§ 58.12.1 – D.M. 3 settembre 1997, n. 381.
Regolamento recante norme per l'istituzione dell'albo delle società esercenti attività di fornitura di lavoro temporaneo.


Settore:Normativa nazionale
Materia:58. Lavoro
Capitolo:58.12 lavoro interinale
Data:03/09/1997
Numero:381


Sommario
Art. 1.      1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi [...]
Art. 2.      1. L'albo è costituito da un registro in cui sono iscritte le società di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le quali sia stata [...]
Art. 3.      1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale per l'impiego
Art. 4.      1. La divisione I della Direzione generale per l'impiego provvede alla tenuta del registro, all'acquisizione delle domande di iscrizione all'albo e alla documentazione [...]
Art. 5.      1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti abilitati debbono richiedere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura [...]
Art. 6.      1. Il direttore generale per l'impiego autorizza l'iscrizione all'albo, con la data ed il numero di iscrizione in ordine di definizione delle istruttorie, che avvengono [...]
Art. 7.      1. L'ufficio provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, a mezzo telegrafico o con raccomandata, l'autorizzazione all'iscrizione all'albo o il provvedimento [...]


§ 58.12.1 – D.M. 3 settembre 1997, n. 381.

Regolamento recante norme per l'istituzione dell'albo delle società esercenti attività di fornitura di lavoro temporaneo.

(G.U. 4 novembre 1997, n. 257).

 

     Art. 1.

     1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituito l'albo delle società che esercitano l'attività di fornitura di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196, affidato alla responsabilità del direttore generale per l'impiego.

 

          Art. 2.

     1. L'albo è costituito da un registro in cui sono iscritte le società di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196, per le quali sia stata accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3.

     2. Il registro consta di due parti, l'una generale e l'altra analitica. Nella prima parte del registro sono iscritte le società, con l'indicazione della denominazione sociale, che dovrà includere le parole "società di fornitura di lavoro temporaneo", la nazionalità italiana o di altro Stato membro dell'Unione europea.

     3. L'iscrizione è contrassegnata da un numero d'ordine ed è accompagnata dall'indicazione della data, delle pagine riservate nella parte analitica alla stessa società e del volume in cui è contenuta la documentazione richiesta dalla legge e dal presente regolamento. Alla fine della parte generale il registro è munito di una rubrica alfabetica contenente la denominazione della società, il numero della pagina in cui la stessa è iscritta ed il riferimento alla parte analitica del registro.

     4. Nella seconda parte del registro, distintamente per ogni società, sono indicati la data dell'atto costitutivo, l'ufficio del registro delle imprese presso il quale la società è iscritta ed il relativo numero d'iscrizione o copia della ricevuta della richiesta d'iscrizione al medesimo ufficio, la denominazione, la durata, se determinata, l'ammontare del capitale versato quale risulta esistente dall'ultimo bilancio, l'istituto di credito presso il quale è stato versato il deposito cauzionale di cui all'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge 24 giugno 1997, n. 196, la sede sociale e le sedi secondarie, il cognome ed il nome degli amministratori e dei dirigenti muniti di rappresentanza della società.

     5. Per le società cooperative ammesse all'iscrizione all'albo, dovranno essere inoltre indicati gli estremi delle eventuali autorizzazioni governative previste dalle leggi speciali e, per le società cooperative di produzione e lavoro, la documentazione inerente i requisiti previsti dai commi 2 e 3 dell'articolo 2 della legge 24 giugno 1997, n. 196.

     6. Nella parte analitica del registro devono iscriversi anche le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, il trasferimento della sede e l'istituzione di sedi secondarie, la sostituzione degli amministratori con l'indicazione di quelli ai quali spetta la rappresentanza. Sono altresì iscritti gli atti con cui le società deliberano l'aumento del capitale, le fusioni, le trasformazioni, l'estinzione, lo scioglimento e la nomina dei liquidatori.

 

          Art. 3.

     1. Il registro, prima di essere posto in uso, deve essere numerato e vidimato in ciascun foglio dal direttore generale per l'impiego.

     2. Nell'ultima pagina del registro il direttore indica il numero dei fogli di cui è composto.

 

          Art. 4.

     1. La divisione I della Direzione generale per l'impiego provvede alla tenuta del registro, all'acquisizione delle domande di iscrizione all'albo e alla documentazione prescritta, e rilascia, a richiesta, certificato di iscrizione all'albo.

 

          Art. 5.

     1. Contestualmente alla richiesta di iscrizione all'albo, i soggetti abilitati debbono richiedere l'autorizzazione provvisoria all'esercizio dell'attività di fornitura di prestazioni di lavoro temporaneo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 

          Art. 6.

     1. Il direttore generale per l'impiego autorizza l'iscrizione all'albo, con la data ed il numero di iscrizione in ordine di definizione delle istruttorie, che avvengono di seguito sulla base della data di presentazione delle domande, fatta salva la necessità di ulteriori accertamenti e salvo esito negativo.

     2. Il direttore generale per l'impiego sospende, dandone comunicazione motivata alla società, l'autorizzazione provvisoria o definitiva all'esercizio dell'attività di fornitura di lavoro temporaneo, per le società che risultino non avere ottemperato agli adempimenti previsti dalla legge 24 giugno 1997, n. 196, dalle norme ordinarie sul collocamento e dalla regolamentazione attuativa emanata dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

     3. Ove la società non dimostri di essersi adeguata a quanto richiesto, il direttore generale per l'impiego dispone la cancellazione dall'albo e la revoca definitiva dell'autorizzazione di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 24 giugno 1997, n. 196.

 

          Art. 7.

     1. L'ufficio provvede a comunicare tempestivamente agli interessati, a mezzo telegrafico o con raccomandata, l'autorizzazione all'iscrizione all'albo o il provvedimento negativo e ne dispone, ove vengano meno i requisiti di legge, la cancellazione d'ufficio.