'impiego l'autorizzazione definitiva, fornendo idonea documentazione circa il rispetto degli adempimenti di cui alla legge 24 giugno 1997, n. 196 e successiva regolamentazione emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

 

          Art. 6.

     1. Il presente regolamento entrerà in vigore contestualmente al regolamento disciplinante l'istituzione dell'albo cui sono iscritti i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e la relativa procedura.