Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 05/11/1997 |
Numero: | 141 |
§ 98.1.38501 - Circolare 5 novembre 1997, n. 141/97 .
Emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, Direzione generale per l'impiego, Divisione I.
L'introduzione nell'ordinamento italiano del lavoro temporaneo comporta, come è ovvio, numerosi problemi applicativi, che si intende affrontare gradualmente, valorizzando la dimensione dichiaratamente sperimentale del primo biennio (si consideri quanto stabilito al riguardo dall'art. 11, comma 6, della legge). La presente circolare, in argomento, si limita ad affrontare tre questioni preliminari: a) l'istituzione dell'albo, ex art. 2, comma 1, primo periodo; b) il rilascio dell'autorizzazione provvisoria, ex art. 2; c) il campo di operatività. Con successive direttive si affronteranno le ulteriori problematiche.
A. Istituzione dell'albo.
Sulla base della
B. Autorizzazione provvisoria.
B.1. Presentazione delle domande e requisiti.
In ottemperanza a quanto disposto dall'art. 2, comma 5, della
B.2.Programma dell'impresa.
A proposito del programma richiesto all'art. 2, primo comma, punto 7), del regolamento relativo ai requisiti indicati nell'art. 2, comma 2, lett. b), della legge, è necessario fornire i seguenti chiarimenti. Quello che si ritiene indispensabile conoscere non è tanto il modello organizzativo che ciascuna impresa è libera di adottare, quanto quell'entità minima di capacità tecniche che la legge impone per garantire il buon fine dell'autorizzazione, al di là delle garanzie societarie e finanziarie. Ci si riferisce quindi alla necessità di fornire almeno i dati relativi alla individuazione dell'ufficio e dell'organico della sede centrale e delle sedi periferiche (indicando i dipendenti già assunti o da assumere); per le cooperative di produzione e lavoro dovrà essere indicato distintamente il numero dei soci e quello dei lavoratori dipendenti. Si ritiene, in tale fase di prima applicazione, che il livello minimo di organico, nel senso di lavoratori dipendenti direttamente, con rapporto di lavoro subordinato, dalla società, ovvero di lavoratori soci della cooperativa di produzione e lavoro, debba essere di almeno quattro unità nella sede centrale e di almeno due in un ufficio per ciascuna regione (come è noto, la società deve poter operare in almeno quattro regioni). Ovviamente la sede centrale assorbe in sé il requisito minimo richiesto per la regione ove è ubicata. Per quanto riguarda l'idoneità delle competenze professionali, sempre in tale fase di prima applicazione, si ritiene che almeno uno dei quattro dipendenti della sede centrale debba avere svolto per non meno di quattro anni, esperienza professionale documentata di elevata responsabilità nel campo della gestione del personale o dei servizi per l'impiego o di formazione professionale o nel campo delle relazioni sindacali; inoltre, almeno uno dei due dipendenti negli altri uffici regionali dovrà aver svolto per almeno due anni esperienza professionale documentata nella gestione del personale, nei servizi per l'impiego o della formazione professionale, nelle relazioni sindacali.
È ammissibile che i richiamati requisiti di professionalità, per il caso della sede centrale, siano posseduti dall'amministratore delegato della società, fermo restando il minimo di quattro dipendenti. Il Ministero del lavoro si riserva di valutare situazioni differenziate caratterizzate da equivalenza professionale. Si precisa che i predetti requisiti minimi, relativi agli uffici nelle regioni, dovranno essere rispettati ogni qualvolta, durante il biennio di validità dell'autorizzazione provvisoria, si intende procedere all'ampliamento delle attività in altre regioni, dandone preventiva comunicazione alla scrivente.
B.3. Fase istruttoria.
La Direzione generale per l'impiego - Div. I - procede all'esame delle richieste di autorizzazione provvisoria secondo l'ordine di presentazione delle stesse. Nell'ambito della procedura, si potranno richiedere alle Direzioni regionali del lavoro - Servizio ispettivo, accertamenti ispettivi, da completarsi nell'arco dei trenta giorni dalla eventuale richiesta, stante il tempo complessivo di sessanta giorni stabilito dalla legge. Si informa inoltre che la Commissione centrale per l'impiego ha deciso la istituzione di una Sottocommissione per l'espletamento degli adempimenti istruttori di cui all'art. 2, comma 1, della legge 196. Successivamente si comunicherà la specifica composizione della predetta Sottocommissione. Al termine della fase istruttoria, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti o salvo esito negativo, verrà rilasciata l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo e contestualmente iscritta la società all'albo di cui all'art. 2, comma 1, della
C. Campo di operatività.
Il campo di operatività delle agenzie di fornitura di lavoro temporaneo provvisoriamente autorizzate per un primo biennio, è condizionato dalla contrattazione collettiva, cui la legge fa rinvio per numerosi aspetti tra i quali, in particolare, la percentuale di lavoratori temporanei utilizzabili rispetto ai lavoratori dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato presso l'impresa utilizzatrice e l'individuazione delle qualifiche di esiguo contenuto professionale, per le quali è fatto divieto di ricorrere al lavoro temporaneo.
C.1. Campo di operatività immediato.
Innanzitutto, l'art. 1, comma 2, individua i casi in cui può essere concluso un contratto di fornitura di lavoro temporaneo, in attesa della contrattazione collettiva (lettere b) e c). Si precisa, al riguardo, che per qualifiche non previste dai normali assetti produttivi aziendali, si devono intendere "le mansioni" effettivamente svolte nell'arco degli ultimi 6 mesi nell'attività aziendale, secondo valutazioni relative all'oggettivo processo di produzione dei beni o dei servizi e non alle competenze formali del soggetto. Inoltre, il normale assetto produttivo aziendale va riferito anche alla dislocazione delle unità produttive, che dovranno essere considerate autonomamente, quando siano territorialmente ubicate a distanza superiore a 50 km o ad un'ora di percorrenza con i mezzi pubblici, e quando le qualifiche (mansioni) di che trattasi siano concretamente riferibili alla specifica unità produttiva e non all'impresa nel suo complesso (ad esempio le attività tipiche delle funzioni direttive di un'impresa sono normalmente concentrate nella sede centrale e non possono essere attribuite ad unità periferiche). Per quanto riguarda poi la sostituzione dei lavoratori assenti, si precisa che essa è consentita in qualsiasi caso di assenza, compresa la malattia o le ferie, con le uniche esclusioni tassativamente indicate nel comma 4: lavoratori che esercitano il diritto di sciopero; lavoratori sospesi o con orario ridotto, con diritto al trattamento di integrazione salariale. Per quanto riguarda il personale avente qualifica di dirigente (dimostrabile con attestati aventi valore legale, ivi compresa l'attestazione del datore di lavoro) per i quali, a mente dell'art. 11, comma 1, non esistono le ricordate limitazioni di impiego di cui all'art. 1, comma 2, l'individuazione delle mansioni per le quali il lavoro dei dirigenti può essere utilizzato, dovrà essere riferita al normale assetto produttivo dell'impresa utilizzatrice. In altri termini si possono utilizzare temporaneamente dirigenti per svolgere mansioni che, nell'azienda utilizzatrice, in funzione della sua specifica organizzazione e dimensione, sarebbero state assegnate a dirigenti. Anche il campo di operatività per i dirigenti è naturalmente soggetto alle limitazioni di cui all'art. 1, comma 4.
C.2. Limitazioni al campo di operatività.
Per quel che concerne l'esclusione delle imprese che hanno proceduto a riduzioni di personale o abbiano sospensioni in corso (lett. c) e d) si può fare riferimento alle prassi già collaudate in materia di non assimilata con contratto di formazione e lavoro. Per quanto riguarda la valutazione dei rischi ai sensi dell'art. 4 del
C.3. Contratto collettivo dipendenti delle imprese fornitrici di lavoro temporaneo.
L'art. 11, comma 5, prevede la stipula di un contratto collettivo per i lavoratori dipendenti delle imprese di fornitura di lavoro temporaneo.
In ogni caso, le imprese fornitrici dovranno inquadrare il personale da esse direttamente dipendente, non destinato ad essere oggetto di fornitura di lavoro temporaneo, nel settore terziario, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, comma 1, ove viene stabilito che le imprese fornitrici siano inquadrate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 della
D. Rilevazioni statistiche.
Ai fini di quanto previsto all'art. 2, commi 1 e 7 della
Allegato
Schema di domanda di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo
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Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
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Dir. gen. impiego - Div. I |
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Via Flavia, 6 |
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00187 Roma |
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La società di fornitura di lavoro temporaneo |
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con sede in |
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Comune di |
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Prov. di |
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Regione |
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Stato |
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chiede l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo |
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ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2, comma 5, della |
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A tal fine fornisce i seguenti dati: |
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1) |
data di costituzione |
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2) |
estremi iscrizione registro imprese: n. |
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data |
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prov. |
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(o copia della ricevuta di richiesta di iscrizione) |
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3) |
capitale sociale versato |
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al |
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4) |
deposito cauzionale |
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5) |
sedi secondarie |
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6) |
cognome, nome e indirizzo del legale rappresentante |
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7) |
(per le cooperative di produzione e lavoro) è in possesso dei requisiti previsti dal comma 3, art. 2, |
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8) |
n. lavoratori dipendenti |
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9) |
n. soci iscritti nel libro soci |
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10) |
socio sovventore (fondo mutualistico di cui agli artt. 11 e 12 della |
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Unitamente alla presente domanda si unisce la richiesta di iscrizione all'albo delle società di fornitura |
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di lavoro temporaneo (art. 2, comma 1, |
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Si allega la seguente documentazione: |
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(in duplice copia di cui una in originale od autentica) |
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a. |
copia dell'atto costitutivo, dello statuto e delle eventuali successive |
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modificazioni deliberate e omologate sino al giorno di presentazione |
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della domanda; |
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b. |
programma di cui all'art. 2, primo comma, n. 7, del Reg. 3 settembre 1997, |
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dal quale si evincano gli elementi richiesti dalla circolare n. |
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141/97 del 1997 in ordine all'individuazione degli uffici, alla consistenza ed |
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alle competenze professionali del personale, assunto o da |
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assumere, indicato nell'organico; |
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c. |
elenco nominativo degli amministratori, dei sindaci e dei direttori in |
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carica, con l'indicazione degli amministratori e dirigenti che hanno la |
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rappresentanza dell'ente e delle altre persone che in forza di mandato |
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generale hanno la firma sociale; |
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d. |
certificato di nascita e certificato generale, rilasciato dal casellario |
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giudiziale, degli amministratori, dei direttori generali e dei dirigenti |
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muniti di rappresentanza; |
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e. |
documentazione attestante il versamento del deposito cauzionale di cui |
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all'art. 2, comma 2, lett. c), della |
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f. |
certificato di iscrizione al registro delle imprese di cui al D.P.R. |
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7 dicembre 1985, n. 581, rilasciato in data non anteriore a 3 mesi ovvero copia |
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della ricevuta di richiesta di iscrizione. |
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Data |
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Firma autentica del legale rappresentante dell'Ente |
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(ai sensi dell'art. 20 della |
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NOTE |
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- Compilare a macchina o a carattere stampatello. |
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- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo. |
Schema di domanda di iscrizione all'albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo
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Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale |
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Dir. gen. impiego - Div. I |
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Via Flavia, 6 |
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00187 Roma |
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La società di fornitura di lavoro temporaneo |
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con sede |
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in |
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Comune di |
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Prov. di |
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Regione |
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Stato |
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chiede di essere iscritta all'albo delle società di fornitura di lavoro temporaneo ai sensi e per gli effetti di cui |
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all'art. 2, comma 1, della |
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La presente domanda viene allegata alla richiesta di autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di |
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fornitura di lavoro temporaneo. |
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Data |
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Firma autentica del legale rappresentante dell'Ente |
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(ai sensi dell'art. 20 della |
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NOTE |
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- Compilare a macchina o a carattere stampatello. |
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- La domanda deve essere presentata in duplice copia, di cui un originale in bollo. |