Settore: | Normativa nazionale |
Materia: | 63. Mezzogiorno e aree depresse |
Capitolo: | 63.1 agevolazioni e contributi |
Data: | 09/10/1993 |
Numero: | 404 |
Sommario |
Art. 1. 1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, convertito, con modificazioni, [...] |
Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione [...] |
§ 63.1.40 - D.L. 9 ottobre 1993, n. 404. [1]
Interventi urgenti in favore dei dipendenti delle società della GEPI e dell'INSAR
(G.U. 9 ottobre 1993, n. 238)
1. In considerazione degli effetti occupazionali conseguenti allo sviluppo delle attività della GEPI secondo le linee del
1 bis. Al comma 6 bis dell'articolo 7 del
1-ter. Al comma 6-ter dell'articolo 7 del
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai dipendenti in possesso dei requisiti necessari per usufruire delle disposizioni di cui all'articolo 6, commi 10 e 10 bis, del
3. I lavoratori di cui all'articolo 4, commi 3 e 4, del
4. I lavoratori di cui all'articolo 6, commi 12 e 13, del
4 bis. Per i lavoratori rientranti nell'ambito di applicazione della
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni dei commi 1, 3, 4 e 4 bis, valutati in lire 192,8 miliardi per l'anno 1993 si provvede a carico del Fondo di cui all'articolo 1 del
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
[1] Convertito in legge, con modificazioni, dall' art. 1 della ,
[2] Comma così modificato dalla legge di conversione.
[3] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[4] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[5] Comma aggiunto dalla legge di conversione.
[6] Comma così sostituito dalla legge di conversione.