Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 23/08/1988 |
Numero: | 380 |
Sommario |
Art. 1. 1. Dopo l'art. 172 del codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, è aggiunto il seguente |
§ 98.1.26510 - Legge 23 agosto 1988, n. 380.
Integrazione al codice della navigazione, approvato con regio decreto 30 marzo 1942, n. 327.
(G.U. 1 settembre 1988, n. 205)
1. Dopo l'art. 172 del codice della navigazione, approvato con
"Art. 172-bis (Esenzione dalla annotazione di imbarco e sbarco). - Per i marittimi, arruolati con il patto di cui al secondo comma del successivo art. 327, su navi e galleggianti dello stesso tipo, appartenenti al medesimo armatore e addetti al servizio nell'ambito dei porti e delle rade, o a servizi pubblici di linea o privati di carattere locale, l'autorità marittima può autorizzare che, in caso di trasbordo, non si faccia luogo alla annotazione di imbarco e sbarco sul ruolo di equipaggio o sulla licenza, qualora, per la particolare organizzazione del lavoro a bordo, vi sia necessità di far ruotare il personale tra le navi e i galleggianti medesimi.
L'armatore deve comunque comunicare giornalmente all'autorità marittima, con apposita nota, la composizione effettiva dell'equipaggio di ciascuna nave o galleggiante e le successive variazioni.
Copia della nota, vistata dall'autorità marittima, deve essere conservata tra i documenti di bordo di tutte le navi o galleggianti interessati.
L'armatore può essere autorizzato dall'istituto assicuratore a tenere un'unica posizione contributiva per tutte le navi ovvero più posizioni contributive per gruppi di navi interessate alla procedura di cui ai precedenti commi".