§ 98.1.37659 - Circolare 16 aprile 1997, n. 93 .
Contratti di formazione e lavoro art. 16 legge 19 luglio 1994, n. 451. Benefici contributivi per le aziende agricole. Istruzioni operative.


Settore:Normativa nazionale
Data:16/04/1997
Numero:93

§ 98.1.37659 - Circolare 16 aprile 1997, n. 93 .

Contratti di formazione e lavoro art. 16 legge 19 luglio 1994, n. 451. Benefici contributivi per le aziende agricole. Istruzioni operative.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e periferici dei Rami professionali 

 

Al Coordinatore generale Medico legale e Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di Amministrazione 

 

Al Presidente e ai membri del Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati amministratori di fondi, gestione e casse 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario:

A seguito della conversione del D.L. n. 510 del 1996 nella legge n. 608 del 1996 (art. 9, comma 1) e dell'approvazione dei progetti per l'instaurazione dei contratti di formazione e lavoro di tipo b) da parte delle Commissioni Regionali per l'impiego, per il settore agricolo si forniscono le seguenti disposizioni ed istruzioni.

 

 

Disposizioni normative

Con l'art. 16 della legge 19 luglio 1994, n. 451, il legislatore ha emanato disposizioni in materia di contratti di formazione e lavoro, prevedendo l'assunzione di soggetti di età compresa tra i sedici e i trentadue anni secondo due tipologie:

a) contratto di formazione e lavoro mirato all'acquisizione di professionalità intermedie ed elevate,

b)contratto di formazione mirato ad agevolare l'inserimento professionale.

Ai contratti stipulati in base alle disposizioni suindicate continuano ad applicarsi i benefici contributivi, previsti dalle preesistenti disposizioni.

In particolare per i contratti di cui alla lettera b) i benefici si applicano solo dopo la loro trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, per una durata pari a quella del contratto di formazione e lavoro trasformato ed in misura correlata al trattamento retributivo corrisposto nel corso del contratto.

Si rammenta che con reiterati decreti legge, da ultimo il D.L. 1° ottobre 1996, n. 510 convertito nella legge n. 608 del 1996, è stata differita l'applicazione delle norme sopraindicate; in forza di detto differimento, esse non trovano applicazione nei confronti dei contratti stipulati entro il 30 giugno 1995 sulla base dei progetti approvati alla data del 31 marzo 1995.

Con circ. n. 236 del 25 novembre 1996, a cui si fa rinvio, le Sedi sono state informate dell'operatività dal 1° luglio 1996, dei codici previsti per l'applicazione dei benefici alle aziende non agricole che procedono alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato dei contratti di formazione e lavoro appartenenti alla tipologia b), inizialmente sospesa in attesa di direttive generali da parte del Ministero del lavoro e della Previdenza Sociale.

In relazione all'operatività delle norme sopracitate se ne conferma l'applicabilità anche nel settore agricolo, sottolineando al riguardo che esse sono state già recepite nella modulistica in uso per la dichiarazione della manodopera occupata (circ. SCAU n. 32 del 1995). Per i contratti di tipo a), si confermano le disposizioni impartite nel passato per i contratti di formazione e lavoro.

 

 

Adempimenti Amministrativi: Contratti di tipo B)

Per quanto concerne invece i contratti di formazione e lavoro di tipo b), si sottolinea che i datori di lavoro agricoli, al fine di godere delle agevolazioni in argomento, dovranno attenersi alle seguenti disposizioni:

a) durante il periodo di formazione i lavoratori interessati dovranno essere dichiarati ai fini contributivi nel mod. Acc 1 OTD, senza apporre in esso alcuna indicazione particolare. A carico dei datori di lavoro risulterà imputata la contribuzione ordinaria.

b) successivamente alla trasformazione del contratto di formazione e lavoro in rapporto di lavoro a tempo indeterminato, che dovrà essere comunicata alla sede INPS competente per territorio, i datori di lavoro indicheranno nel riquadro contraddistinto da due asterischi dei modd. Acc 1 OTI, relativi alle dichiarazioni di manodopera che danno luogo alle variazioni, la sigla relativa al tipo contratto applicato al lavoratore.

CG-b: Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno.

CG-3b: Operaio assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord

LE-CGB: Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Mezzogiorno

LEG-3b: Lavoratore extracomunitario assunto con contratto di formazione e lavoro da imprenditore del Centro Nord

Ciò consentirà al Centro Elaborazione Dati di valorizzare le informazioni inerenti i periodi contributivi pregressi.

 

 

Istruzioni operative

Unitamente al Mod. ACC 1 OTI, l'azienda dovrà presentare copia del contratto di formazione e lavoro e copia del contratto a tempo indeterminato. Acquisita la documentazione, gli uffici provvederanno all'istruttoria della pratica, per verificare l'esistenza del rapporto di formazione e lavoro, la conversione del rapporto, la regolarità contributiva dell'azienda.

Gli uffici attiveranno, quindi, le procedure di variazione dei dati dichiarati a suo tempo con il mod. ACC 1 OTD, secondo le modalità previste dalla circolare n. 51 del 23 maggio 1994 e successive integrazioni e modificazioni.

Nel precisare che le operazioni di variazione devono essere ripetute per tanti trimestri quanti sono quelli contenuti nel periodo di durata del contratto di formazione e lavoro, si fa presente che le variazioni suddette dovranno essere effettuate con il primo trimestre utile.

Il direttore generale

Trizzino