§ 3.2.14 - Circolare 22 giugno 1995, n. 32.
Settore territorio e settore agricoltura. Normativa urbanistica in riferimento alla legge regionale 15 dicembre 1993 n. 37 ed al relativo [...]


Settore:Codici regionali
Regione:Lombardia
Materia:3. sviluppo economico
Capitolo:3.2 zootecnia
Data:22/06/1995
Numero:32

§ 3.2.14 - Circolare 22 giugno 1995, n. 32.

Settore territorio e settore agricoltura. Normativa urbanistica in riferimento alla legge regionale 15 dicembre 1993 n. 37 ed al relativo regolamento di attuazione concernente le norme per il trattamento, la maturazione e l'utilizzo dei reflui zootecnici.

(B.U. 7 luglio 1995, n. 27 - 2° S.S.).

 

     E' emerso che alcuni comuni, nelle N.T.A. del P.R.U.G., inseriscono delle prescrizioni in base alle quali, in determinate zone dei rispettivi territori, non è ammesso l'utilizzo agronomico dei reflui zootecnici in riferimento alla legge regionale ed al regolamento in oggetto indicati.

     Si rileva che tali disposizioni non sono legittime in quanto non rispondono ai principi ed alle norme della legge regionale suindicata.

     Invero con la legge regionale 37/93 ed il relativo regolamento attuativo, sono state dettate norme regolatrici nell'utilizzo dei reflui zootecnici, al fine di evitare lo spandimento con modalità che arrechino danni ambientali.

     A tal fine le norme medesime individuano, nel piano di utilizzazione agronomica, lo strumento attraverso il quale vengono determinate modalità e superfici interessate, secondo le caratteristiche dei suoli ed il carico zootecnico.

     Tali piani, corredati dai prescritti pareri degli organi previsti, consentono all'amministrazione comunale le opportune valutazioni e le determinazioni conseguenti.

     Pertanto, l'inserimento nelle N.T.A. di prescrizioni intese a non consentire in certe zone del territorio lo spandimento dei reflui zootecnici, oltre a non essere corrispondenti a finalità strettamente urbanistiche, contrasta con la ratio e le finalità della legge regionale suindicata.

     Rimane comunque salva la facoltà delle amministrazioni comunali di inserire nelle N.T.A., prescrizioni finalizzate al rispetto delle disposizioni di cui alla legge regionale n. 37/93 e del relativo regolamento di attuazione.