§ 98.1.27051 - Legge 8 agosto 1996, n. 417.
Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico [...]


Settore:Normativa nazionale
Data:08/08/1996
Numero:417


Sommario
Art. 1.      1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997


§ 98.1.27051 - Legge 8 agosto 1996, n. 417.

Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, recante riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare.

(G.U. 12 agosto 1996, n. 188)

 

     Art. 1.

     1. I termini per l'esercizio delle deleghe normative conferite al Governo dalla legge 8 agosto 1995, n. 335, sono differiti al 30 aprile 1997.

     2. Il termine per l'esercizio della delega conferita dall'articolo 3, comma 21, della citata legge n. 335 del 1995 è differito al 31 marzo 2000 [1].


[1] Comma così modificato dall'art. 59 della L. 27 dicembre 1997, n. 449.