Settore: | Normativa nazionale |
Data: | 07/10/1994 |
Numero: | 571 |
Sommario |
Art. 1. 1. Nell'art. 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 10 della legge 26 novembre 1990, n. 353, dopo le parole: "dell'art. 163-bis" sono inserite le [...] |
Art. 2. 1. Nell'art. 168-bis, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 12 della legge 26 novembre 1990, n. 353, sono soppresse le parole: "Restano [...] |
Art. 3. [2] |
Art. 4. 1. Nell'art. 90 della legge 26 novembre 1990, n. 353, già modificato dall'art. 2, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, le parole: "alla data del 2 gennaio [...] |
Art. 5. [5] |
Art. 6. [6] |
Art. 7. 1. Nell'art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: "regolarmente costituiti" sono sostituite dalle seguenti: "muniti di procura" |
Art. 8. 1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto il seguente |
Art. 9. [7] |
Art. 10. 1. Nel comma 1 dell'art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, le parole: "dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "venti giorni" |
Art. 11. [8] |
Art. 11 bis. [9] |
Art. 12. 1. L'art. 35 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è sostituito dal seguente |
Art. 13. 1. L'art. 49 della legge 21 novembre 1991, n. 374, già sostituito dall'art. 1, comma 3, della legge 4 dicembre 1992, n. 477, è sostituito dal seguente |
Art. 14. 1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della legge 21 novembre 1991, n. 374, come modificate dall'art. 9, si applicano con riferimento alle [...] |
Art. 15. 1. All'art. 11 della legge 21 novembre 1991, n. 374, dopo il comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente |
Art. 16. 1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 6 della legge 21 novembre 1991, n. 374, è aggiunto, in fine, il seguente |
Art. 17. [12] |
Art. 18. 1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, il Ministro di grazia e giustizia è autorizzato, sino al 31 dicembre 1996, a [...] |
Art. 19. 1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'art. 1, comma 2, della legge 11 febbraio [...] |
Art. 20. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle [...] |
§ 98.1.28745 - D.L. 7 ottobre 1994, n. 571 [1] .
Modificazioni delle leggi 21 novembre 1991, n. 374, istitutiva del giudice di pace, e 26 novembre 1990, n. 353, concernente provvedimenti urgenti per il processo civile
(G.U. 10 ottobre 1994, n. 237)
1. Nell'art. 166 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 10 della
1. Nell'art. 168-bis, comma quinto, del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 12 della
1. Nell'art. 89 della
1. Nell'art. 90 della
2. Al comma 3 dell'art. 90 della
3. Nel comma 4 dell'art. 90 della
4. Salvo quanto disposto dalla
5. Gli articoli 74, 75, 76, 77, 85 e 86 della
1. Nell'art. 91 della
1. Nell'art. 92 della
1. Nell'art. 76 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole: "regolarmente costituiti" sono sostituite dalle seguenti: "muniti di procura".
1. Dopo il comma 5 dell'art. 4 della
"5-bis. In sede di prima applicazione il magistrato onorario chiamato a ricoprire le funzioni di giudice di pace assume possesso dell'ufficio nel termine che verrà stabilito dal Ministro di grazia e giustizia".
1. La lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della
"e) avere età non inferiore a 30 e non superiore a 70 anni, ovvero non superiore a 70 anni senza alcun limite minimo di età se procuratori legali o notai;".
2. Sono fatte salve le nomine disposte entro il 10 novembre 1994 in conformità alle norme vigenti al momento delle nomine stesse.
1. Nel comma 1 dell'art. 6 della
2. All'art. 6 della
"5-bis. Intervenuta la delibera di nomina del Consiglio superiore della magistratura, i giudici di pace possono essere ammessi ai corsi anche prima dell'assunzione delle funzioni".
1. Il comma 2 dell'art. 8 della
2. Dopo l'art. 8 della
"Art. 8-bis (Limiti all'esercizio della professione forense). - 1. Gli avvocati e i procuratori legali che svolgono le funzioni del giudice di pace non possono esercitare la professione forense dinanzi all'ufficio del giudice di pace al quale appartengono e non possono rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti svolti dinanzi al medesimo ufficio, nei successivi gradi di giudizio".
1. L'art. 13 della
"Art. 13 (Notificazione degli atti). - 1. Alla notificazione di tutti gli atti relativi ai procedimenti di competenza del giudice di pace, ivi comprese le decisioni in forma esecutiva ed i relativi atti di precetto, provvedono gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti ufficiali giudiziari secondo le norme dell'ordinamento approvato con il
2. L'art. 51 della
1. L'art. 35 della
"Art. 35 (Delega al Governo in materia penale). - 1. Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare, entro il 30 dicembre 1994, norme concernenti la competenza del giudice di pace in materia penale ed il relativo procedimento unitamente alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, sulla base dei princìpi e criteri direttivi previsti dagli articoli 36, 37 e 38".
2. L'art. 38 della
"Art. 38 (Entrata in vigore del decreto legislativo). - 1. Il
1. L'art. 49 della
"Art. 49 (Efficacia di singole disposizioni). - 1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, commi 2 e 3; 7; 9; 10; 11; 13; da 15 a 34; da 39 a 41 e da 43 a 47 hanno efficacia a partire dal 1° maggio 1995" [10] .
1. Le disposizioni previste dalla lettera e) del comma 1 dell'art. 5 della
2. Alla pubblicazione dei posti previsti dal comma 1 si procede con avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Da tale pubblicazione decorre il termine di cui all'art. 4, comma 2, della
1. All'art. 11 della
"4-bis. Le indennità previste dal presente articolo sono cumulabili con i trattamenti pensionistici e di quiescenza comunque denominati".
2. Ai giudici di pace che abbiano presentato la domanda di nomina entro il 15 ottobre 1993 non si applica la disposizione di cui all'art. 11, comma 16, della
3. Al personale che cessa dal servizio per assumere l'ufficio di giudice di pace non si applicano le disposizioni di cui all'art. 1, commi 2-bis e 2-ter, del
4. Al personale che cessa dal servizio ed assume le funzioni di giudice di pace non si applicano i commi 1 e 2 dell'art. 1 del
1. Dopo il comma 5-bis dell'art. 6 della
"5-ter. Il Ministro di grazia e giustizia e il Consiglio superiore della magistratura organizzano corsi di specializzazione professionale, di durata non inferiore a tre mesi, per i giudici di pace nominati in sede di prima applicazione della legge, nei limiti di disponibilità di bilancio".
1. I provvedimenti relativi al personale di cui all'art. 12 della
1. In deroga a quanto previsto dall'art. 3, comma 22, della
2. In deroga a quanto previsto dall'art. 43 del
1. L'elencazione dei comuni, sul cui territorio hanno giurisdizione il tribunale ordinario e la pretura di Nola, contenuta nell'art. 1, comma 2, della
2. Le disposizioni di cui agli articoli 3 delle leggi 11 febbraio 1992, n. 125, n. 126 e n. 127, relative alla devoluzione degli affari civili e penali pendenti alla data di inizio di funzionamento degli uffici giudiziari di cui all'art. 1 delle leggi stesse, devono intendersi nel senso che restano di competenza della pretura circondariale di Napoli e della pretura circondariale di Salerno e sono trattati nella sede del capoluogo i procedimenti penali per i quali, alla data predetta, era stato dichiarato aperto il dibattimento e le cause civili che erano passate in decisione a tale data, anche se trattati presso uffici giudiziari già costituenti sezioni distaccate della pretura circondariale di Napoli e di quella di Salerno.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della
[2] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[4] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[5] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[6] Articolo così modificato dalla legge di conversione.
[7] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[8] Articolo così sostituito dalla legge di conversione.
[9] Articolo inserito dalla legge di conversione.
[10] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[11] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[12] Articolo così modificato dalla legge di conversione.