§ 5.1.55 - Circolare 12 settembre 1994, n. 28.
Rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica da parte delle strutture private iscritte all'albo regionale di [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Veneto
Materia:5. sviluppo sociale
Capitolo:5.1 assistenza sanitaria
Data:12/09/1994
Numero:28

§ 5.1.55 - Circolare 12 settembre 1994, n. 28.

Rilascio della certificazione di idoneità all'attività sportiva agonistica da parte delle strutture private iscritte all'albo regionale di medicina dello sport. Modalità operative.

(B.U. 27 settembre 1994, n. 81).

 

     Con l'istituzione dell'albo regionale degli ambulatori privati di medicina dello sport, si rende necessario fornire ai soggetti interessati alcuni indirizzi circa i corretti adempimenti richiesti per il rilascio della certificazione di idoneità alla pratica sportiva agonistica.

     Il certificato di idoneità all'attività sportivo agonistica, rilasciato dai medici dello sport degli ambulatori privati iscritti all'albo regionale di medicina dello sport, dovrà essere conforme al modello riportato dal dm 18-2-1982. Esso dovrà riportare la denominazione dello studio medico, o casa di cura, o poliambulatorio con relativo numero di iscrizione all'albo regionale, il timbro e la firma del medico dello sport certificatore.

     I certificati di idoneità rilasciati da medici dello sport non compresi nell'albo devono ritenersi non validi.

     Le visite mediche devono essere eseguite unicamente nei locali delle strutture autorizzate.

     Nel caso di più specialisti nella branca di medicina dello sport operanti nella stessa struttura, ciascuno di questi potrà certificare. Il responsabile dell'attività ambulatoriale sarà però soltanto lo specialista in medicina dello sport debitamente dichiarato nella domanda di iscrizione all'albo.

     Qualsiasi variazione del titolare della struttura, o del medico dello sport responsabile dell'ambulatorio privato, ovvero di altro medico dello sport certificatore dovrà essere prontamente comunicata alla Regione per le debite variazioni. La Regione, nelle more dell'aggiornamento dell'albo, provvederà a sua volta a darne comunicazione all'Ulss di appartenenza della struttura.

     Nel caso di medici dello sport responsabili di più ambulatori privati, essi potranno esercitare in tutte le strutture autorizzate, salvo garanzia della loro effettiva presenza durante la fascia oraria di apertura previamente dichiarata nella domanda di iscrizione all'albo regionale.

     Il medico dello sport con rapporto di lavoro dipendente o di natura convenzionale con l'Ulss versa in condizioni di incompatibilità, per conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 4, comma 7, della legge 30-12- 1991, n. 412, con la titolarità, o con la compartecipazione delle quote di impresa, nonché con l'esercizio dell'attività di medico dello sport responsabile dell'ambulatorio o di medico dello sport certificatore della struttura privata operante nell'ambito territoriale della stessa Ulss.

     L'accertamento della incompatibilità compete alla Unità locale socio- sanitaria, che ne darà tempestiva comunicazione alla Regione e al titolare della struttura privata, ai fini dell'adozione dei provvedimenti conseguenti volti a sanare la situazione di incompatibilità predetta, pena la sospensione dell'iscrizione all'albo.

     I certificati di idoneità all'attività sportivo-agonistica rilasciati dai medici dello sport operanti negli ambulatori privati inseriti nell'albo devono, per essere validi, ottenere la validazione amministrativa da parte dell'ufficio competente dell'Ulss di residenza dell'atleta.

     Più precisamente, l'atleta in possesso del certificato di idoneità all'attività sportivo-agonistica rilasciato dal medico dello sport di un ambulatorio privato dovrà recapitare il suddetto certificato al servizio di medicina dello sport o, in mancanza di questo, all'ufficio del coordinatore sanitario della propria Ulss di residenza.

     L'Ulss provvederà a controllare che il certificato sia stato rilasciato da strutture abilitate (di tipo A» o di tipo B») e da medici dello sport inseriti nell'albo regionale e tratterrà copia del certificato nei propri archivi.

     In mancanza dei requisiti di cui sopra, l'ulss non apporrà la convalida amministrativa e il certificato non potrà essere ritenuto valido.

     I medici dello sport responsabili degli ambulatori privati inseriti nell'albo dovranno, a loro volta, trasmettere agli uffici dell'Ulss di competenza territoriale, con scadenza trimestrale: 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre, 31 dicembre di ogni anno, l'elenco nominativo di tutti gli atleti visitati con l'indicazione della data di nascita, sesso, Ulss di residenza, tipo di sport praticato e relativo giudizio di idoneità o non idoneità.

     L'accertato inadempimento dell'obbligo relativo alla trasmissione trimestrale all'Ulss dell'elenco degli atleti visitati, comporta la sospensione dell'iscrizione all'albo della struttura per un periodo di tre mesi, alla quale si provvede con delibera di Giunta regionale.