§ 98.1.28901 - D.L. 30 giugno 1995, n. 262 .
Differimento di termini in materia di interventi in campo previdenziale e disciplina della soppressione dello SCAU


Settore:Normativa nazionale
Data:30/06/1995
Numero:262


Sommario
Art. 1.  (Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura)
Art. 2.  (Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL)
Art. 3.  (Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regimegenerale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)
Art. 4.  (Modifiche al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232)
Art. 5.  (Entrata in vigore)


§ 98.1.28901 - D.L. 30 giugno 1995, n. 262 [1].

Differimento di termini in materia di interventi in campo previdenziale e disciplina della soppressione dello SCAU

(G.U. 30 giugno 1995, n. 151)

 

     Art. 1. (Commissione centrale per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura)

     1. Per effetto della soppressione del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU) disposta dall'articolo 19 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, con decorrenza 1° luglio 1995 la riscossione dei premi e dei contributi di previdenza ed assistenza sociale, dovuti per i lavoratori subordinati ed autonomi del settore agricolo, rimane unificata ed è attribuita all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che ne dispone la ripartizione tra l'Istituto nazionale di assistenza contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali (INAIL) e le gestioni di pertinenza.

     2. E' costituita, quale organo dell'INPS, la Commissione centrale per l'accertamento e la riscossione dei contributi agricoli unificati di cui al comma 1. La Commissione è composta da tre rappresentanti dei lavoratori subordinati e tre rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori autonomi dell'agricoltura, nominati con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, su designazione delle organizzazioni sindacali a carattere nazionale maggiormente rappresentative e da un rappresentante per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali.

     3. La Commissione di cui al comma 2 nella prima seduta sceglie tra i propri membri il presidente che, in caso di assenza o impedimento, può delegare un componente della Commissione stessa.

     4. La Commissione decide, in unico grado, i ricorsi previsti dagli articoli 10e15 del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e, in secondo istanza, i ricorsi di cui al comma 2 dell'articolo 11 del predetto decreto; formula pareri in ordine alla determinazione annuale dei salari medi provinciali degli operai agricoli a tempo determinato e indeterminato ed in ordine ai valori medi di impiego di manodopera per singola coltura e per ciascun capo di bestiame; esercita attività consultiva nei confronti del consiglio di vigilanza e del consiglio di amministrazione dell'Istituto in materia di previdenza agricola.

 

          Art. 2. (Trasferimento del personale dello SCAU all'INPS e all'INAIL)

     1. Ai fini del trasferimento all'INPS e all'INAIL del personale già dipendente dello SCAU alla data di soppressione del medesimo, è istituita presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale una commissione tecnica, composta di due dirigenti per ciascuno dei Ministeri del lavoro e della previdenza sociale, del tesoro e delle risorse agricole, alimentari e forestali. Tale commissione provvederà ad individuare entro il 30 settembre 1995 il personale dello SCAU che, provvisoriamente assegnato all'INPS per gli adempimenti connessi alle funzioni di cui all'articolo 1, sarà trasferito all'INPS e all'INAIL, con apposito decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. A tal fine l'INPS e l'INAIL prevedono, nell'ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, apposite strutture centrali e periferiche, da definirsi nell'ordinamento dei servizi. Per le esigenze connesse all'esercizio, da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, dell'attività di coordinamento, indirizzo e vigilanza in materia di previdenza e collocamento in agricoltura, il personale dello SCAU trasferito all'INPS può, con il suo consenso, essere comandato a prestare servizio presso il predetto Ministero per un periodo massimo di tre anni e nel limite di un contingente non superiore al 5 per cento, sulla base di criteri fissati d'intesa tra le due amministrazioni. Gli oneri relativi al trattamento economico e gli oneri riflessi restano a carico dell'INPS.

     2. I trattamenti integrativi, comprensivi dell'indennità integrativa speciale, erogati dal Fondo integrativo di previdenza dello SCAU, relativi al personale cessato dal sevizio fino al 30 settembre 1995, sono posti a carico della gestione speciale ad esaurimento costituita presso l'INPS ai sensi dell'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, alla quale vengono trasferiti i corrispettivi capitali di copertura, costituiti dalle riserve matematiche relative alle posizioni dei singoli pensionati. Per il caso di insufficienza dei capitali di copertura i maggiori oneri per l'erogazione delle prestazioni previdenziali faranno carico al bilancio dell'INPS e dell'INAIL, in proporzione ai contingenti di personale trasferiti ai due istituti.

 

          Art. 3. (Disposizioni in materia di pensionamenti di anzianità nel regimegenerale e nei regimi sostitutivi ed esclusivi)

     1. Al comma 1 ed al comma 2 dell'articolo 13 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le parole: "30 giugno 1995" sono sostituite dalle seguenti: "31 agosto 1995".

 

          Art. 4. (Modifiche al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232)

     1. Al decreto-legge 14 giugno 1995, n. 232, sono apportate le seguenti modifiche:

     a) all'articolo 2:

     1) al comma 1 dopo le parole: "ai lavoratori extracomunitari" sono aggiunte le seguenti: "ancora residenti all'estero";

     2) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Entro lo stesso termine deve essere effettuata la comunicazione di cui all'articolo 9, comma 1, lettera d), della legge 23 luglio 1991, n. 223.";

     3) al comma 9 le parole: "commi 2 e 5" sono sostituite dalle seguenti: "commi 2 e 7";

     4) al comma 11 le parole: "in attività di lavoro" sono sostituite dalle seguenti: "in età da lavoro";

     5) al comma 23, le parole: "alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto," sono sostituite dalle seguenti: "alla data di entrata in vigore del presente decreto,";

     b) all'articolo 7:

     1) al comma 8 le parole: "comma 1" sono sostituite dalle seguenti: "comma 2";

     c) all'articolo 11:

     1) al comma 2 dopo le parole: "dirigenti di cui al comma 1" sono inserite le seguenti: "assumano, anche con contratto di lavoro a termine, i lavoratori di cui al comma 1,".

 

          Art. 5. (Entrata in vigore)

     1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.


[1]  Non convertito in legge. Per effetto dell'art. 1, comma 5, L. 28 novembre 1996, n. 608, restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del presente decreto.