§ 98.1.39366 - Circolare 12 maggio 1998, n. 123/E .
Decreto ministeriale 4 febbraio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998, concernente l'introduzione [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:12/05/1998
Numero:123

§ 98.1.39366 - Circolare 12 maggio 1998, n. 123/E .

Decreto ministeriale 4 febbraio 1998, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 35 del 12 febbraio 1998, concernente l'introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745 e successive modificazioni, nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta, nonché l'approvazione dello schema di certificazione degli utili corrisposti, delle eventuali ritenute operate e dell'eventuale credito d'imposta - Chiarimenti ed istruzioni.

 

Emanata dal Ministero delle finanze.

 

1. Premessa.

Com'è noto, l'articolo 2 del decreto ministeriale 20 settembre 1997, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 26 settembre 1997, ha previsto, per le comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, (esercizio dei "diritti sociali" relativi al pagamento di utili o al deposito di azioni ai fini dell'intervento in assemblea ordinaria) il cui presupposto sorge a decorrere dall'1° gennaio 1998, l'obbligo della trasmissione dei dati mediante collegamento telematico o supporto magnetico; nell'ultimo comma dello stesso articolo viene altresì previsto che con successivo decreto ministeriale saranno stabilite le specifiche tecniche e le relative modalità di attuazione del collegamento telematico, le specifiche tecniche per la segnalazione delle posizioni riscontrate irregolari nonché le specifiche tecniche e il modello di accompagnamento dei supporti magnetici.

Successivamente all'emanazione del sopracitato decreto è intervenuta però l'emanazione dell'articolo 12, comma 13, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2/L alla G.U. n. 2 del 3 gennaio 1998, il quale ha previsto che con uno o più decreti, da emanarsi a partire dalla suddetta data di pubblicazione, possono essere stabilite nuove modalità per l'effettuazione delle comunicazioni di cui alla legge n. 1745 del 1962, con possibilità di introdurre l'obbligo di effettuare le stesse nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta.

Seguendo la strada, da tempo intrapresa, di procedere, ove possibile, alla semplificazione del sistema tributario, si è ritenuto che tale opportunità offerta dal Legislatore andasse prontamente colta ed è stato pertanto emanato il decreto di cui in oggetto.

 

 

2. Vantaggi del nuovo sistema di effettuazione delle comunicazioni.

In effetti, l'introduzione dell'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui trattasi nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta comporta, in termini di semplificazione, i seguenti vantaggi:

- vengono ad essere canalizzati su un unico modello (dichiarazione dei sostituti d'imposta, effettuata sul relativo modello o sul modello di dichiarazione unificata annuale o in via telematica, secondo le indicazioni di cui all'articolo 12 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, così come sostituito dall'articolo 7 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, pubblicato sulla G.U. n. 174 del 28 luglio 1997) tutti i dati e notizie in materia di distribuzione di utili, da qualunque soggetto distribuiti. Scompare, quindi, la disciplina del doppio binario cui sottostavano gli utili derivanti dalla partecipazione in società soggette all'imposta sul reddito delle persone giuridiche, disciplina secondo cui gli utili distribuiti da società il cui capitale è rappresentato da azioni dovevano essere comunicati tramite i modelli R.A.D. (originariamente tramite i modelli R.A.D. 1/2, 3/4, 5/6, 7/8 e 9/10 e, dopo l'emanazione del decreto ministeriale 23 settembre 1993, tramite i modelli R.A.D. A e R.A.D. B, mentre gli utili distribuiti da società il cui capitale è rappresentato da quote dovevano essere comunicati utilizzando l'elenco allegato al quadro G della dichiarazione dei sostituti d'imposta modello 770;

- vengono ad essere canalizzate presso un unico tipo di ufficio dell'Amministrazione Finanziaria tutti i dati e le notizie in materia di distribuzione di utili (su azioni o su quote) o di semplici possessi azionari; cessa, infatti, per le operazioni (pagamento di utili o deposito di azioni) eseguite dal 1° gennaio 1998 la competenza dello Schedario Generale dei Titoli Azionari (unica sede in Roma, Piazza Marconi 14/d) e viene attribuita la competenza in via generale unicamente all'ufficio tributario competente alla ricezione della dichiarazione dei sostituti d'imposta;

- vengono ad essere unificati i termini di presentazione delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, e i termini di presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta. Scompare, infatti, sia il termine previsto dall'articolo 7 della legge n. 1745 del 1962 (15 febbraio di ciascun anno per le comunicazioni relative agli utili distribuiti nell'anno solare precedente o, in assenza di distribuzione, ai titoli che sono stati depositati ai fini dell'assemblea ordinaria di bilancio), sia il termine previsto, nei casi di riporto successivo, dall'articolo 8, comma 4, secondo periodo, della citata legge (60 giorni dalla data in cui la società ha posto in pagamento gli utili, termine già così modificato dall'articolo 5, comma 24, del decreto legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito nella legge 28 febbraio 1983, n. 53.) I suddetti termini vengono ad essere spostati in avanti e vengono a coincidere con quelli previsti per la presentazione della dichiarazione dei sostituti d'imposta dall'articolo 9, commi 3 e 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, così come modificato dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 (tra il 1 e il 30 aprile di ciascun anno per i sostituti non tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale; entro il 31 maggio per i sostituti tenuti alla presentazione della dichiarazione in via telematica; tra il 1 maggio e il 30 giugno di ciascun anno per i sostituti persone fisiche - vedi agenti di cambio - o società o associazioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, tenuti alla presentazione della dichiarazione unificata annuale).

 

 

3. Soggetti obbligati alla comunicazione.

Nell'articolo 1 del decreto in oggetto viene pertanto previsto che i soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, il cui presupposto sorge a decorrere dall' 1° gennaio 1998, effettuano le stesse nel modello di dichiarazione del sostituto d'imposta:

Tra i soggetti istituzionalmente tenuti all'obbligo delle comunicazioni (società il cui capitale è rappresentato da azioni, loro casse incaricate, società fiduciarie, imprese di investimento di cui al decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, agenti di cambio e in genere ogni soggetto che corrisponde utili derivanti da titoli azionari oppure le società emittenti che, in assenza di distribuzione di utili, ricevono in deposito le azioni ai fini dell'intervento in assemblea ordinaria di bilancio) è stato recentemente aggiunto (articolo 27-ter, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, inserito dall'articolo 12, comma 5, del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, pubblicato sul supplemento ordinario n. 2/L alla Gazzetta Ufficiale n. 2 del 3 gennaio 1998, disposizione che ai sensi del comma 6 si applica con riferimento agli utili di cui è deliberata la distribuzione dall'1 gennaio 1998) anche il rappresentante fiscale in Italia degli intermediari non residenti aderenti al sistema Monte Titoli e degli intermediari non residenti che aderiscono a sistemi esteri di deposito accentrato aderenti al sistema Monte Titoli.

Tale rappresentante, che per espressa previsione deve essere una banca o una società di intermediazione mobiliare residente ovvero una stabile organizzazione in Italia di banche o di imprese investimento non residenti, è nominato dagli stessi intermediari non residenti e risponde, nell'adempimento dei propri compiti, negli stessi termini e con le stesse modalità previste per i soggetti residenti presso i quali sono depositati i titoli.

È appena il caso di evidenziare che la dichiarazione del sostituto d'imposta su cui devono essere effettuate le comunicazioni di cui alla legge n. 1745 del 1962 è quella del soggetto "tenuto all'obbligo" delle comunicazioni stesse, soggetto che coincide con la società emittente solo nel caso in cui essa abbia gestito direttamente le operazioni di pagamento degli utili o di deposito di azioni. Il decreto in esame non ha, infatti, operato alcun travaso di obblighi tributari da un soggetto all'altro: gli stessi soggetti che prima effettuavano le comunicazioni sui modelli R.A.D. ora effettuano le comunicazioni sulla dichiarazione dei sostituti d'imposta.

 

 

4. Adempimenti dei soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni.

In attesa della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del decreto di approvazione del modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta (pubblicazione che avverrà, ai sensi dell'artico 8, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, entro il 31 ottobre 1998), i soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni devono acquisire e conservare i seguenti dati e notizie:

a) i dati e le notizie già previsti dai modelli R.A.D. B, approvati con decreto ministeriale 23 settembre 1993 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 238 del 9 ottobre 1993;

b) i dati e le notizie previsti dall' articolo 105, comma 7, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come sostituito dall'articolo 2, comma 1, n. 10, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467, pubblicato sul supplemento ordinario n. 3/L alla Gazzetta Ufficiale n. 3 del 5 gennaio 1998, e precisamente:

- gli utili distribuiti per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta limitato di cui agli articoli 11, comma 3-bis, e 94, comma 1-bis, articoli entrambi aggiunti dall'articolo 2, comma 1, nn. 2 e 6, del decreto legislativo sopracitato;

- gli utili distribuiti per i quali non è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta di cui all'articolo 14 del suddetto Testo Unico, così come sostituito dall'articolo 2, comma 1, n. 3, del decreto legislativo sopracitato.

Per quanto riguarda i dati relativi al credito d'imposta, si osserva che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del suddetto D.Lgs. n. 467 del 1997, l'indicazione del credito d'imposta nella dichiarazione dei sostituti d'imposta riguarderà la distribuzione degli utili di esercizio, delle riserve e degli altri fondi deliberata a decorrere dal secondo esercizio successivo a quello in corso al 31 dicembre 1996; pertanto, per i soggetti il cui esercizio coincide con l'anno solare, tale adempimento riguarda le distribuzioni deliberate dall'1° gennaio 1998.

Al riguardo si sottolinea la necessità che l'adempimento di cui sopra venga correttamente osservato, attesoché, nei casi di omessa indicazione dei dati relativi al credito d'imposta, il comma 8 del nuovo articolo 105 del Testo Unico prevede l'applicabilità della sanzione di cui all'articolo 14, comma 1, della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, sanzione che viene a raddoppiarsi qualora siano attribuiti ai soci o partecipanti crediti d'imposta inesistenti o più vantaggiosi.

Considerando però che la prima eventuale ipotesi di violazione (omessa o tardiva comunicazione degli utili e/o del relativo credito d'imposta) non potrà che verificarsi nel corso del 1999 (anno in cui verrà a scadere il termine per la presentazione della prima dichiarazione dei sostituti d'imposta in cui verrà effettuata la comunicazione di cui alla legge n. 1745 del 1962), per la determinazione e quantificazione della sanzione effettivamente irrogabile occorrerà comunque riportarsi alle nuove disposizioni concernenti le sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette e le sanzioni amministrative per le violazioni di norme tributarie introdotte con D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471 e D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, pubblicati sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 5 dell'8 gennaio 1998.

Anche se non espressamente previsto da alcuna disposizione, i soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, dovranno inoltre aver cura di acquisire e conservare i dati relativi:

- agli utili distribuiti per i quali è attribuito ai soci o partecipanti il credito d'imposta nella misura piena del 58,73% degli utili, nei limiti in cui esso trova copertura nell'ammontare delle imposte di cui alle lettere a) e b) del comma 1 dell'articolo 105;

- agli utili distribuiti per i quali è attribuito ai soci o partecipanti un credito d'imposta, pieno o limitato, in misura diversa da quella piena o limitata di cui ai punti precedenti: ciò può accadere, ad esempio, per gli utili la cui distribuzione è stata deliberata prima dell'1° gennaio 1998 ma il cui effettivo pagamento è avvenuto successivamente a tale data.

 

 

5. Oggetto e decorrenza delle nuove disposizioni.

Come già detto, le disposizioni di cui all'articolo 1 del decreto in esame si applicano alle comunicazioni relative ai diritti sociali esercitati dall'1° gennaio 1998, vale a dire:

a) alle comunicazioni riguardanti i soci che hanno percepito utili dall'1° gennaio 1998, anche se gli stessi furono deliberati antecedentemente a tale data.

Ai sensi dell'articolo 27, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal sopracitato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, nessun obbligo di comunicazione/dichiarazione riguarda gli utili corrisposti a soggetti residenti e assoggettati alla ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o all'imposta sostitutiva sul risultato di gestione (articoli 7 e 8 del citato decreto legislativo). Detto obbligo invece sussiste per gli utili assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta corrisposti a soggetti non residenti. E ad analoga conclusione si deve pervenire per quanto riguarda gli utili assoggettati all'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi di cui al sopracitato articolo 27-ter, commi da 1 a 7, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 (non debenza della comunicazione/dichiarazione se gli utili sono corrisposti a soggetti residenti, debenza se sono corrisposti a soggetti non residenti); ciò in quanto il comma 1 afferma che l'imposta sostitutiva si applica "alle medesime condizioni" previste dall'articolo 27 del D.P.R. n. 600 del 1973.

Anche se il decreto prevede l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui alla legge n. 1745 del 1962 sulla dichiarazione dei "sostituti d'imposta", c'è da rilevare che l'obbligo sussiste anche nel caso in cui la ritenuta non sia stata operata in quanto gli utili sono stati corrisposti a persone fisiche residenti che possiedono partecipazioni rappresentate da azioni nominative o da quote ovvero siano socie di banche popolari cooperative (articolo 27, comma 5, del decreto n. 600 del 1973, come sostituito dal citato decreto legislativo n. 461) o anche socie di cooperative diverse dalle banche popolari, qualora ne facciano richiesta all'atto della riscossione degli utili ovvero non attestino di avere il possesso dei presupposti per l'applicazione della ritenuta a titolo d'imposta.

Si ricorda che ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del sopracitato decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, le disposizioni dell'articolo 12 (tra cui è compresa anche la nuova formulazione dell'articolo 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600) si applicano agli utili di cui è deliberata la distribuzione a partire dall'1° luglio 1998.

b) in alternativa alle comunicazioni di cui al punto precedente (cioè in assenza di distribuzione di utili), alle comunicazioni riguardanti i soci che, dall'1° gennaio 1998, hanno depositato azioni al fine della partecipazione all'assemblea ordinaria di bilancio. In tal caso nella dichiarazione dei sostituti d'imposta occorrerà indicare (come del resto avveniva sui vecchi modelli R.A.D. B), oltre agli estremi identificativi dei soci, solamente il numero delle azioni posseduto da ciascun di essi alla data di deposito.

L'uso della locuzione "in alternativa" sta a significare che nel caso in cui nel corso dello stesso anno la società emittente abbia sia tenuto una assemblea ordinaria di bilancio sia effettuato una distribuzione di utili, la comunicazione di cui alla legge n. 1745 del 1962 che la stessa società (o il soggetto cui essa ha conferito l'incarico di pagare gli utili) dovrà effettuare sulla dichiarazione dei sostituti d'imposta riguarderà solamente la suddetta distribuzione di utili.

Nessun obbligo di comunicazione/dichiarazione incombe ai soggetti che nel corso dell'anno solare precedente abbiano solamente deliberato una distribuzione di utili a cui però non ha fatto seguito alcun effettivo pagamento.

 

 

6. Abrogazione dell'articolo 2 del decreto ministeriale 20 settembre 1997.

Per effetto dell'introduzione delle nuove disposizioni che prevedono che le comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, devono essere effettuate sul modello di dichiarazione dei sostituti d'imposta, vengono a cadere tutte le disposizioni contrastanti con tale previsione contenute nell'articolo 2 del decreto ministeriale 20 settembre 1997 che viene pertanto ad essere espressamente abrogato.

Per quanto riguarda il periodo che va dall' 1° gennaio 1998 (data di decorrenza delle nuove disposizioni prevista dal decreto in esame) al 12 febbraio 1998 (data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dello stesso decreto), non è stata ravvisata alcuna necessità di introdurre una disposizione che regoli gli effetti eventualmente prodottisi durante tale periodo, attesoché nessuna comunicazione può nel frattempo essere stata effettuata in quanto, per ciò che si è detto, non sono mai state emanate le specifiche tecniche già previste dall'abrogato articolo 2 del decreto ministeriale 20 settembre 1997.

 

 

7. Cessazione della validità dei modelli RAD A e RAD B.

Per effetto delle nuove disposizioni che prevedono l'effettuazione delle comunicazioni nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, risulta ovvio che i modelli R.A.D. A e R.A.D. B approvati con decreto ministeriale 23 settembre 1993 (trasmessi su supporto cartaceo oppure su supporto magnetico) non dovranno essere più utilizzati per le comunicazioni di cui alla legge n. 1745 del 1962 il cui presupposto sorge a decorrere dall'1° gennaio 1998.

Le ultime comunicazioni allo Schedario Generale dei Titoli Azionari effettuate tramite i modelli R.A.D. A e R.A.D. B (su supporto cartaceo o su supporto magnetico) sono pertanto quelle già effettuate entro il 15 febbraio 1998 (termine prorogato al 16 febbraio 1998 in quanto il 15 era festivo) e riferentesi alle operazioni (pagamento di utili o deposito di azioni) eseguite nel corso dell'anno 1997.

Lo Schedario Generale dei Titoli Azionari, pertanto, provvederà tempestivamente a restituire ai mittenti, al fine della necessaria riproposizione nella dichiarazione dei sostituti d'imposta, tutte le comunicazioni di cui alla legge 29 dicembre 1962, n. 1745, relative a diritti sociali (pagamento utili o deposito di azioni) esercitati dall'1° gennaio 1998 che eventualmente ancora dovessero erroneamente pervenire sui suddetti modelli cartacei o magnetici: avvertendo sin d'ora che per dette erronee comunicazioni, ove non riproposte nelle modalità suddette, si configurerà la fattispecie di omessa comunicazione ora sanzionata dall'articolo 2 del citato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.

 

 

8. Schema generale di certificazione degli utili distribuiti.

Nell'articolo 2 del decreto ministeriale in esame viene poi approvato uno schema generale di certificazione degli utili distribuiti dall'1° gennaio 1998.

Occorre subito porre in evidenza che lo schema proposto è generale in quanto si riferisce agli utili da qualunque soggetto corrisposti. Detto schema, che viene rilasciato ad uso del percettore ai sensi dell'articolo 7-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, come sostituito dal decreto legislativo 2 settembre 1997, n. 314, viene pertanto a sostituire:

a) la certificazione indicata nel secondo periodo del comma 2 del sopracitato articolo 7-bis, cioè la copia della comunicazione prevista dagli articoli 7, 8, 9 e 11 della legge 29 dicembre 1962, n. 1745, rilasciata per certificare la distribuzione di utili da parte delle società il cui capitale è rappresentato da azioni (cioè, in pratica, la copia del modello R.A.D. B);

b) la certificazione, in forma libera, rilasciata per certificare la distribuzione di utili da parte delle società il cui capitale è rappresentato da quote.

In linea di massima i soggetti tenuti all'obbligo delle comunicazioni che corrispondono utili a soggetti residenti devono rilasciare agli stessi la suddetta certificazione negli stessi casi in cui sussista l'obbligo della comunicazione (cfr. precedente punto 5, lettera a); vi è cioè una sostanziale coincidenza tra le fattispecie di utili, corrisposti a residenti, per le quali è previsto l'obbligo della comunicazione/dichiarazione e le fattispecie di utili, corrisposti a residenti, per le quali è previsto l'obbligo della certificazione.

Per la prima volta il certificato riguardante gli utili comprende alcuni campi dedicati all'evidenziazione dell'ammontare degli utili su cui spetta il credito d'imposta di cui all'articolo14, comma 1, del Testo Unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, come modificato dall'articolo 2, comma 1, n. 3 , del sopracitato decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467.

Detto credito, come si evince dallo schema:

- spetta nella misura piena del 58,73% degli utili (campo 7);

- spetta nella misura limitata di cui agli articoli 11, comma 3-bis e 94, comma 1-bis, del suddetto Testo Unico (campo 8);

- non spetta (campo 9).

C'è inoltre da rilevare che lo schema di certificazione contiene anche un campo, contrassegnato con il n. 10, denominato "Altri dati utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi". Trattasi di un campo a disposizione che può accogliere dati relativi a fattispecie esistenti, ma marginali, non contemplate negli altri campi dello schema (ad esempio, in questo campo dovrà essere indicato l'ammontare degli utili pagati dopo l'1° gennaio 1998 ma deliberati e messi in pagamento antecedentemente a tale data, utili su cui spetta il credito d'imposta nelle misure precedenti le modifiche apportate con il decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 467), oppure nuovi dati il cui inserimento in dichiarazione il legislatore dovesse eventualmente prevedere in futuro.

Lo spazio successivo al campo 10 (annotazioni) è a disposizione dei soggetti che rilasciano il certificato per eventuali comunicazioni ai percettori.

Poiché dall'1° gennaio 1999 inizierà gradualmente a decorrere il periodo transitorio per l'introduzione della moneta unica europea (il regime definitivo è previsto per l'1° luglio 2002, data dalla quale essa sostituirà completamente la lira), il certificato contiene, da ultimo, una casella che dovrà essere barrata solamente quando gli importi dei righi 2-3-5-6-7-8-9-10 sono espressi in euro (rimane ovviamente interdetta l'indicazione di parte degli importi in lire e parte degli importi in euro.)

Nel caso in cui la stessa partita di azioni sia cointestata a due o più soggetti, si dovrà procedere nel seguente modo:

- il campo "Percettore degli utili" dovrà contenere i dati del primo cointestatario; di seguito verrà inserito un altro campo "Percettore degli utili" contenente i dati del secondo cointestatario e così via, eventualmente, per altri contestatari;

- il campo "Dati relativi agli utili distribuiti" sarà invece unico e raggrupperà i dati complessivi dei contestatari;

- nel campo "Altri dati utili per la compilazione della dichiarazione dei redditi" dovrà essere evidenziata per ciascun contestatario la relativa percentuale di partecipazione agli utili.

Il certificato deve essere rilasciato entro il mese di febbraio di ciascun anno per attestare gli utili corrisposti a residenti nel corso dell'anno precedente; la prima scadenza per il rilascio è perciò quella del 28 febbraio 1999 per attestare gli utili corrisposti a soggetti residenti dall'1° gennaio 1998 al 31 dicembre 1998.

Tutti i dati previsti nello schema di certificazione dovranno essere esposti nella sequenza in esso prevista e con la esatta indicazione del numero progressivo e della denominazione del campo. Essi potranno essere esposti su certificazioni di qualunque dimensione e le certificazioni potranno essere incorporate in altri documenti che il soggetto sia obbligato, sulla base di altre disposizioni, a consegnare. È ammessa la sottoscrizione del certificato anche mediante sistemi di elaborazione automatica.

I soggetti che nel periodo che va dall'1° gennaio 1998 alla data di entrata in vigore del decreto avessero eventualmente rilasciato una certificazione degli utili distribuiti in forma diversa da quella indicata nello stesso decreto (ad esempio avessero rilasciato la copia del modello R.A.D. B) dovranno rinnovare la stessa su certificazione redatta sulla base dello schema allegato e provvedere alla sua riconsegna al percettore.