§ 77.6.140 - Legge 15 marzo 1973, n. 44.
Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.


Settore:Normativa nazionale
Materia:77. Previdenza
Capitolo:77.6 pensioni
Data:15/03/1973
Numero:44


Sommario
Art. 1.  (Limiti della retribuzione lorda - Base imponibile - Aliquota contributiva).
Art. 2.  (Modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva).
Art. 3.  (Sistema tecnico-finanziario della gestione).
Art. 4.      Nell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:a) per aziende industriali: le imprese od [...]
Art. 5.  (Valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi).
Art. 6.  (Miglioramenti delle pensioni).
Art. 7.  (Trasposizione nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali di alcune discipline della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).
Art. 8.  (Tabella dei coefficienti di liquidazione delle pensioni).
Art. 9.  (Disposizioni finali).
Art. 10.  (Regolamento di esecuzione).
Art. 11.      La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


§ 77.6.140 - Legge 15 marzo 1973, n. 44.

Norme integrative della legge 27 dicembre 1953, n. 967, sulla previdenza dei dirigenti di aziende industriali.

(G.U. 30 marzo 1973, n. 83).

 

     Art. 1. (Limiti della retribuzione lorda - Base imponibile - Aliquota contributiva).

     Ai fini dell'applicazione degli articoli 5 e 6 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, i limiti minimo e massimo della retribuzione lorda su cui è calcolato il contributo dovuto all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica 27 novembre 1968, n. 1469, sono elevati, rispettivamente, a lire 4.615.000 e a lire 11.960.000 annue, con effetto dal 1° gennaio 1969, e a lire 5.525.000 e a lire 13.903.500 annue, con effetto dal 1° luglio 1970.

     Per la determinazione della base imponibile per il calcolo dei contributi, entro i limiti indicati nel comma precedente, si applicano i criteri di cui all'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni.

     L'aliquota contributiva è stabilita nella misura del 19 per cento della retribuzione imponibile ed è ripartita fra datore di lavoro e dirigente di azienda rispettivamente in proporzione di undici quindicesimi e quattro quindicesimi.

 

          Art. 2. (Modifiche dei limiti di retribuzione e dell'aliquota contributiva).

     I limiti di retribuzione e l'aliquota contributiva indicati nell'articolo precedente possono essere modificati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, in relazione alle risultanze annuali di gestione ed al fabbisogno dell'Istituto medesimo.

     Il decreto di cui al comma precedente porterà la stessa decorrenza degli accordi stipulati, in materia, dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative a base nazionale.

 

          Art. 3. (Sistema tecnico-finanziario della gestione).

     La gestione della previdenza dei dirigenti di aziende industriali, di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 967, e successive modificazioni, è ordinata in base al sistema tecnico-finanziario della ripartizione.

     Nella gestione suddetta è costituita una speciale riserva il cui ammontare, alla fine di ciascun anno, non può essere inferiore al quadruplo dell'importo delle prestazioni effettivamente erogate nel corso dell'anno stesso.

     La percentuale di cui all'articolo 31, lettera d) del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, e successive modificazioni, è calcolata sull'incremento annuo della riserva di cui al precedente comma.

 

          Art. 4.

     Nell'art. 3 della legge 27 dicembre 1953, n. 967, dopo il primo comma, sono inseriti i seguenti: Agli effetti di cui al comma precedente si intendono:a) per aziende industriali: le imprese od enti, privati o pubblici, esercenti le attività di cui ai punti 1) e 3) dell'articolo 2195 del Codice civile o attività ausiliarie delle predette, o che risultano assegnati o aggregati, quali esercenti attività di natura industriale, alla Cassa unica per gli assegni familiari gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale;b) per dirigenti: i soggetti che prestano lavoro subordinato con tale qualifica alle dipendenze delle aziende di cui alla precedente lettera a).L'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali può consentire al dirigente ed all'azienda la continuazione dei versamenti contributivi qualora al dirigente medesimo vengano conferite, dall'azienda alla quale egli presta la propria opera, cariche sociali che determinino la perdita del requisito della subordinazione.Ai versamenti di cui sopra, quanto alla misura ed alla periodicità, si applicano le norme sulla continuazione volontaria della contribuzione all'Istituto medesimo".

     I versamenti effettuati all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali fino al 30 giugno 1972, ivi compresi quelli effettuati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1953, n. 967, purché tuttora giacenti presso l'Istituto stesso, sono considerati validi a tutti gli effetti previdenziali.

 

          Art. 5. (Valutazione delle anzianità contributive maturate presso l'INPDAI e presso ordinamenti previdenziali diversi).

     Per i dirigenti iscritti all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali alla data di entrata in vigore della presente legge o successivamente, o che siano titolari di pensione a carico dell'Istituto medesimo con decorrenza posteriore al 31 dicembre 1968, i quali possano far valere presso l'Istituto una anzianità contributiva di almeno 5 anni maturati tutti posteriormente al 14 gennaio 1954, i periodi precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto stesso coperti da contribuzione obbligatoria, figurativa e volontaria nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, che non abbiano dato luogo a pensione, anche supplementare, sono riconosciuti validi, su richiesta degli interessati, ai fini della determinazione presso l'Istituto medesimo dell'anzianità contributiva e delle corrispondenti prestazioni calcolate sulla retribuzione pensionabile con le stesse percentuali di commisurazione fissate per l'assicurazione generale suddetta, secondo i criteri che saranno stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentito il consiglio di amministrazione dell'Istituto. Per i titolari di pensione di invalidità a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali il requisito contributivo è ridotto a due anni.

     L'esercizio della facoltà di cui al precedente comma, ammesso anche nei confronti dei dirigenti di aziende industriali, indicati nel comma stesso, titolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti che abbiano chiesto l'applicazione dell'articolo 13 della legge 30 aprile 1969, n. 153, o dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, e che, senza aver chiesto la riliquidazione della pensione stessa, restituiscano direttamente all'Istituto nazionale della previdenza sociale tutte le rate di pensione percepite dalla data di decorrenza iniziale.

     Ai fini del riconoscimento di cui al primo comma, i contributi base rivalutati nella misura stabilita dall'articolo 4 del regio decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, e quelli a percentuale relativi ai periodi di assicurazione obbligatoria e volontaria di cui al primo comma ed ai periodi coperti da contribuzione per disoccupazione o per tubercolosi, nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, sono trasferiti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali con la maggiorazione degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dal termine fissato per ciascun versamento mensile all'Istituto nazionale della previdenza sociale fino alla data del trasferimento. Devono, altresì, essere trasferite all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le somme versate all'Istituto nazionale della previdenza sociale per i riscatti di periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo dalla data di versamento all'Istituto nazionale della previdenza sociale a quella di trasferimento.

     Coloro i quali, avendo maturato i 5 anni di anzianità contributiva di cui al primo comma, possano far valere periodi di contribuzione a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero hanno facoltà di chiedere, prima della liquidazione della pensione sia da parte delle forme previdenziali predette che dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, il riconoscimento presso l'Istituto medesimo dei periodi contributivi, precedenti l'ultima contribuzione all'Istituto, mediante versamento da parte delle gestioni di provenienza dei contributi, determinati secondo le aliquote vigenti nelle gestioni medesime per ciascun periodo di paga, maggiorati degli interessi composti calcolati al tasso del 4,50 per cento annuo.

     I trasferimenti di cui ai commi precedenti sono richiesti dall'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e sono dovuti dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e dagli altri enti, fondi e casse che gestiscono i trattamenti previdenziali di cui al comma precedente.

     I dirigenti titolari di pensione a carico delle forme di previdenza di cui al quarto comma del presente articolo, in favore dei quali risultino versati, posteriormente al 14 gennaio 1954, contributi all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali relativamente a periodi successivi a quelli che hanno dato titolo alla liquidazione della pensione suddetta, hanno diritto alla liquidazione, a carico dell'Istituto, di una pensione commisurata, secondo le norme vigenti per l'Istituto stesso, al periodo di anzianità contributiva maturata presso l'Istituto medesimo, purché non sussista diritto a pensione autonoma, sia intervenuta la risoluzione del rapporto di impiego nella qualifica e abbiano raggiunto l'età di pensionamento.

     Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti di aziende municipalizzate iscritti, come tali, all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali e che alla data di nomina erano assicurati a forme di previdenza sostitutive della assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia e i superstiti, è concessa la facoltà di optare per la forma di previdenza sostitutiva purché ad essa sia iscritto il personale dell'azienda presso la quale i dirigenti prestano servizio, previo trasferimento dei contributi secondo i criteri di valutazione di cui al quarto comma del presente articolo.

     I dirigenti iscritti, come tali, a forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti o che comportino la esclusione o l'esonero, hanno facoltà di optare, entro due anni dalla data di entrata in vigore del regolamento di esecuzione della presente legge o dalla data di nomina a dirigente, per la conservazione del trattamento previdenziale in atto.

     Per i dirigenti di cui al precedente primo comma titolari di pensione, liquidata con decorrenza anteriore al termine di scadenza del biennio successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, a carico della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, o di forme di previdenza sostitutive o che comportino l'esclusione o l'esonero dall'assicurazione medesima, l'ammontare della pensione a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali liquidata con decorrenza pari o successiva alla data di entrata in vigore della presente legge, maggiorato della pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per i lavoratori dipendenti o delle forme di previdenza sopra indicate, non può essere inferiore all'importo della pensione che sarebbe stata liquidata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale qualora fosse stato coperto nell'assicurazione generale obbligatoria anche il periodo di anzianità contributiva maturato presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, con esclusione di eventuali periodi sovrapposti.

     Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche nei confronti dei superstiti dei dirigenti di cui al comma primo, deceduti dopo il 31 dicembre 1968.

 

          Art. 6. (Miglioramenti delle pensioni).

     Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1969, sono aumentate in misura pari al 10 per cento del loro ammontare con un minimo di lire 30.000 ed un massimo di lire 70 mila mensili per tredici mensilità.

     Lo stesso aumento percentuale di cui al comma precedente si applica alle pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, liquidate con decorrenza successiva al 31 dicembre 1968 e anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge, ai dirigenti ed ai loro superstiti ancorché, se contitolari di pensione a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti, tale ultima pensione abbia decorrenza successiva al 30 aprile 1968.

     Alle pensioni indicate al comma precedente si applicano, se più favorevoli, le norme di cui al precedente articolo 5, penultimo comma.

     I miglioramenti di cui ai precedenti commi decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge.

     Le pensioni a carico dell'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali fruite da dirigenti, i quali dalla data di decorrenza della pensione abbiano continuato a prestare servizio nella qualifica con ininterrotta copertura contributiva obbligatoria oltre il 30 aprile 1969, o dai loro superstiti sono riliquidate con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

 

          Art. 7. (Trasposizione nell'ordinamento previdenziale dei dirigenti di aziende industriali di alcune discipline della assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti).

     Al trattamento pensionistico dei dirigenti di aziende industriali è estesa, relativamente ai punti sottoindicati, la disciplina dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale:

     determinazione della retribuzione pensionabile, in riferimento al periodo di computo della media annua retributiva, per le pensioni con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 1969;

     perequazione automatica e miglioramenti delle pensioni a tale titolo con effetto dal 1° gennaio 1972;

     pensione di anzianità;

     individuazione dei superstiti beneficiari delle pensioni indirette o di riversibilità;

     obbligo di rilascio, da parte del datore di lavoro al dirigente iscritto all'Istituto nazionale di previdenza dei dirigenti di aziende industriali, dell'estratto conto con le modalità stabilite dall'art. 38 della legge 30 aprile 1969, n. 153;

     assegno di pensionamento anticipato a dirigenti che abbiano compiuto l'età di 57 anni se uomini o di 52 se donne a norma dell'articolo 11 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sostituito dall'art. 47 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e delle successive modificazioni ed integrazioni, in caso di disoccupazione tecnologica;

     prosecuzione volontaria, con riferimento alle condizioni di ammissione all'esercizio del diritto;

     maggiorazioni della pensione per carichi familiari;

     particolare trattamento per gli iscritti del settore miniere, cave e torbiere con le modalità che saranno stabilite nel regolamento di esecuzione di cui all'articolo 10.

     Sono altresì, estese all'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali le disposizioni di cui all'art. 128, primo comma, del decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito con modificazioni nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, all'art. 22, secondo e terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177 ed agli articoli 39, 40, 41, 42, 49, 50, primo comma, 51, secondo comma, 58, 59 e 69 della legge 30 aprile 1969, n. 153 intendendosi sostituiti, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali e, alle norme e modalità di cui all'articolo 13 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, la norma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1968, n. 596.

 

          Art. 8. (Tabella dei coefficienti di liquidazione delle pensioni).

     La tabella A allegata al regolamento di esecuzione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, è sostituita dalla tabella A allegata alla presente legge.

     I coefficienti riportati nella nuova tabella di cui al comma precedente si applicano, con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche alle pensioni in essere a tale data a condizione che i rispettivi titolari abbiano risolto il rapporto di lavoro nella qualifica di dirigente.

 

          Art. 9. (Disposizioni finali).

     E' abrogato l'articolo 7, secondo comma, del regolamento di attuazione della legge 27 dicembre 1953, n. 967, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 17 agosto 1955, n. 914, con effetto dal primo giorno dell'anno di pubblicazione della presente legge.

     Sono abrogate, altresì, tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con quelle della presente legge.

 

          Art. 10. (Regolamento di esecuzione).

     Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge sarà emanato il relativo regolamento di esecuzione.

 

          Art. 11.

     La presente legge entra in vigore il primo giorno del mese successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

 

     Tabella A

     Coefficienti per i quali va moltiplicata la pensione annua del dirigente in relazione all'età d'inizio del pensionamento.

Età d'inizio

Coefficienti

del pensionamento

Maschi

Femmine

55 ed età inferiori

 

0,950

56

 

0,960

57

 

0,970

58

 

0,980

59

 

0,990

60 ed età inferiori

0,950

1,000

61

0,960

1,037

62

0,970

1,078

63

0,980

1,122

64

0,990

1,172

65

1,000

1,225

66

1,047

1,283

67

1,095

1,342

68

1,144

1,401

69

1,195

1,464

70

1,249

1,539

71

1,308

1,602

72

1,371

1,680

73

1,440

1,764

74

1,516

1,857

75

1,600

1,960

76

1,693

2,075

77

1,799

2,205

78

1,920

2,353

79

2,057

2,520

80

2,210

2,708

81

2,368

2,901

82

2,535

3,106

83

2,706

3,315

84

2,880

3,529

85

3,055

3,743

     Per l'applicazione dei coefficienti si determina l'età dell'iscritto al giorno di decorrenza della pensione, tralasciando le frazioni di anno inferiore a sei mesi e computando per anno interno le frazioni pari o superiori a sei mesi.