§ 98.1.38930 - Circolare 5 febbraio 1998, n. 31 .
Nuovi importi dei contributi dovuti dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i pescatori della [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:05/02/1998
Numero:31

§ 98.1.38930 - Circolare 5 febbraio 1998, n. 31 .

Nuovi importi dei contributi dovuti dal 1° gennaio 1998 per i lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari, per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne e per gli apprendisti.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale contributi.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei  

 

rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale e  

 

primari medico legali 

e, p.c.: 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del consiglio di  

 

indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

I valori riportati nelle allegate tabelle sono stati determinati sulla base:

- della variazione percentuale del valore medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati registrato nel 1997 rispetto al 1996 pari all'1,7%;

- dell'ammontare delle aliquote contributive vigenti all'1° gennaio 1998;

- dell'applicazione delle disposizioni previste dal decreto legislativo n. 446 del 15 dicembre 1997 che, per effetto dell'introduzione dell'IRAP, ha abolito dall'1 gennaio 1998 i contributi per il SSN, il contributo addizionale pensionati dello 0,20% e la quota del contributo TBC dell'1,66%, fatti salvi i casi previsti al comma 2 dell'art. 36 del decreto legislativo n. 446 del 1997 (circolare n. 1 del 5 gennaio 1998 della Direzione centrale contributi).

 

 

I - Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari

In relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita calcolato dall'ISTAT nella misura dell'1,7%, si riportano di seguito gli importi dei contributi orari dovuti dai datori di lavoro per il personale domestico, dall'1 gennaio 1998.

 

Retribuzione effettiva oraria quota 

Retribuzione convenzionale oraria 

Contributo comprensivo quota CUAF 

Contributo senza quota CUAF 

fino a L. 

 

 

 

10.910 

9.690 

2.233 (458) 

1.797 (458) 

da L. 10.911 a L. 

 

 

 

13.330 

10.910 

2.514 (515) 

2.023 (515) 

oltre L. 

 

 

 

13.330 

13.330 

3.071 (629) 

2.472 (629) 

orario sup. a 

 

 

 

24 h sett. 

7.040 

1.622 (332) 

1.305 (332) 

 

La cifra fra parentesi è la quota a carico del lavoratore (all. 1). 

La tabella dei coefficienti di ripartizione è in all. 3. 

 

 

II - Lavoratori addetti ai servizi domestici e familiari extra comunitari

Come è noto, l'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943 [1] prevede a carico dei lavoratori extra comunitari un contributo aggiuntivo dello 0,50%.

Considerato che per i lavoratori domestici sono stabilite fasce di retribuzioni convenzionali, è su tali fasce che viene calcolato il suddetto contributo dello 0,50%.

Pertanto, gli importi dei contributi orari dovuti dall'1 gennaio 1998 dai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze personale domestico extra comunitario sono quelli indicati nel prospetto che segue.

 

Retribuzione effettiva oraria 

Retribuzione convenzionale oraria 

Contributo comprensivo quota CUAF 

Contributo senza quota CUAF 

fino a L. 

 

 

 

10.910 

9.690 

2.281 (506) 

1.845 (506) 

da L. 10.911 a L. 

 

 

 

13.330 

10.910 

2.514 (515) 

2.023 (515) 

oltre L. 

 

 

 

13.330 

13.330 

3.138 (696) 

2.539 (696) 

orario sup. a 

 

 

 

24 h sett. 

7.040 

1.657 (367) 

1.340 (367) 

 

La cifra fra parentesi è la quota a carico del lavoratore (all. 2). 

La tabella dei coefficienti di ripartizione è in all. 4. 

 

__________ 

[1] V. "Atti Ufficiali 1987", pag. 4. 

 

 

III - Pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne

Considerato l'aumento medio del costo della vita, la misura giornaliera del salario medio convenzionale per i pescatori soggetti alla legge 13 marzo 1958, n. 250 di L. 36.800 (36.180 × 1,017 = 36.795 con arrotondamento alle 10 lire per eccesso); pertanto la retribuzione convenzionale mensile per i lavoratori in questione è stabilita, a decorrere dall'1° gennaio 1998, nella misura di L. 920.000 (tale misura si ottiene dal prodotto di L. 6.800 × 25 gg.).

Su tale retribuzione, quindi, devono essere calcolati, per il 1998, anche i contributi per i pescatori associati in cooperative.

Per i pescatori autonomi l'importo complessivo del contributo mensile per l'anno 1998 di L. 103.776 (di cui FPLD: base L. 1012, adeguamento L. 98.440; asili nido L. 920; TBC: gestione tbc L. 1.932; EX ENAOLI: base L. 92, integrativo L. 1.380) (all. 5, 6 e 7).

 

 

IV - Apprendisti

Per quanto concerne i nuovi importi dei contributi fissi dovuti per gli apprendisti con decorrenza 1 gennaio 1998, si fa rinvio alle disposizioni di cui alla circolare n. 21 del 30 gennaio 1998 della Direzione centrale contributi.

Per il prospetto analitico vedere allegato 8.

Naturalmente, per gli apprendisti dipendenti da aziende artigiane i contributi, salvo il contributo di 32, dovuto per l'assicurazione maternità, restano a carico delle Regioni, ai sensi dell'art. 16 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 [1], ad eccezione di tre Regioni a statuto speciale [2], per le quali l'onere contributivo resta a carico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.

__________

[1] V. "Atti Ufficiali 1978", pag. 2348.

[2] Val d'Aosta, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia.

Il direttore generale

Trizzino