§ 98.1.38327 - Circolare 18 settembre 1997, n. 193 .
Contribuzione marittima. Questioni connesse all'applicazione della legge 26 luglio 1984, n. 413.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/09/1997
Numero:193

§ 98.1.38327 - Circolare 18 settembre 1997, n. 193 .

Contribuzione marittima. Questioni connesse all'applicazione della legge 26 luglio 1984, n. 413.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

periferici dei rami professionali 

 

Al Coordinatore generale medico legale 

 

e primari medico legali 

e, p.c. 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio 

 

di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori 

 

di fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Parte A

Dati necessari per la trattazione delle pratiche che vertono in materia di contribuzione marittima.

Per la trattazione delle pratiche che vertono in materia di contribuzione marittima, afferente il regime della legge n. 413 del 1984 v. Circolare n. 56 del 22 marzo 1988, è necessario che le SAP o gli interessati comunichino gli estremi della nave tipo, nome, attività, numero di iscrizione nelle matricole delle navi maggiori o nei registri R.N. M. e G. - R.N. D. - R.I.D., ufficio marittimo di iscrizione per la nave minore occorre specificare altresì le tonnellate stazza lorda TSL, e la potenza dell'apparato motore espressa in cavalli asse C.A. o in cavalli indicati C.I. per la nave da diporto occorre indicare il dato TSL per l'imbarcazione da diporto occorre fornire i dati TSL e la potenza dell'apparato motore espressa in cavalli vapore C.V. Per i galleggianti occorre specificare se siano adibiti al servizio del porto o della rada ovvero al servizio di pilotaggio e se siano muniti comunque di un mezzo di propulsione proprio.

I dati sopra evidenziati sono necessari ai fini dell'individuazione della nave ai sensi dell'art. 5 della legge n. 413 del 1984 nonché per la determinazione, nel caso di navi da pesca minori, cioè iscritte nei R.N. M. e G., dell'obbligo di iscrizione al regime della legge n. 250 del 1958 v. art. 1, comma 3, della legge n. 250 del 1958 e art. 6, lett. d), della legge n. 413 del 1984.

A tali elementi concernenti la nave si aggiungono quelli relativi al documento di bordo in carico alla nave nel periodo contributivo preso a riferimento.

Tali documenti sono il ruolo di equipaggio, per la nave maggiore, il ruolino di equipaggio, per la nave minore e per il galleggiante, l'elenco dell'equipaggio, per le navi e le imbarcazioni da diporto.

Ovviamente, occorre sempre indicare la SAP che ha in carico la contribuzione afferente gli equipaggi della nave, specie in sede di ricorso o nella proposizione di quesiti, da parte delle aziende armatoriali o delle organizzazioni sindacali di categoria ovvero delle SAP stesse.

Tale segnalazione e necessaria in quanto le procedure in atto ai fini della contribuzione nel regime dell'AGO - IVS comune, cui sono iscritti i marittimi, non prevedono la costituzione e gestione di un apposito archivio navi, da affiancare a quello delle aziende, ne è possibile sopperire a tale esigenza con la sola consultazione del registro italiano navale Rina, poiché non tutte le navi risultano classificate da tale ente.

 

 

Parte B

Cenni sulla forma del contratto di arruolamento.

L'art. 328 C.N. , la cui rubrica recita forma del contratto, dispone al comma 1 che il contratto di arruolamento dei marittimi deve, a pena di nullità, essere fatto per atto pubblico, ricevuto nella Repubblica, dall'autorità marittima, e, all'estero, dall'autorità consolare.

Lo stesso articolo dispone al secondo comma che il contratto deve, parimenti a pena di nullità, essere dalle autorità predette annotato sul ruolo di equipaggio o sulla licenza.

Al terzo comma, l'art. 328 C.N. dispone altresì che prima della sottoscrizione, il contratto deve essere letto e spiegato al marittimo l'adempimento di tale formalità si deve far constare nel contratto stesso.

Il successivo art. 329 C.N. detta disposizioni sulla stipulazione del contratto in località estera dove non sia autorità consolare.

L'art. 330 C.N. , la cui rubrica recita deroga alle disposizioni precedenti, prevede al comma 1 che il contratto di arruolamento per le navi minori di stazza lorda non superiore alle cinque tonnellate può essere fatto verbalmente.

Al comma 2, l'art. 330 C.N. rinvia alla norme contenute nel regolamento di attuazione del codice stesso navigazione marittima, per quanto attiene l'annotazione dei predetti contratti sulla licenza , ora ruolino di equipaggio.

Le norme in parola sono quelle dettate dall'art. 357 del regolamento citato, che valgono sia per le annotazioni sul ruolo di equipaggio che per quelle da apporre sul ruolino di equipaggio, anche nel caso di contratto verbale ex art. 330 C.N.

Il D.L. 30 settembre 1994, n. 564 in G.U. n. 230 dell'1 ottobre 1994, convertito, con modificazioni, in legge 30 novembre 1994, n. 656 in G.U. n. 280 del 30.11.1994, all'art. 2 undesimo, comma 2, ha disposto che, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, i contratti di arruolamento del personale imbarcato su navi che esercitano la pesca marittima, assegnate, ai sensi dell'art. 8 del regolamento per l'esecuzione della legge n. 963 del 1965, di cui al D.P.R. n. 1639 del 1968, alle categorie di navi destinate alla pesca professionale, sono esenti dalle imposte di bollo e di registro, ancorché, per disposizioni di legge, gli stessi contratti di arruolamento siano soggetti a registrazione e redatti in forma pubblica.

Il dettato della predetta norma ha effetto dal 17 novembre 1994, ai sensi dell'art. 2-quattordecies della citata legge di conversione n. 656 del 1994.

 

 

Parte C

Contribuzioni del settore marittimo ed efficacia delle registrazioni apposte degli uffici marittimi o consolari sulle carte di bordo delle navi ruolo di equipaggio, ruolino di equipaggio ed elenco dell'equipaggio.

Al fine di una migliore comprensione della portata delle attuali disposizioni della legge n. 413 del 1984 v. Circolare n. 56 del 22 marzo 1988, torna utile richiamare, anzitutto, l'ordinamento sulla Cassa nazionale per la previdenza marinara, rispetto al quale le disposizioni stesse si presentano, per alcuni aspetti, in posizione di continuità, dettata dalle esigenze di gestione delle contribuzioni afferenti l'azienda marittima.

C.1 - Cenni sulla riscossione dei contributi in regime di gestione marittimi della soppressa

Cassa nazionale per la previdenza marinara.

Le contribuzioni dovute alla gestione marittimi della soppressa Cassa nazionale per la previdenza marinara venivano riscosse con particolari procedure v. Lettera Circolare n. 131 - 1543 P.M. del 2 aprile 1973, sotto l'allegato 1 della Circolare n. 1546 P.M. del 17 aprile 1973.

Dette procedure prevedevano l'emissione da parte della Cassa di ordini di pagamento trimestrali di deconto provvisorio, il cui ammontare veniva determinato sulla base della tabella di armamento o composizione media dell'equipaggio di ciascuna nave, con accertamento, in via definitiva, dei contributi dovuti dalle aziende, per tutto il periodo di validità del ruolo di equipaggio, ritirato e sostituito dalla competente autorità marittima, di regola ogni tre anni dalla data di rilascio, ai sensi dell'art. 354 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione marittima.

In tale occasione, la Cassa provvedeva all'accertamento e alla quantificazione dei contributi dovuti da ciascun armatore, sulla base delle effettive giornate di imbarco e delle qualifiche registrate sul ruolo di equipaggio e procedeva, quindi, alle operazioni di conguaglio tra l'importo complessivo dei contributi accertati e quelli versati in via provvisoria, notificando all'interessato un ordine di pagamento, di deconto definitivo, per l'ulteriore saldo a debito dell'armatore, ovvero a liquidando al medesimo l'eventuale credito risultante dal conguaglio in parola.

Gli ordini di pagamento di deconto definitivo sopra menzionati, ovviamente, non erano suscettibili di annullamento o riduzione, in quanto il loro ammontare era determinato sulla base della effettiva consistenza degli equipaggi durante i periodi di armamento della nave registrati dalle autorità marittime sul ruolo d'equipaggio della nave.

La legge 22 febbraio 1973, n. 27, nell'apportare modifiche alla legge 27 luglio 1967, n. 658, sulla previdenza marinara, sanciva all'art. 8 l'iscrizione alla Cassa dei marittimi imbarcati sulle navi definite minori dall'art. 136 C.N. , munite di licenza ed aventi le caratteristiche indicate dall'art. 1287 C.N. v. Lettera Circolare n. 130/0030/P.M. del 25 ottobre 1976 sotto l'allegato 2 alla Circolare n. 130/0031/P.M. del 2 aprile 1973.

Il D.M. 6 luglio 1974 nel dettare le norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27, sulla previdenza marinara in G.U. n. 190 del 20 luglio 1974, v. A.U. 1974 pagg. 1541 - 1546, disponeva un sistema di riscossione delle contribuzioni afferenti tali marittimi analogo a quello sopra illustrato, cioè fondato sulla denuncia provvisoria trimestrale dei contributi art. del D.M. 6 luglio 1974 con riscontro delle operazioni contributive allo scadere del termine di validità assegnato al ruolino di equipaggio delle navi minori e dei galleggianti v. art. 20 del D.M. 6 luglio 1974.

Il sopra citato D.M. 6 luglio 1974 sotto il titolo IV art. 17, ha introdotto, per le navi minori, il ruolino di equipaggio, annesso alla licenza, esteso poi dal Ministero della Marina Mercantile ai galleggianti, con disposizione del 4 ottobre 1976, recante istruzioni alle autorità marittime per la distribuzione dei nuovi modelli di licenza, con annesso ruolino di equipaggio, per le navi minori ed i galleggianti v. allegato 1 alla Circolare n. 130/0031/P.M. - 16055 0. - 380 DSEAD del 9 novembre 1976.

Il decreto stesso art. 18 ha disposto, altresì, per le imbarcazioni e le navi da diporto, l'elenco d'equipaggio, annesso alla licenza di navigazione, conforme al modello approvato ai sensi dell'art. 37 della legge n. 50 del 1971.

Sempre il medesimo decreto ha disposto all'art. 19 la comunicazione alla Cassa, da parte delle autorità marittime, del rilascio del ruolino di equipaggio e dell'elenco d'equipaggio sopra menzionati, e all'art. 20, ha fissato, come sopra accennato, la durata del ruolino e dell'elenco d'equipaggio sopra menzionati, e all'art. 20, ha fissato, come sopra accennato, la durata del ruolino e dell'elenco d'equipaggio, nonché il riscontro contributivo sulle predette carte di bordo.

C.2 - Cenni sulla riscossione dei contributi in regime di legge 26 luglio 1984, n. 413.

La legge 26 luglio 1984, n. 413, che ha soppresso la Cassa nazionale per la previdenza marinara art. 2, per collocare i marittimi esclusivamente nel regime dell'AGO - IVS comune art. 4, ha dovuto tener conto, nel disciplinare la riscossione dei relativi contributi, della particolare organizzazione aziendale dell'impresa marittima, facente capo all'armatore, sia esso persona fisica o giuridica, e a ciascuna nave dal medesimo posta in armamento v. Circolare n. 56 del 22 marzo 1988.

Pertanto, il legislatore ha dovuto operare in continuità con l'ordinamento della soppressa Cassa, evidenziando, per lo stesso armatore una distinta posizione contributiva per ciascuna nave, in cui assolvere l'obbligo contributivo relativo ai componenti l'equipaggio della nave stessa e limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo art. 10 costituzione e gestione della posizione contributiva.

A tale norma sono collegati gli istituti di tutela della riscossione delle contribuzioni così dovute, quali la responsabilità solidale tra armatore e proprietario della nave art. 8, i privilegi art. 14, generale art. 2753 C.C. e speciale punto 3, art. 552 C.N. , l'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione art. 15, il diniego delle spedizioni alla nave art. 16, nonché l'obbligo per gli uffici marittimi, per le cancellerie degli uffici giudiziari e per i consolati delle notizie relative alla nave, all'armamento e alla proprietà art. 17.

Tutte queste tutele sono tese alla riscossione dei contributi dovuti per gli equipaggi imbarcati sulle navi, individuate secondo i criteri dell'art. 5 della legge n. 413 del 1984, agli effetti dell'applicazione delle disposizioni di cui alla presente legge, onde la legge stessa ribadisce la necessità del riscontro dei documenti di bordo art. 18 ai fini della certezza del debito contributivo delle imprese armatoriali, che, come detta l'art. 10, le imprese medesime devono assolvere sulla posizione contributiva della nave, limitatamente ai periodi di imbarco registrati sul prescritto documento di bordo.

L'art. 18 della legge n. 413 del 1984 prescrive, al comma 1, quanto segue ai fini del riscontro contributivo da parte dell'Istituto restano in vigore le disposizioni in materia di trasmissione dei documenti di bordo, previste dall'art. 354 del regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, approvato con D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 20 del D.M. 6 luglio 1974 che detta norme per l'esecuzione delle disposizioni di cui all'art. 8 della legge 22 febbraio 1973, n. 27.

La norma prosegue, al comma 2, con una disposizione estremamente rilevante, sulla decorrenza dei termini di prescrizione del credito contributivo accertato dall'Istituto, in sede di riscontro, che così recita i termini di prescrizione stabiliti dal R.D.L. 4 ottobre 1935, n. 1827, e successive modificazioni ed integrazioni, decorrono, per i contributi dovuti in base alle disposizioni della presente legge n. 413 del 1984, dalla data di recezione, da parte dell'Istituto, dei ruoli di equipaggio o dei documenti equiparati.

C.3 - Disposizioni sulle carte di bordo ruolo d'equipaggio, ruolino d'equipaggio ed elenco dell'equipaggio.

Si richiamano, qui di seguito, le disposizioni sulle carte di bordo delle navi, che esercitano la navigazione in acque marittime, contenute nel Codice della navigazione, nel relativo regolamento d'esecuzione navigazione marittima e nelle leggi, o regolamenti, intervenuti in materia previdenziale, che prendono a riferimento le stesse carte di bordo, ai fini dell'accertamento e del riscontro delle contribuzioni dovute, per gli equipaggi imbarcati, ai sensi della legge 26 luglio 1984, n. 413.

L'art. 169 C.N. , al comma 1, recita espressamente le carte di bordo sono, per le navi maggiori, l'atto di nazionalità e il ruolo di equipaggio, per le navi minori e i galleggianti, la licenza.

Oltre le predette carte, le navi devono avere a bordo i libri e altri documenti, indicati dallo stesso art. 169 C.N.

L'art. 170 C.N. precisa il contenuto del ruolo di equipaggio, registrato sul ruolo stesso dagli uffici marittimi, o dalle autorità consolari all'estero, tra cui, per quanto interessa la materia previdenziale, si evidenzia l'indicazione delle date di armamento e di disarmo della nave e la registrazione sull'elenco delle persone dell'equipaggio v. art. 316 C.N. , con l'indicazione delle date di imbarco e di sbarco, in corrispondenza di ciascun marittimo, del contratto individuale di arruolamento, nonché del titolo professionale, della qualifica, delle mansioni da esplicare a bordo e della retribuzione fissata nel contratto stesso, a cui si aggiungono le annotazioni sull'anno di nascita, sul compartimento nelle cui matricole della gente di mare è iscritto il marittimo, sul numero di matricola, sulla categoria, ecc.

L'art. 171 C.N. fornisce un elenco di ulteriori annotazioni e iscrizioni da apporre sul ruolo di equipaggio, come i contratti di assicurazione della nave, le visite del registro italiano navale RINA, il pagamento di tasse e diritti marittimi, i dati relativi all'arrivo e alla partenza della nave, cosiddette vidimazioni, e altre indicazioni prescritte da leggi e regolamenti, nonché gli atti redatti dal comandante nell'esercizio delle funzioni di ufficiale dello stato civile.

L'art. 172-bis C.N. aggiunto dall'art. 1 della legge 23 agosto 1988, n. 380, integrato, nel testo vigente, dall'art. 20 della legge 10 febbraio 1992, n. 165 v. Circolare n. 28 del 26 gennaio 1994, pur esentando l'autorità marittima dall'annotare direttamente l'imbarco e lo sbarco sul ruolo di equipaggio, nei casi previsti dalla norma stessa, assoggetta la compilazione delle relative note, effettuata dall'armatore, al controllo dei competenti uffici marittimi, che sulle note stesse debbono apporre il proprio visto, per l'acquisizione ai documenti di bordo in cui devono essere conservate.

Per le annotazioni sulla licenza delle navi minori e dei galleggianti, l'art. 172 C.N. contiene un espresso richiamo delle disposizioni dettate per il ruolo di equipaggio, di cui agli artt. 170 e 171 C.N. , così come l'art. 172-bis considera la licenza.

L'art. 178 C.N. precisa l'efficacia probatoria delle annotazioni sui documenti della nave, con un espresso richiamo alle disposizioni degli artt. 2700 e 2702 C.C., rispettivamente sull'efficacia dell'atto pubblico e sull'efficacia della scrittura privata, a seconda della natura delle annotazioni.

Sta di fatto che il ruolo di equipaggio, così come la licenza, sono rilasciati esclusivamente dall'autorità marittima uffici marittimi e autorità consolari italiane all'estero, in funzione di autorità marittima, le registrazioni sul ruolo stesso sono di competenza dell'autorità marittima salvo l'ipotesi dell'art. 172-bis C.N. , in cui le registrazioni dei movimenti di marineria sono apposte dall'armatore su apposite note, dietro espressa autorizzazione e controllo della competente autorità marittima, nell'esercizio di una pubblica funzione di certificazione dei movimenti stessi v. Circolare n. 28 del 26 gennaio 1994.

Le disposizioni del Codice della navigazione trovano la loro ulteriore specificazione negli artt. 349 - 361 del regolamento per l'esecuzione del codice stesso navigazione marittima, di cui al D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328.

Per quanto attiene la materia previdenziale, si richiama l'attenzione sull'art. 354 durata del ruolo e sull'art. 357 annotazioni relative alle persone arruolate del predetto regolamento.

In particolare l'art. 354 del regolamento, oltre a disciplinare la durata media del ruolo tre anni, fa obbligo alle autorità marittime di trasmettere il ruolo ritirato alla Cassa nazionale per la previdenza marinara ora INPS, la quale dovrà operare, in base alle registrazioni contenute nell'elenco dell'equipaggio del ruolo medesimo, la decontazione definitiva dei contributi dovuti ora riscontro contributivo.

Le disposizioni sopra richiamate valgono sia per il ruolino di equipaggio, allegato alla licenza delle navi minori e dei galleggianti, che per la seconda parte del passavanti provvisorio v. art. 152 C.N. e art. 333 del regolamento, contenente l'elenco dell'equipaggio, rilasciato alle navi maggiori di recente iscrizione nei registri nazionali, nonché per la licenza provvisoria delle navi minori v. art. 153 C.N. e 334 del regolamento, e, infine, per l'elenco dell'equipaggio in dotazione alle imbarcazioni da diporto e alle navi da diporto art. 37 della legge 11 febbraio 1971, n. 50, in G.U. 18 marzo 1971, n. 69.

L'efficacia certificatoria delle registrazioni apposte sul ruolo di equipaggio e sui documenti equiparati sopra richiamati, attestanti la presenza a bordo dei marittimi componenti l'equipaggio della nave in armamento, trova conferma nell'art. 359 del citato regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione, che impone alla competente autorità marittima l'obbligo di ricostituzione del ruolo nel caso di dispersione o di distruzione del ruolo stesso, nonché dagli artt. 360 e 361 del regolamento medesimo.

Tale ratio si precisa ulteriormente nei successivi artt. 360 e 361 che dettano norme sugli obblighi concernenti la comunicazione della dispersione o distruzione del ruolo e il ritrovamento del ruolo, con espresso richiamo, in quest'ultimo caso, alla necessità di procedere, da parte della Cassa ora dell'INPS v. art. 2, comma 7, della legge 26 luglio 1984, n. 413, al confronto tra il ruolo ritrovato e quello nel frattempo ricostituito, al fine di eventuali conguagli, in caso di discordanza delle registrazioni di imbarco e sbarco dei marittimi componenti l'equipaggio, agli effetti del deconto ora riscontro v. art. 18 della legge n. 413 del 1984 delle contribuzioni previdenziali.

La medesima ratio viene ribadita dall'art. 1178 C.N. , anche sotto il profilo penale.

Quella sopra illustrata e, per sommi capi, la disciplina delle carte di bordo, contenenti l'elenco dell'equipaggio, dettata dal Codice della navigazione e dal regolamento per l'esecuzione del codice stesso, per quanto attiene la navigazione marittima, a cui si riferisce il regime previdenziale AGO - IVS dei marittimi disciplinato dalla legge 26 luglio 1984, n. 413 v. Circolare n. 56 del 22 marzo 1984.

C.4 - Intervento delle SAP nei casi in cui non vi sia concordanza tra periodo di imbarco effettivo e periodo di imbarco registrato.

Da quanto sopra esposto si evince che le registrazioni degli imbarchi e degli sbarchi dei marittimi, apposte dalle autorità marittime sui documenti di bordo sopra richiamati, sono assunte quali atti pubblici di attestazione, con espresso richiamo all'efficacia agli stessi riconosciuta dall'art. 2700 C.C., per quanto attiene la normativa dettata per le carte di bordo atto di nazionalità, ruolo di equipaggio, licenza dal Codice della navigazione e dalle relative leggi complementari.

Tale efficacia viene riconosciuta e fatta propria dalle norme previdenziali del settore marittimo, sia nell'ordinamento della soppressa Cassa nazionale per la previdenza, marinara, sia nell'attuale regime esclusivo di AGO - IVS, disciplinato dalla legge 26 luglio 1984, n. 413.

In particolare si sottolinea come le registrazioni apposte sui documenti di bordo sopra richiamati, devono trovare fondamento nel contratto di arruolamento registrato sul libretto di navigazione del marittimo all'atto dell'imbarco, a cui segue, sul libretto stesso, l'annotazione dello sbarco.

Tali annotazioni devono collimare tra loro e con quelle successivamente riportate sull'estratto matricolare di marina mercantile, aggiornato periodicamente dall'ufficio marittimo nelle cui matricole della gente di mare e iscritto lo stesso marittimo.

I predetti documenti, libretto di navigazione e foglio matricolare di marina mercantile, proprio perché interfaccia dei documenti di bordo in carico alle navi sulle quali ha prestato servizio il marittimo, sono i documenti che il marittimo stesso dovrà produrre all'atto della domanda di pensione, a corredo della domanda medesima, ai sensi dell'art. 37 della legge n. 413 del 1984, in continuità con quanto era già richiesto dall'ordinamento della soppressa Cassa art. 50 del R.D. 6 luglio 1922, n. 1447.

Infatti, i documenti matricolari individuali sopra richiamati concorrono a determinare non solo la posizione assicurativa e contributiva del marittimo per il periodo anteriore al 1980, in regime di iscrizione alla soppressa Cassa, ma anche per il periodo successivo, unitamente alle risultanze di mod. 01/M, per l'applicazione dei benefici di cui al titolo III della legge n. 413 del 1984, con particolare riferimento all'Istituto del prolungamento, disciplinato all'art. 24, la cui rubrica recita costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione generale obbligatoria per i periodi successivi al 31 dicembre 1979.

A questo punto, tuttavia, non può sottacersi che, in effetti, nel dettare il regime previdenziale marittimo, sia nell'ordinamento della soppressa Cassa che nell'attuale ordinamento sancito con la legge del 26 luglio 1984, n. 413, il legislatore ha rimarcato la natura di atto pubblico del documento di bordo, e in tale certezza ha formulato le disposizioni previdenziali, che hanno preso tale documento a riferimento, prima, per la decontazione definitiva delle contribuzioni dovute, e, ora, per il riscontro delle contribuzioni medesime, assolte nella procedura di riscossione di mod. D.M., in vigore nell'AGO - IVS.

In base a tali valutazioni, al fine di contrastare ed accertare eventuali discordanze tra periodi di imbarco registrati e periodi di imbarco effettivi, si richiamano le istruzioni impartite a suo tempo con Circolare riservata n. 50902 C. e V. dell'1 novembre 1970, riportata sotto l'allegato A, nonché le circolari del Ministero della Marina Mercantile allegate alla circolare stessa sotto i numeri da 1 a 4.

Dette disposizioni sono state di recente confermate dal Ministero dei Trasporti e della Navigazione con Lettera Circolare n. 4143334 del 20 ottobre 1995, riportata sotto l'allegato B.

Il ricorso a tali strumenti da parte delle SAP deve essere attivato dalle SAP medesime sollecitando la collaborazione della competente autorità marittima, in specie la capitaneria di porto, quale ufficio compartimentale marittimo, per le necessarie verifiche, in sede amministrativa, nell'ambito dei compiti di polizia marittima propri delle predette autorità, concordando, ove possibile, verifiche ispettive congiunte, prima di interessare, se del caso, la competente autorità giudiziaria.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato A

 

Istituto nazionale 

della previdenza sociale 

Direzione generale 

 

 

 

Roma, 1° novembre 1970 

 

 

Circolare n. 50902 C. e V./19 Ris. 

 

All.4 

 

Oggetto: Imbarchi fittizi - Indebita percezione di assegni familiari e precostituzione di trattamenti pensionistici.

Riservata

 

Ai Direttori di sede 

 

e, per conoscenza, 

 

Agli Ispettori compartimentali 

Questa Direzione generale, al fine di reprimere il diffondersi del fenomeno degli imbarchi "fittizi" intesi ad ottenere l'indebita percezione degli assegni familiari nonché l'irregolare precostituzione di trattamenti pensionistici, ha rappresentato al dicastero della marina mercantile l'esigenza di sistematici programmi di ispezioni da effettuarsi, a cura delle autorità marittime periferiche, direttamente a bordo dei natanti in navigazione ovvero al loro rientro in porto, prima dello sbarco dell'equipaggio.

Il predetto Ministero, accogliendo la richiesta di collaborazione avanzata da questa Direzione generale, con Circolare n. 36 - serie X prot. n. 410100 del 10 gennaio 1970, che si trasmette in allegato, ha invitato le capitanerie di porto e gli uffici circondariali marittimi a prendere gli opportuni contatti con le sedi dell'Istituto per concordare l'azione ritenuta più idonea onde pervenire alla repressione degli illeciti di che trattasi.

Le sedi interessate avranno cura, pertanto, di operare d'intesa con le autorità marittime ogni qualvolta ravvisino la opportunità di una collaborazione in tal senso, fornendo inoltre tempestivamente alle suddette autorità gli elementi acquisiti in ordine agli illeciti in argomento, come espressamente richiesto dal citato dicastero.

In relazione a quanto rappresentato nel penultimo capoverso della circolare ministeriale, le sedi, ove si manifesti l'opportunità di ispezioni congiunte, provvederanno a promuoverle direttamente, offrendo la collaborazione di propri funzionari.

Con l'occasione, si ritiene utile portare a conoscenza delle sedi anche le circolari ministeriali che, sull'argomento, sono state emanate in data 30 settembre 1966, 16 febbraio 1967 e 23 aprile 1970.

Il Direttore generale

F.to Masini

 

 

Allegato 1

Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 92 del 30.09.6.

Oggetto: Infrazioni alle norme sul collocamento della gente di mare. Imbarchi fittizi e mancato rispetto delle tabelle di armamento.

Risulta a questo Ministero, attraverso rapporti pervenuti dall'arma dei carabinieri che ha denunciato all'autorità giudiziaria i responsabili per truffa aggravata continuata in danno dell'Istituto nazionale della previdenza sociale Cassa nazionale previdenza marinara e delle casse marittime, che frequentemente a bordo delle navi si verificano casi di imbarchi fittizi di persone che nel frattempo esercitano altre professioni.

Tali atti, come è noto, oltre a configurare anche il reato di cui all'art. 483 Codice Penale, perseguibile dall'autorità giudiziaria, costituiscono sia da parte dell'armatore che del comando di bordo infrazioni alle norme sulle tabelle minime di armamento stabilite ai fini della sicurezza della navigazione e della vita umana in mare, nonché a quelle che regolano il collocamento della gente di mare.

Al fine di reprimere tali gravi abusi vedi circolare titolo gente di mare - serie VII, n. 62 del 19 luglio 1954, prot. n. 8514/G.M. le capitanerie in indirizzo sono invitate, anche - ove necessario - con l'ausilio di mezzi dell'arma dei carabinieri e della guardia di finanza - ad esercitare la più severa vigilanza mediante periodiche ispezioni a bordo, da effettuare in mare per accertare la effettiva presenza a bordo del personale risultante a ruolo e la esatta rispondenza dell'equipaggio per numero e qualifiche a quello stabilito dalle tabelle di armamento.

Qualora dalle ispezioni effettuate si riscontrino estremi di reati, le autorità marittime in indirizzo procederanno all'immediata denuncia alla competente autorità giudiziaria.

È evidente che, se i fatti accertati dovessero configurare anche contravvenzioni previste dal Codice della navigazione, di competenza dell'autorità marittima, in tal caso la cognizione delle contravvenzioni stesse, per gli effetti della connessione, come è noto, appartiene alla autorità giudiziaria competente per i delitti commessi.

Le autorità marittime sono pregate di voler trasmettere copie del verbale di denuncia all'autorità giudiziaria anche a questo Ministero, che provvederà ad applicare, nei confronti dei marittimi responsabili, in base all'art. 1262 Codice navigazione, la sospensione cautelare dell'esercizio della professione fino all'esito del procedimento penale, nel caso in cui risulterà aperta a loro carico istruzione formale o sommaria per un delitto.

Si prega di assicurare.

 

 

Allegato 2

Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 5 del 16.02.67.

Oggetto: Imbarchi di fatto o fittizi sulle navi adibite alla pesca.

Si è dovuto rilevare che spesso sulle navi adibite alla pesca vengono effettuati imbarchi di fatto del personale, il cui nominativo non figura annotato sul ruolo d'equipaggio o sulla licenza. Il fatto assume maggiore gravità quando si tratta addirittura di persone che non sono iscritte - o non sono più iscritte - nelle matricole della gente di mare.

In altri casi, al contrario avviene che vi sono persone il cui nominativo risulta annotato sul ruolo d'equipaggio o nella licenza delle navi da pesca, ma in effetti non sono presenti a bordo.

Si ritiene superfluo accennare il danno che ricevono da un lato il personale imbarcato di fatto, privo di qualsiasi tutela contrattuale e previdenziale e dall'altro gli enti previdenziali che debbono erogare le loro prestazioni a personale che, per essere fittiziamente imbarcato, non ne ha titolo, a prescindere da ogni considerazione sulla sicurezza della navigazione e della vita umana in mare.

Si invitano, pertanto, la capitaneria di porto in indirizzo a reprimere tali abusi procedendo a frequenti controlli, in mare in occasione dell'espletamento del servizio di vigilanza sulla pesca, diretti ad accertare l'esatta corrispondenza tra le persone imbarcate e quelle annotate sul ruolo o sulle licenze e procedendo a norma di legge nei confronti degli eventuali trasgressori.

Si prega di assicurare.

 

 

Allegato 3

Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 36 del 10.01.70.

Oggetto: Imbarchi fittizi - Indebita percezione di assegni familiari e precostituzione di trattamenti pensionistici.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha, ancora una volta, denunciato il persistente fenomeno di imbarchi fittizi, che si verificherebbe in misura più o meno diffusa presso la quasi totalità dei centri marinari e con particolare intensità presso quelli di Marsala e Mazara del Vallo. Tali imbarchi fittizi sono - evidentemente - intesi ad ottenere la indebita percezione degli assegni familiari nonché la irregolare precostituzione di trattamenti pensionistici.

Il predetto Istituto ha chiesto, pertanto, allo scrivente Ministero, di predisporre, di comune intesa, sistematici programmi di ispezioni da effettuarsi, a cura delle autorità marittime, direttamente a bordo delle navi, in navigazione o al loro arrivo in porto, prima dello sbarco dell'equipaggio.

Tali ispezioni - salve, ovviamente, quelle che l'autorità marittima ritenesse di dover effettuare di propria iniziativa ai fini di reprimere gli illeciti di cui trattasi - verrebbero richieste dall'INPS nei casi in cui la collaborazione dovesse manifestarsi indispensabile in base agli elementi acquisiti dalle sedi provinciali dell'Istituto stesso.

Gli illeciti di cui trattasi configurano, com'è noto, il reato di truffa aggravata e continuata ai danni dell'Istituto nazionale della previdenza sociale nonché delle casse marittime ed il reato previsto dall'art. 483 del C.P. - falsità ideologica in atto pubblico - oltre a precostituire falsi periodi di navigazione validi ai fini del conseguimento di titoli professionali marittimi.

Tutto ciò premesso, mentre si richiamano le disposizioni impartite con la circolare titolo gente di mare - serie IX, n. 92, protocollo 415920 del 30 settembre 1966, si invitano le autorità marittime a voler prendere gli opportuni contatti ed intese con le sedi provinciali dell'INPS al fine di concordare l'azione ritenuta più idonea per pervenire alla repressione degli illeciti sopra descritti.

La Direzione generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e pregata di voler impartire alle dipendenti sedi provinciali le necessarie istruzioni affinché vengano forniti tempestivamente alle autorità marittime tutti gli elementi acquisiti in relazione agli illeciti di cui trattasi.

Per l'Istituto nazionale della previdenza sociale si comunica che questo Ministero non mancherà di disporre dirette ispezioni qualora vengano richiesti interventi congiunti di ispettori della Direzione generale dell'Istituto unitamente a funzionari di questo Ministero.

Si pregano le autorità in indirizzo di fornire assicurazione e tenere successivamente informato questo Ministero in merito ai provvedimenti adottati.

 

 

Allegato 4

Circolare del Ministero della Marina Mercantile n. 4 del 23.04.70.

Oggetto: Imbarchi di fatto o fittizi su navi addette alla pesca.

Questo Ministero ha dovuto rilevare, specie in occasione di recenti, dolorosi sinistri marittimi, che continua a sussistere il fenomeno della irregolare composizione degli equipaggi delle navi da pesca sia per la presenza a bordo di personale - spesso addirittura non iscritto nelle matricole della gente di mare - il cui nominativo non risulta annotato sul ruolo o sulla licenza e sia, viceversa, per la mancata presenza a bordo di personale il cui nominativo risulta annotato sui predetti documenti.

Con precedenti circolari si è già avuto occasione di sottolineare il danno che tale illecito comportamento deriva sia al personale imbarcato di fatto, in quanto esso viene privato di ogni tutela previdenziale e sia, nel caso di imbarchi fittizi, agli Istituti di previdenza che erogano prestazioni non dovute.

Al fine di porre termine a tale illecito comportamento si invitano le capitanerie di porto ad intensificare l'attività di repressione con frequenti controlli in mare, tenuto conto che il servizio di sorveglianza non deve intendersi limitato solo a vigilare sull'osservanza delle norme sulla disciplina della pesca, ma anche ad accertare l'esatta corrispondenza tra il personale annotato sui documenti di bordo e quello realmente presente. Contro i trasgressori dovrà procedersi a norma di legge.

Sull'azione svolta e sui risultati ottenuti le capitanerie di porto riferiranno a parte, entro il dieci di ogni mese.

Si resta in attesa di un cenno di assicurazione.

 

 

Allegato B

Ministero dei Trasporti e della Navigazione

Direzione generale del lavoro marittimo e portuale

del soppresso Ministero della Marina Mercantile

Div. XIV - Prot. N. 4143334

Roma, 20 Ottobre 1995

 

A tutte le Capitanerie di porto 

 

Loro sedi 

 

A tutte le Direzioni marittime 

 

Loro sedi 

 

A tutti gli Uffici di collocamento della gente di mare 

 

Loro sedi 

e, p.c. 

Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di porto 

 

Sede 

Oggetto: Registrazione sui ruolini di equipaggio delle navi, iscritte nei registri delle navi minori e dei galleggianti, dei movimenti di imbarco e di sbarco dei componenti l'equipaggio delle navi stesse.

Lettera Circolare

L'Istituto nazionale della previdenza sociale ha, ancora una volta, denunciato il persistente fenomeno degli imbarchi fittizi, sulle navi minori e galleggianti, che si verificherebbe, in misura più o meno diffusa, nella quasi totalità dei centri marinari.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ai sensi della legge n. 413 del 1984, ha effettuato accertamenti contributivi sulla base dei periodi di imbarco registrati sui ruolini di equipaggio.

Avverso tali accertamenti alcuni armatori hanno proposto ricorso, sia in sede amministrativa che in sede giudiziaria.

Dai verbali dell'istruttoria di tali ricorsi è emerso che i periodi di imbarco registrati per ciascun membro dell'equipaggio non sempre corrispondono ai periodi di imbarco effettivo e che in alcuni casi la persona imbarcata, secondo quanto risulta dal ruolino, non ha neppure prestato servizio a bordo.

Queste situazioni, come è noto, oltre a configurare il reato di cui all'art. 483 del Codice Penale, costituiscono infrazione alle norme sulla composizione delle tabelle di armamento nonché alle norme che regolano il collocamento della gente di mare ed hanno l'evidente scopo di ottenere l'indebita precostituzione di trattamenti pensionistici.

Posto che l'INPS per quanto attiene la riscossione dei contributi, ai sensi della legge n. 413 del 1984, non può discostarsi dalle risultanze delle registrazioni di imbarco e sbarco dei membri dell'equipaggio risultanti dai documenti di bordo e che tali documenti sono atti pubblici e fanno fede fino a prova contraria, si richiama l'attenzione di codesti uffici marittimi in merito a tale problematica.

Per evitare che si verifichino degli abusi, le capitanerie di porto sono invitate ad esercitare una più severa vigilanza, anche mediante periodiche ispezioni a bordo, da effettuarsi anche in mare, al fine di accertare l'effettiva presenza a bordo del personale risultante a ruolo.

Si prega di accusare ricevuta con assicurazione di adempimento.

Il Direttore generale

F.to Giuseppe Giurgila