§ 98.1.38501 - Circolare 5 novembre 1997, n. 141/97 .
Art. 2, legge 24 giugno 1997, n. 196. Istituzione dell'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo. [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/11/1997
Numero:141


Sommario
Art. 2, legge 24 giugno 1997, n. 196. Istituzione dell'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo. Autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività. Campo di operatività. 


§ 98.1.38501 - Circolare 5 novembre 1997, n. 141/97 .

Art. 2, legge 24 giugno 1997, n. 196. Istituzione dell'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo. Autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività. Campo di operatività.

 

Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, Divisione I.

 

L'introduzione nell'ordinamento italiano del lavoro temporaneo comporta, come è ovvio, numerosi problemi applicativi, che si intende affrontare gradualmente, valorizzando la dimensione dichiaratamente sperimentale del primo biennio (si consideri quanto stabilito al riguardo dall'art. 11, comma 6, della legge). La presente circolare, in argomento, si limita ad affrontare tre questioni preliminari: a) l'istituzione dell'albo, ex art. 2, comma 1, primo periodo; b) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, ex art. 2; c) il campo di operatività. Con successive direttive si affronteranno le ulteriori problematiche.

 

 

A. Istituzione dell'albo.

Sulla base della legge 24 giugno 1997, n. 196, recante "Norme in materia di promozione dell'occupazione", art. 2, comma 1, si è provveduto alla istituzione, presso la Direzione generale per l'impiego - Divisione I, di un apposito albo ove saranno iscritte le società che possono esercitare l'attività di fornitura di lavoro temporaneo (si veda il decreto ministeriale 3 settembre 1997, n. 381, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 4 novembre 1997). Poiché l'art. 2, che disciplina i soggetti abilitati all'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, prevede, fra i requisiti, richiesti, "la costituzione della società nella forma di società di capitali ovvero cooperativa", si ritiene che debba trovare applicazione, nei confronti di tali società, la disciplina del codice civile e delle leggi speciali in materia, per tutti quegli aspetti che non sono diversamente disciplinati. In particolare, il regime di pubblicità legale degli atti, realizzato dalle norme del codice civile mediante lo strumento della registrazione, da cui derivano rilevanti conseguenze sul piano giuridico, anche sotto il profilo sanzionatorio (v. artt. 35, 2194 e 2626 cod. civ.), quali, tra l'altro, il principio della opponibilità ai terzi dei fatti iscritti nel registro, quello della responsabilità personale e solidale degli amministratori per la violazione dei propri doveri, nonché quello dell'assoggettamento a sanzione degli amministratori che omettano di richiedere le iscrizioni prescritte, costituisce un complesso organico di norme da tempo pienamente attuato, e che non si ritiene possa essere validamente sostituito. Le suesposte considerazioni hanno indotto questa Amministrazione a delimitare prudentemente la funzione dell'istituendo albo alla finalità di realizzare, attraverso il sistema della cosiddetta pubblicità - notizia, il principio della trasparenza riguardo ai principali fatti amministrativi (rappresentanza legale, struttura, modificazioni) delle società soggette all'iscrizione, a favore di chiunque sia interessato alla conoscenza dell'attività delle stesse. Pertanto, il citato regolamento è articolato sulla falsariga della omologa normativa codicistica, specie per quanto attiene alla tenuta dei registri ed alle relative partizioni (art. 2, commi da 1 a 7), tenuto conto anche del D.P.R. 7 dicembre 1995, n. 581, "Regolamento in materia di istituzione del Registro delle imprese di cui all'art. 2188 c.c.".

 

 

B. Autorizzazione provvisoria.

B.1. Presentazione delle domande e requisiti.

In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196, l'Amministrazione ha altresì emanato il provvedimento, ivi previsto, con il quale vengono disciplinate le modalità di presentazione delle domande di autorizzazione provvisoria (si veda il decreto ministeriale 3 settembre 1997, n. 382, pubblicato sulla Gazz. Uff. del 4 novembre 1997). Le modalità di presentazione della domanda e la documentazione da produrre sono chiaramente indicate agli artt. 1 e 2 del citato regolamento e vengono puntualmente riproposte nel modello di domanda allegato alla presente circolare. A tale proposito si formulano, con la presente, le prime direttive illustrative dei criteri con i quali si procederà a rilasciare dette autorizzazioni, previo accertamento dei requisiti di cui all'art. 2, comma 2, della legge. Per quanto riguarda l'art. 2, comma 2, lett. a) si precisa che le imprese fornitrici devono essere italiane e appartenenti ad uno Stato membro dell'Unione Europea; in tale ultimo caso dovrà peraltro essere indicata l'esatta ubicazione della sede principale stabilita nel territorio italiano come dipendenza della società straniera. La società inoltre dovrà avere un capitale versato di almeno un miliardo, considerato condizione tecnica irrinunciabile per il necessario livello organizzativo richiesto alle società fornitrici di lavoro temporaneo. Per quel che concerne l'art. 2, comma 2, lett. b), si veda più avanti l'apposito paragrafo. Riguardo all'art. 2, comma 2, lett. c), si precisa che per il deposito cauzionale ivi previsto di 700 milioni di lire non può essere utilizzato il capitale sociale versato ai sensi della precedente lett. a). Per quanto riguarda l'art. 2, comma 2, lett. d), si precisa che, nel caso di società appartenenti a Stati membri della Unione europea con dipendenza in Italia, i dati vanno riferiti alla struttura dirigenziale della predetta dipendenza. In linea generale, poi per tutte le imprese, si sottolinea che i dati vanno riferiti, tra l'altro, a tutti i dirigenti muniti di rappresentanza, ancorché operanti nelle sedi periferiche. Relativamente alle cooperative di produzione e lavoro l'art. 2, comma 3, della legge prevede gli ulteriori necessari requisiti che le stesse devono avere.

B.2.Programma dell'impresa.

A proposito del programma richiesto all'art. 2, primo comma, punto 7), del regolamento relativo ai requisiti indicati nell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge, è necessario fornire i seguenti chiarimenti. Quello che si ritiene indispensabile conoscere non è tanto il modello organizzativo che ciascuna impresa è libera di adottare, quanto quell'entità minima di capacità tecniche che la legge impone per garantire il buon fine dell'autorizzazione, al di là delle garanzie societarie e finanziarie. Ci si riferisce quindi alla necessità di fornire almeno i dati relativi alla individuazione dell'ufficio e dell'organico della sede centrale e delle sedi periferiche (indicando i dipendenti già assunti o da assumere); per le cooperative di produzione e lavoro dovrà essere indicato distintamente il numero dei soci e quello dei lavoratori dipendenti. Si ritiene, in tale fase di prima applicazione, che il livello minimo di organico, nel senso di lavoratori dipendenti direttamente, con rapporto di lavoro subordinato, dalla società, ovvero di lavoratori soci della cooperativa di produzione e lavoro, debba essere di almeno quattro unità nella sede centrale e di almeno due in un ufficio per ciascuna regione (come è noto, la società deve poter operare in almeno quattro regioni). Ovviamente la sede centrale assorbe in sé il requisito minimo richiesto per la regione ove è ubicata. Per quanto riguarda l'idoneità delle competenze professionali, sempre in tale fase di prima applicazione, si ritiene che almeno uno dei quattro dipendenti della sede centrale debba avere svolto per non meno di quattro anni, esperienza professionale documentata di elevata responsabilità nel campo della gestione del personale o dei servizi per l'impiego o di formazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali; inoltre, almeno uno dei due dipendenti negli altri uffici regionali dovrà aver svolto per almeno due anni esperienza professionale documentata nella gestione del personale, nei servizi per l'impiego o della formazione professionale, nelle relazioni sindacali.

È ammissibile che i richiamati requisiti di professionalità, per il caso della sede centrale, siano posseduti dall'amministratore delegato della società, fermo restando il minimo di quattro dipendenti. Il Ministero del lavoro si riserva di valutare situazioni differenziate caratterizzate da equivalenza professionale. Si precisa che i predetti requisiti minimi, relativi agli uffici nelle regioni, dovranno essere rispettati ogni qualvolta, durante il biennio di validità dell'autorizzazione provvisoria, si intende procedere all'ampliamento delle attività in altre regioni, dandone preventiva comunicazione alla scrivente.

B.3. Fase istruttoria.

La Direzione generale per l'impiego - Div. I - procede all'esame delle richieste di autorizzazione provvisoria secondo l'ordine di presentazione delle stesse. Nell'ambito della procedura, si potranno richiedere alle Direzioni regionali del lavoro - Servizio ispettivo, accertamenti ispettivi, da completarsi nell'arco dei trenta giorni dalla eventuale richiesta, stante il tempo complessivo di sessanta giorni stabilito dalla legge. Si informa inoltre che la Commissione centrale per l'impiego ha deciso la istituzione di una Sottocommissione per l'espletamento degli adempimenti istruttori di cui all'art. 2, comma 1, della legge 196. Successivamente si comunicherà la specifica composizione della predetta Sottocommissione. Al termine della fase istruttoria, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti o salvo esito negativo, verrà rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo e contestualmente iscritta la società all'albo di cui all'art. 2, comma 1, della legge n. 196 del 1997. Entro trenta giorni dal ricevimento del provvedimento la società interessata dovrà far pervenire copia delle comunicazioni, di cui all'art. 9-bis, comma 2, del D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 28 novembre 1996, n. 608, inerenti i dipendenti indicati nel programma di cui al precedente punto B.1, ai sensi dell'art. 2, comma 7, della legge 24 giugno 1997, n. 196. Man mano che verranno rilasciate le autorizzazioni, la predetta Divisione I ne darà tempestiva informazione alle Direzioni regionali del lavoro. Con una successiva circolare verranno fornite ulteriori direttive in ordine alle azioni di vigilanza e controllo sull'attività dei soggetti abilitati alla fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo e sulla permanenza in capo ai medesimi soggetti dei requisiti previsti dalla vigente normativa.

 

 

C. Campo di operatività.

Il campo di operatività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo provvisoriamente autorizzate per un primo biennio, è condizionato dalla contrattazione collettiva, cui la legge fa rinvio per numerosi aspetti tra i quali, in particolare, la percentuale di lavoratori temporanei utilizzabili rispetto ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso l'impresa utilizzatrice e l'individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è fatto divieto di ricorrere al lavoro temporaneo.

C.1. Campo di operatività immediato.

Innanzitutto, l'art. 1, comma 2, individua i casi in cui può essere concluso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, in attesa della contrattazione collettiva (lettere b) e c). Si precisa, al riguardo, che per qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, si devono intendere "le mansioni" effettivamente svolte nell'arco degli ultimi 6 mesi nell'attività aziendale, secondo valutazioni relative all'oggettivo processo di produzione dei beni o dei servizi e non alle competenze formali del soggetto. Inoltre, il normale assetto produttivo aziendale va riferito anche alla dislocazione delle unità produttive, che dovranno essere considerate autonomamente, quando siano territorialmente ubicate a distanza superiore a 50 km o ad un'ora di percorrenza con i mezzi pubblici, e quando le qualifiche (mansioni) di che trattasi siano concretamente riferibili alla specifica unità produttiva e non all'impresa nel suo complesso (ad esempio le attività tipiche delle funzioni direttive di un'impresa sono normalmente concentrate nella sede centrale e non possono essere attribuite ad unità periferiche). Per quanto riguarda poi la sostituzione dei lavoratori assenti, si precisa che essa è consentita in qualsiasi caso di assenza, compresa la malattia o le ferie, con le uniche esclusioni tassativamente indicate nel comma 4: lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; lavoratori sospesi o con orario ridotto, con diritto al trattamento di integrazione salariale. Per quanto riguarda il personale avente qualifica di dirigente (dimostrabile con attestati aventi valore legale, ivi compresa l'attestazione del datore di lavoro) per i quali, a mente dell'art. 11, comma 1, non esistono le ricordate limitazioni di impiego di cui all'art. 1, comma 2, l'individuazione delle mansioni per le quali il lavoro dei dirigenti può essere utilizzato, dovrà essere riferita al normale assetto produttivo dell'impresa utilizzatrice. In altri termini si possono utilizzare temporaneamente dirigenti per svolgere mansioni che, nell'azienda utilizzatrice, in funzione della sua specifica organizzazione e dimensione, sarebbero state assegnate a dirigenti. Anche il campo di operatività per i dirigenti è naturalmente soggetto alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 4.

C.2. Limitazioni al campo di operatività.

Per quel che concerne l'esclusione delle imprese che hanno proceduto a riduzioni di personale o abbiano sospensioni in corso (lett. c) e d) si può fare riferimento alle prassi già collaudate in materia di non assimilata con contratto di formazione e lavoro. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, l'impresa che utilizza lavoratori temporanei, deve averla già eseguita e deve essere in grado di darne immediatamente la prova documentale, in caso di visita ispettiva, o su richiesta delle rappresentanze sindacali, ovvero organizzazioni sindacali, di cui all'art. 7, comma 4, per il tramite del rappresentante per la sicurezza. Infine per le lavorazioni che richiedono sorveglianza medica speciale e per altri lavori particolarmente pericolosi, il Ministero del lavoro provvederà all'emanazione del prescritto decreto di individuazione in tempi coerenti con la concreta possibilità di avvio della operatività delle imprese fornitrici.

C.3. Contratto collettivo dipendenti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.

L'art. 11, comma 5, prevede la stipula di un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.

In ogni caso, le imprese fornitrici dovranno inquadrare il personale da esse direttamente dipendente, non destinato ad essere oggetto di fornitura di lavoro temporaneo, nel settore terziario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, ove viene stabilito che le imprese fornitrici siano inquadrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della legge 9 marzo 1989, n. 88, in tale settore. Tale inquadramento varrà anche per i versamenti contributivi relativi ai lavoratori assunti a tempo indeterminato, per essere successivamente oggetto di fornitura temporanea, limitatamente ai periodi per i quali ad essi spetta l'indennità di disponibilità di cui all'art. 4, comma 3, della legge in oggetto.

 

 

D. Rilevazioni statistiche.

Ai fini di quanto previsto all'art. 2, commi 1 e 7 della legge n. 196 del 1997, la scrivente farà pervenire, alle società titolari di autorizzazione provvisoria, un modulo statistico, predisposto dalla Direzione generale dell'Osservatorio del mercato del lavoro, concernente i flussi dei lavoratori temporali destinati alla fornitura alle imprese utilizzatrici, che dovrà essere periodicamente compilato e restituito.

 

 

Allegato

Schema di domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

 

Dir. gen. impiego - Div. I 

 

Via Flavia, 6  

 

00187 Roma 

 

 

 

 

 

 

La società di fornitura di lavoro temporaneo  

 

con sede in  

 

Comune di  

 

Prov. di  

 

Regione 

 

Stato  

 

chiede l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo 

ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196. 

 

A tal fine fornisce i seguenti dati:  

1) 

data di costituzione  

 

2) 

estremi iscrizione registro imprese: n.  

 

data 

 

prov. 

 

 

(o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione)  

3) 

capitale sociale versato  

 

al  

 

4) 

deposito cauzionale  

 

5) 

sedi secondarie  

 

 

 

 

6) 

cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante 

 

 

 

 

7) 

(per le cooperative di produzione e lavoro) è in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, art. 2, L. n. 196 del 1997 

8) 

n. lavoratori dipendenti 

 

9) 

n. soci iscritti nel libro soci  

 

10) 

socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della legge 31 gennaio 1992, n. 59)  

 

 

 

 

 

Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle società di fornitura 

 

di lavoro temporaneo (art. 2, comma 1, legge 24 giugno 1997, n. 196). 

 

 

 

Si allega la seguente documentazione:  

 

(in duplice copia di cui una in originale od autentica) 

 

a. 

copia dell'atto costitutivo, dello statuto e delle eventuali successive  

 

modificazioni deliberate e omologate sino al giorno di presentazione  

 

della domanda;  

 

b. 

programma di cui all'art. 2, primo comma, n. 7, del Reg. 3 settembre 1997,  

 

dal quale si evincano gli elementi richiesti dalla circolare n.  

 

141/97 del 1997 in ordine all'individuazione degli uffici, alla consistenza ed  

 

alle competenze professionali del personale, assunto o da  

 

assumere, indicato nell'organico;  

 

c. 

elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in  

 

carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la  

 

rappresentanza dell'ente e delle altre persone che in forza di mandato  

 

generale hanno la firma sociale;  

 

d. 

certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario  

 

giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti  

 

muniti di rappresentanza;  

 

e. 

documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui  

 

all'art. 2, comma 2, lett. c), della legge n. 196 del 1997;  

 

f. 

certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al D.P.R. 

 

7 dicembre 1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero copia 

 

della ricevuta di richiesta di iscrizione. 

 

 

Data  

 

 

 

Firma autentica del legale rappresentante dell'Ente 

(ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)  

 

 

 

 

NOTE 

- Compilare a macchina o a carattere stampatello. 

- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo. 

 

 

Schema di domanda di iscrizione all'albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale 

 

Dir. gen. impiego - Div. I 

 

Via Flavia, 6  

 

00187 Roma 

 

 

La società di fornitura di lavoro temporaneo 

 

con sede  

in  

 

Comune di  

 

 

Prov. di 

 

Regione  

 

Stato  

 

chiede di essere iscritta all'albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti di cui 

all'art. 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.  

La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di 

fornitura di lavoro temporaneo.  

 

Data 

 

 

 

Firma autentica del legale rappresentante dell'Ente 

(ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15)  

 

 

 

 

NOTE 

- Compilare a macchina o a carattere stampatello. 

- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo.