Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 16/04/1997 |
Numero: | 93 |
§ 98.1.37659 - Circolare 16 aprile 1997, n. 93 .
Contratti di formazione e lavoro art. 16 legge 19 luglio 1994, n. 451. Benefici contributivi per le aziende agricole. Istruzioni operative.
Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.
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Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali |
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Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali |
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e, per conoscenza, |
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Al Presidente |
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Ai Consiglieri di Amministrazione |
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Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza |
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Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestione e casse |
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Ai Presidenti dei Comitati regionali |
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Ai Presidenti dei Comitati provinciali |
Sommario:
A seguito della conversione del
Disposizioni normative
Con l'art. 16 della
a) contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate,
b)contratto di formazione mirato ad agevolare l'inserimento professionale.
Ai contratti stipulati in base alle disposizioni suindicate continuano ad applicarsi i benefici contributivi, previsti dalle preesistenti disposizioni.
In particolare per i contratti di cui alla lettera b) i benefici si applicano solo dopo la loro trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro trasformato ed in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto.
Si rammenta che con reiterati decreti legge, da ultimo il
Con
In relazione all'operatività delle norme sopracitate se ne conferma l'applicabilità anche nel settore agricolo, sottolineando al riguardo che esse sono state già recepite nella modulistica in uso per la dichiarazione della manodopera occupata (
Adempimenti Amministrativi: Contratti di tipo B)
Per quanto concerne invece i contratti di formazione e lavoro di tipo b), si sottolinea che i datori di lavoro agricoli, al fine di godere delle agevolazioni in argomento, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:
a) durante il periodo di formazione i lavoratori interessati dovranno essere dichiarati ai fini contributivi nel mod. Acc 1 OTD, senza apporre in esso alcuna indicazione particolare. A carico dei datori di lavoro risulterà imputata la contribuzione ordinaria.
b) successivamente alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che dovrà essere comunicata alla sede INPS competente per territorio, i datori di lavoro indicheranno nel riquadro contraddistinto da due asterischi dei modd. Acc 1 OTI, relativi alle dichiarazioni di manodopera che danno luogo alle variazioni, la sigla relativa al tipo contratto applicato al lavoratore.
CG-b: Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno.
CG-3b: Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord
LE-CGB: Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno
LEG-3b: Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord
Ciò consentirà al Centro Elaborazione Dati di valorizzare le informazioni inerenti i periodi contributivi pregressi.
Istruzioni operative
Unitamente al Mod. ACC 1 OTI, l'azienda dovrà presentare copia del contratto di formazione e lavoro e copia del contratto a tempo indeterminato. Acquisita la documentazione, gli uffici provvederanno all'istruttoria della pratica, per verificare l'esistenza del rapporto di formazione e lavoro, la conversione del rapporto, la regolarità contributiva dell'azienda.
Gli uffici attiveranno, quindi, le procedure di variazione dei dati dichiarati a suo tempo con il mod. ACC 1 OTD, secondo le modalità previste dalla
Nel precisare che le operazioni di variazione devono essere ripetute per tanti trimestri quanti sono quelli contenuti nel periodo di durata del contratto di formazione e lavoro, si fa presente che le variazioni suddette dovranno essere effettuate con il primo trimestre utile.
Il direttore generale
Trizzino