§ 98.1.38598 - Circolare 27 novembre 1997, n. 240 .
Reingegnerizzazione dell'area pensioni. Pagamento degli aumenti dovuti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:27/11/1997
Numero:240

§ 98.1.38598 - Circolare 27 novembre 1997, n. 240 .

Reingegnerizzazione dell'area pensioni. Pagamento degli aumenti dovuti in applicazione delle sentenze della Corte Costituzionale n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni e Direzione centrale tecnologia informatica.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p. c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

1. Premessa

Con circolare n. 149 del 1° luglio 1997 sono state fornite le istruzioni per l'acquisizione dei dati delle pensioni interessate all'applicazione dei benefici delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 della Corte Costituzionale e gli elenchi contenenti le pensioni da ricostituire.

Con messaggi n. 16484 del 11 luglio 1997 (allegato 1) e n. 27045 del 9 ottobre 1997 (allegato 2) sono state rese disponibili, rispettivamente, le procedure di ricostituzione aggiornate per il ricalcolo delle pensioni interessate all'applicazione della sentenza n. 495 del 1993 e per il ricalcolo delle pensioni interessate all'applicazione della sentenza n. 240 del 1994.

Per la gestione degli arretrati relativi ai periodi anteriori al 1° gennaio 1996, da corrispondere con le particolari modalità stabilite dalla legge n. 662 del 1996, è stata realizzata la procedura RIBOT, le cui funzioni sono state messe a disposizione delle Sedi con messaggi n. 18580 del 30 luglio 1997 (allegato 3), n. 25726 del 1° ottobre 1997 (allegato 4) e n. 28742 del 23 ottobre 1997 (allegato 5).

 

 

2. Determinazione dell'importo dovuto in applicazione della legge n. 662 del 1996

Per le pensioni per le quali gli arretrati derivanti dalla procedura di ricostituzione sono stati validati dalle Sedi entro il 5 novembre 1997, la procedura RIBOT ha provveduto al calcolo del dovuto a norma della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificata dal decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79.

In particolare:

- è stata determinata la prima annualità degli arretrati relativi al periodo anteriore al 1° gennaio 1996, pari ad un sesto degli arretrati lordi calcolati dalla procedura di ricostituzione al netto dei recuperi segnalati dalla Sede sia in fase di ricostituzione che con la procedura RIBOT;

- sono stati calcolati gli interessi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1997 sul totale degli arretrati maturati al 31 dicembre 1995, sulla base del tasso annuo di variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertati dall'ISTAT per l'anno precedente. Dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 tali interessi sono stati calcolati al tasso del 5,4%, dal 1° gennaio 1997 al 30 novembre 1997 al tasso del 3,9%.

Dall'annualità così determinata vengono detratti:

- il contributo al SSN nella misura dello 0,9%, a condizione che il pensionato risulti già assoggettato a tale contributo;

- le ritenute IRPEF, calcolate con le modalità previste per gli emolumenti arretrati soggetti a tassazione separata (aliquota media), per gli arretrati di pensione e per la quota di interessi maturati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996 e con le modalità previste per gli emolumenti correnti (aliquota massima relativa all'anno in corso), per la quota di interessi dovuti per il periodo dal 1° gennaio 1997 al 30 novembre 1997. Le ritenute sono state calcolate sull'importo degli arretrati al lordo dei recuperi non deducibili dall'Irpef segnalati dalla Sede sia al momento della ricostituzione che con la procedura RIBOT;

- il contributo associativo sindacale, calcolato con le modalità e alle condizioni previste per la generalità delle ricostituzioni.

 

 

3. Pagamento degli arretrati

3.1 - Pagamento degli arretrati unitamente alla rata di pensione.

Per le pensioni ricostituite su domanda o d'ufficio il pagamento della prima annualità degli arretrati e degli interessi viene effettuato unitamente alla rata di pensione secondo le modalità previste dal nuovo sottosistema "Pagamenti delle pensioni" in corso di progressivo rilascio nell'ambito del progetto di reingegnerizzazione dell'area pensioni.

In tale contesto l'importo netto dei conguagli risultante dai calcoli di cui al punto 2 viene sommato all'importo netto della sesta rata di pensione che viene posta in pagamento con le consuete modalità nel mese di dicembre p.v.

Il pagamento degli arretrati viene effettuato unitamente alla rata di pensione, ma in unica soluzione, qualora l'importo dei conguagli risultante dalla ricostituzione risulti superiore a lire 120.000 complessive, ma l'importo dovuto a seguito delle rettifiche in diminuzione segnalate dalla Sede, risulti inferiore a lire 120.000.

3.2 - Pagamento degli arretrati con Mod P.1/r.

Per le pensioni ricostituite per sentenze di merito passate in giudicato il pagamento degli arretrati viene disposto in unica soluzione, con Mod P.1/r.

Del pari, il pagamento degli arretrati per i periodi anteriori al 1° gennaio 1996, viene disposto in unica soluzione, con Mod P.1/r predisposto dalla procedura di ricostituzione, nel caso in cui l'importo degli arretrati calcolati dalla procedura risulti inferiore a lire 120.000.

 

 

4. Comunicazioni ai pensionati

I Mod. TE08 stampati a seguito della ricostituzione, sui quali è riportato l'importo complessivo degli arretrati, devono essere inviati ai pensionati a cura delle Sedi.

Per le pensioni di cui al punto 3.1, per le quali il pagamento degli arretrati viene effettuato unitamente alla rata di pensione, è in corso di invio ai pensionati interessati, a mezzo POSTEL, apposita comunicazione redatta secondo il facsimile allegato 6, contenente i dati relativi al calcolo della prima annualità di arretrati e degli interessi dovuti a norma della legge n. 662 e successive modificazioni.

 

 

5. Consultazione dei dati di pagamento con la procedura RIBOT

I dati relativi all'importo posto in pagamento sono visualizzabili con la procedura RIBOT.

Sul pannello BOT003, oltre all'importo complessivo degli arretrati al 31 dicembre 1995 e all'importo delle rettifiche acquisite dalla Sede, vengono riportati, per l'annualità calcolata, l'importo del capitale, pari ad un sesto degli arretrati, l'importo degli interessi, il contributo al SSN, le trattenute Irpef, l'importo della quota associativa sindacale, il codice del sindacato, l'importo netto della rata e la data di pagamento della rata stessa.

 

 

6. Rettifica degli arretrati con la procedura RIBOT

Qualora, dopo il pagamento della prima annualità, risultino recuperi da effettuare non segnalati in occasione di tale pagamento, le Sedi possono segnalare gli importi dei recuperi da effettuare, che verranno detratti dal capitale residuo. Tale operazione sarà possibile fino al momento del pagamento dell'ultima annualità.

La procedura RIBOT è disponibile, per il momento, per la sola funzione di consultazione.

 

 

7. Conferma e validazione degli arretrati delle ricostituzioni

Nei prossimi giorni saranno rese nuovamente disponibili le funzioni di conferma e validazione della procedura RIBOT, per consentire alle Sedi di riprendere tali attività.

Come precisato al punto 2.3 della circolare n. 230 del 17 novembre 1997, diramata in pari data con messaggio n. 31901, gli arretrati delle ricostituzioni calcolate dopo il 5 novembre e prima della chiusura delle elaborazioni in competenza 1997 verranno corrisposti dopo il completamento delle operazioni di rinnovo. In proposito si fa riserva di comunicazioni.

Si ricorda che qualora venga rettificata in più o in meno una posizione già confermata e validata, è necessario ripetere le operazioni di conferma e di validazione.

 

 

8. Memorizzazione dei dati nel data base pensioni

Per le pensioni per le quali viene posta in pagamento la prima annualità degli arretrati in applicazione delle sentenze n. 495 e n. 240 vengono memorizzati nel data base centrale i seguenti dati:

Campo del data base 

Contenuto 

GP1AV32 

Codice 1 

GP3GC03 

Incremento dell'imponibile S.S.N.  

GP3GC04 

Incremento del contributo al S.S.N.  

GP3CM01 

Incremento dell'imponibile Irpef relativo all'anno in corso 

GP3CM02 

Incremento dell'imponibile Irpef relativo agli anni precedenti 

GP3CM03 

Incremento delle trattenute Irpef relative sia all'anno in corso che agli anni precedenti 

GP8MD42 

Codice 101 (codice che individua l'importo lordo dell'annualità comprensiva di capitale e di interessi) 

GP8MD43 

Importo lordo dell'annualità comprensiva di capitale e di interessi (in corrispondenza del codice 101 al GP8MD42) 

GP8MD42 

Codice 102 (codice che individua l'importo netto dell'annualità comprensiva di capitale e di interessi) 

GP8MD43 

Importo netto dell'annualità comprensiva di capitale e di interessi (in corrispondenza del codice 102 al GP8MD42) 

GP8MD02 

Importo della cedola comprensivo dell'importo netto dell'annualità 

GP8MD04 

Importo delle trattenute Irpef relative sia all'anno in corso che agli anni precedenti, comprensivo delle trattenute effettuate sull'annualità della sentenza 

GP8MD37 

Importo del contributo al S.S.N. comprensivo delle trattenute effettuate sull'annualità della sentenza 

GP8MD07 

Importo del contributo sindacale comprensivo delle trattenute effettuate sull'annualità della sentenza 

 

 

9. Liste delle pensioni per le quali è stato disposto il pagamento della prima annualità

Sono in corso di predisposizione e saranno trasmesse alle Sedi le liste delle pensioni per le quali è stato disposto il pagamento della prima annualità.

Tali liste contengono, per ogni pensione:

- l'importo complessivo degli arretrati lordi spettanti fino al 31 dicembre 1995;

- l'importo complessivo dei recuperi deducibili dall'Irpef e non, acquisiti con la procedura RIBOT, e la quota dei recuperi acquisita come non deducibile dall'Irpef al momento della ricostituzione;

- l'importo lordo della rata comprensivo della quota capitale e della quota interessi;

- l'importo residuo degli arretrati;

- l'importo di una annualità (quota capitale della rata);

- l'importo degli interessi relativi all'anno 1996;

- l'importo degli interessi relativi all'anno 1997;

- l'importo del contributo al S.S.N. ;

- le ritenute Irpef;

- il contributo sindacale;

- l'importo netto della prima annualità.

 

 

10. Pagamento degli arretrati a favore di eredi di pensionati deceduti

Per il momento non può essere disposto il pagamento di arretrati relativi ai periodi precedenti al 1° gennaio 1996, derivanti dall'applicazione delle sentenze n. 495 e n. 240, a favore degli eredi dei pensionati deceduti dopo il calcolo delle ricostituzioni.

La procedura RIBOT è in corso di implementazione per consentire la gestione dei pagamenti in favore degli eredi.

 

 

11. Contabilizzazione dei recuperi

Al fine della contabilizzazione dei recuperi acquisiti con la procedura RIBOT sono in corso di predisposizione apposite liste per le Sedi. Si fa riserva di comunicazioni in merito.

Il direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato 1

 

 

Allegato 2

 

 

Allegato 3

 

 

Allegato 4

 

 

Allegato 5

 

 

Allegato 6

Pagamento della prima rata degli arretrati e degli interessi relativi all'applicazione delle sentenze n. 495 del 1993 e n. 240 del 1994 per la pensione n. ............... categoria ...............

Gentile Signore/a,

con precedente lettera Le è stato comunicato l'importo degli arretrati maturati al 31 dicembre 1995, a seguito del ricalcolo della sua pensione in applicazione della sentenza in oggetto, da corrispondere in sei annualità. La prima annualità dei predetti arretrati, e gli interessi maturati dal 1° gennaio 1996 al 30 novembre 1997 sull'intero ammontare degli arretrati, Le saranno corrisposti unitamente alla rata di pensione in pagamento a dicembre.

In allegato sono riportati dettagliatamente i dati relativi all'importo degli arretrati al 31 dicembre 1995 nonché all'importo della prima annualità e degli interessi.

Gli uffici dell'I.N. P.S. sono a sua disposizione per ogni ulteriore informazione o chiarimento.

Il direttore generale

 

 

 

 

 

Pensione n.  

 

categoria 

 

 

 

 

 

QUADRO A - CALCOLO DEGLI ARRETRATI 

 

 

 

 

Arretrati lordi al 31 dicembre 1995 

lire 

16.000.000 

Importo di una annualità 

lire 

2.666.665 

Importo degli interessi 

lire 

1.488.000 

(vedere Quadro B) 

 

 

Contributo al SSN 

lire 

5.140 

Ritenute Irpef 

lire 

800.000 

Contributo associativo al Sindacato 

lire 

13.335 

Importo netto della prima annualità e degli interessi 

lire 

3.283.190 

 

 

 

QUADRO B - CALCOLO INTERESSI 

 

 

 

Importo arretrati al 31 dicembre 1995 

lire 

16.000.000 

Interessi maturati dal 1° gennaio 1996 al 31 dicembre 1996, al tasso  

 

 

del 5,4%, per n. 365 giorni 

lire 

864.000 

Interessi maturati dal 1° gennaio 1997 al 30 novembre 1997, al  

 

 

tasso del 3,9%, per n. 334 giorni 

lire 

624.000 

Importo complessivo degli interessi 

lire 

1.488.000