§ 98.1.35483 - Circolare 18 marzo 1996, n. 62 .
Art. 14 - primo comma del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.


Settore:Normativa nazionale
Data:18/03/1996
Numero:62


Sommario
Art. 14 - primo comma del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. 


§ 98.1.35483 - Circolare 18 marzo 1996, n. 62 .

Art. 14 - primo comma del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

 

Emanata dall'Istituto nazionale previdenza sociale.

 

Direzione centrale 

 

Contributi 

Roma, 18 marzo 1996  

 

 

 

Ai Dirigenti centrali e periferici 

 

Ai Coordinatori generali, centrali e 

 

Periferici dei rami professionali 

 

Ai Primari coordinatori generali e 

 

Primari Medico legali 

 

e, per conoscenza, 

 

Al Presidente 

 

Ai Consiglieri di amministrazione 

 

Al Presidente ed ai membri del 

 

Consiglio di indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei Comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei Comitati provinciali 

 

 

Sommario

In materia di accreditamento ai fini assicurativi per gravidanza e puerperio, secondo l' interpretazione data alla norma di legge citata in oggetto da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, devono formare oggetto di riscatto i periodi ivi indicati solo quando non sia già prevista la copertura - anche in forma figurativa - dei periodi stessi e ciò in quanto , a decorrere dal 1° gennaio 1994, la norma integra e non sostituisce la precedente disciplina legislativa che, pertanto, continua a trovare applicazione anche successivamente a tale data.

I datori di lavoro continueranno a compilare il quadro " D " dei modd. O1 M, già per l'anno 1995 di prossima consegna e per gli anni successivi, come da precedenti disposizioni in materia.

 

 

Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito di una più attenta disamina del primo comma dell'articolo di legge richiamato in oggetto, ha precisato che le espressioni letterali " periodi corrispondenti" e " periodi non coperti da assicurazione" ivi contenute siano riferibili ad eventi intervenuti al di fuori del rapporto di lavoro e che, di conseguenza, l'istituto del riscatto introdotto in relazione ai periodi successivi all'1.1.1994 è da ritenere operativo solo nei confronti di tali eventi, al fine così di integrare e non di sostituire la preesistente normativa che, a sua volta, continua a disciplinare i periodi assicurativi relativi alla interruzione facoltativa in costanza di rapporto di lavoro.

L'interpretazione della norma data dal Ministero del lavoro tiene anche conto dell'orientamento riportato nell'ordine del giorno approvato dalla Camera dei Deputati nella seduta del 14 luglio 1995, secondo cui quanto contenuto nell'art. 14 del decreto n. 503 del 1992 si intende applicabile " esclusivamente ai casi ove non sia già prevista alcuna copertura contributiva né obbligatoria né figurativa, vale a dire nei casi di maternità fuori dal rapporto di lavoro o per quelle categorie per le quali non era ancora regolamentato il valore previdenziale dei periodi di astensione dal lavoro per maternità ".

Premesso quanto sopra, in conformità delle direttive ministeriali e ad integrazione e modifica delle istruzioni interpretative e applicative della norma in esame impartite con le precedenti circolari n. 144 del 24 giugno 1993, n. 24 del 26 gennaio 1995 e n. 167 del 13 giugno 1995, si riportano i seguenti nuovi criteri operativi :

a) a favore degli iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti, la possibilità dell'accredito figurativo dei periodi di astensione facoltativa dal lavoro per gravidanza e puerperio e degli eventuali prolungamenti per malattia del bambino in età inferiore a tre anni o per i minori handicappati in applicazione dell'art. 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, si protrae anche oltre il 31 dicembre 1993 secondo la disciplina vigente in materia. A favore degli stessi assicurati, ai sensi del primo comma del citato art. 14 del decreto legislativo n. 503 del 1992, è concesso invece il riscatto mediante il pagamento dell' onere della relativa riserva matematica dei periodi anzidetti ove si collochino temporalmente in epoca successiva al 31.12.1993 e al di fuori del rapporto di lavoro e sempre che sarebbero stati fruibili nell'ambito di un rapporto di lavoro in essere. Ai fini del riscatto rimane fermo il requisito del quinquennio di contribuzione per effettiva attività lavorativa e di cui si è trattato nelle precedenti circolari sopra richiamate;

b) a favore di coloro che sono iscritti al Fondo di previdenza per i " Telefonici", analogamente, il riscatto ex art. 14 - primo comma del decreto n. 503 del 1992 è concesso solo per i periodi e alle stesse condizioni precisati alla precedente lettera a) e ciò in quanto, in relazione ai periodi che si collocano all'interno del rapporto di lavoro, la disciplina già vigente in materia e di cui al punto 5 della circolare 8 del 13.1.1994 si intende protratta anche ai periodi successivi al 31.12.1993 e tuttora operante;

c) per quanto riguarda gli iscritti agli altri Fondi di previdenza sostitutivi dell'A.G.O. ("autoferrotranvieri", "elettrici" e "personale di volo") per i quali si richiamano le disposizioni contenute nella stessa circolare 8 del 13 gennaio 1994 e per i quali non era prevista alcuna possibilità di accredito dei periodi in argomento, la facoltà di riscatto introdotta dall'art. 14 - primo comma di cui all'oggetto deve intendersi applicabile, alle condizioni ivi previste, in relazione ai periodi che si collochino sia all'interno che al di fuori del rapporto di lavoro.

d) la circostanza che i periodi all'interno del rapporto di lavoro siano accreditabili figurativamente come precisato innanzi esclude, per gli iscritti al Fondo di previdenza del personale dipendente dalle Aziende private del Gas e per quelli assicurati al Fondo di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, entrambi aventi natura integrativa dell'A.G.O. , l'obbligo della contribuzione I.V.S. al " F.P.L.D." . In tal senso devono ritenersi modificate le istruzioni di cui al punto 3 della richiamata circolare 24 del 26 gennaio1995.

Da ultimo, si precisa che - a modifica di quanto comunicato con messaggio n. 13237 datato 26 giugno 1995 e diramato il successivo 28.7.1995 - i dati relativi ai periodi di assenza ivi indicati devono continuare ad essere riportati a cura dei datori di lavoro nel quadro " D " dei modelli O1/M che verranno presentati per l'anno 1995 e successivi.

In relazione ai periodi successivi al 1° gennaio 1994 ora accreditabili figurativamente come chiarito con la presente circolare, le somme eventualmente versate a titolo di riscatto o di contribuzione da parte, rispettivamente, degli assicurati o delle aziende di cui alla precedente lettera d), sono indebite e come tali, a domanda, dovranno essere rimborsate.

Il Direttore generale

Trizzino