§ 98.1.36319 - Circolare 14 settembre 1996, n. 180 .
L. 8 agosto 1995, n. 335. Calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo.


Settore:Normativa nazionale
Data:14/09/1996
Numero:180

§ 98.1.36319 - Circolare 14 settembre 1996, n. 180 .

L. 8 agosto 1995, n. 335. Calcolo delle pensioni secondo il sistema contributivo.

 

Emanata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, Direzione centrale pensioni.

 

 

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indirizzo e vigilanza 

 

Ai Presidenti dei comitati amministratori di  

 

fondi, gestioni e casse 

 

Ai Presidenti dei comitati regionali 

 

Ai Presidenti dei comitati provinciali 

 

 

Con la presente circolare si illustrano i criteri normativi per il calcolo delle pensioni con il sistema contributivo previsto dalla legge 8 agosto 1995, n. 335.

In particolare, vengono fornite le istruzioni per il calcolo con il sistema contributivo della maggiorazione di anzianità per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995, da liquidare nei confronti degli assicurati con anzianità contributiva inferiore a 18 anni alla predetta data.

1. Premessa

La legge 8 agosto 1995, n. 335, ha introdotto con effetto dal 1° gennaio 1996 il sistema di calcolo delle pensioni in forma contributiva.

Per i lavoratori privi di anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 iscritti per la prima volta a forme pensionistiche obbligatorie successivamente a tale data, la pensione è liquidata interamente con il sistema contributivo.

La pensione sarà del pari liquidata interamente con il sistema contributivo per i lavoratori già assicurati al 31 dicembre 1995 che opteranno per tale sistema (articolo 1, comma 23).

Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la pensione è calcolata in forma retributiva per la quota corrispondente alle anzianità maturate fino al 31 dicembre 1995 e in forma contributiva per la quota corrispondente alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi (articolo 1, comma 12).

Per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva di almeno 18 anni, la pensione è liquidata interamente con il sistema retributivo, anche per le anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi (articolo 1, comma 13). Ciò, sempreché gli interessati non optino per il calcolo della pensione con il sistema contributivo.

La pensione è del pari liquidata interamente con il sistema retributivo per i lavoratori che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni e non fanno valere periodi di contribuzione successivi alla predetta data. Ciò, salvo quanto precisato al punto 3 per le pensioni di inabilità.

Si illustrano di seguito le disposizioni che disciplinano il calcolo della pensione secondo il sistema contributivo.

 

 

2. Calcolo della pensione secondo il sistema contributivo

L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria, nelle forme di previdenza sostitutive ed esclusive e nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi si calcola secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione relativo all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, o alla data di morte, nel caso di pensione ai superstiti di assicurato (articolo 1, comma 6).

2.1. Determinazione del montante individuale dei contributi (articolo 1, commi 8, 9 e 10)

Ai fini della determinazione del montante individuale dei contributi occorre:

- individuare la base imponibile annua (cioè la retribuzione annua, per gli iscritti alle gestioni pensionistiche dei lavoratori dipendenti; il reddito annuo, per gli iscritti alle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi) corrispondente ai periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, da riscatto, da ricongiunzione) fatti valere dall'assicurato in ciascun anno;

- calcolare l'ammontare dei contributi di ciascun anno moltiplicando la base imponibile annua per l'aliquota di computo del 33 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoratore dipendente, ovvero per l'aliquota di computo del 20 per cento, per i periodi di contribuzione da lavoratore autonomo;

- determinare il montante individuale dei contributi sommando l'ammontare dei contributi di ciascun anno, rivalutato annualmente sulla base del tasso annuo di capitalizzazione risultante dalla variazione media quinquennale del prodotto interno lordo nominale (PIL), appositamente calcolata dall'Istat con riferimento al quinquennio precedente l'anno da rivalutare.

2.2 - Coefficiente di trasformazione (articolo 1, comma 6)

Il coefficiente di trasformazione è stabilito in relazione all'età dell'assicurato alla data di decorrenza della pensione, a partire dall'età di 57 anni (Tabella A allegata alla legge n. 335, allegato 1).

Per i trattamenti di pensione liquidati a soggetti di età inferiore a 57 anni (assegno di invalidità, pensione di inabilità, pensione ai superstiti di assicurato) deve essere applicato il coefficiente di trasformazione previsto per i soggetti che abbiano compiuto i 57 anni.

Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'età dell'assicurato alla decorrenza della pensione, o alla data di morte, il coefficiente di trasformazione deve essere incrementato di tanti dodicesimi della differenza tra il coefficiente previsto per l'età immediatamente superiore a quella dell'assicurato e il coefficiente previsto per l'età inferiore, per quanti sono i mesi interi trascorsi tra la data di compimento dell'età e la decorrenza della pensione (o la data di morte). Ipotizzando, ad esempio, un assicurato di età pari a 58 anni e 6 mesi alla data di decorrenza della pensione, il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 58 anni deve essere incrementato di 6/12 della differenza tra il coefficiente di trasformazione relativo all'età di 59 anni (5,006 per cento) e quello relativo all'età di 58 anni (4,860 per cento); il coefficiente di trasformazione da applicare sarà pertanto pari a 4,860 + (6/12 × 0,146) = 4,933 per cento.

Ai fini di cui sopra non si tiene conto delle frazioni di mese.

2.2.1 - Assicurati addetti a lavori particolarmente usuranti

Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, gli assicurati addetti a lavori particolarmente usuranti nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 374, possono optare per l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica all'atto del pensionamento, aumentato di un anno ogni sei anni di occupazione nelle attività usuranti, oppure per l'utilizzazione del predetto periodo ai fini dell'anticipazione fino ad un anno del requisito di età di 57 anni richiesto per l'accesso alla nuova pensione di vecchiaia contributiva (articolo 1, comma 37).

Al riguardo si ricorda che non sono stati ancora emanati i decreti interministeriali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 374, come sostituito dall'articolo 1, comma 34, della legge n. 335, necessari per l'applicazione della normativa in parola.

2.2.2 - Lavoratrici madri

Per le pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo, le lavoratrici madri, a prescindere dall'assenza o meno dal lavoro al momento del verificarsi dell'evento maternità, possono optare per la determinazione del trattamento pensionistico con l'applicazione del coefficiente di trasformazione relativo all'età anagrafica alla data di decorrenza della pensione, maggiorata di un anno in caso di uno o due figli, di due anni in caso di tre o più figli, oppure per un'anticipazione dell'età pensionabile di quattro mesi per ogni figlio, nel limite massimo di dodici mesi, rispetto al requisito di età di 57 anni richiesto per l'accesso alla nuova pensione di vecchiaia contributiva (articolo 1, comma 40).

2.3 - Misura della pensione contributiva

Il prodotto del montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione costituisce l'importo annuo della pensione contributiva. L'importo mensile della pensione si ottiene dividendo l'importo annuo per 13.

 

 

3. Calcolo della pensione di inabilità in forma contributiva (articolo 1, comma 15)

3.1 - Generalità

L'importo della pensione di inabilità da liquidare nei confronti dei lavoratori assicurati per la prima volta successivamente al 31 dicembre 1995, e la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 in poi per gli assicurati con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, sono calcolati in forma contributiva.

Per le pensioni di inabilità con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 da liquidare in forma contributiva, interamente o per la quota relativa alle anzianità acquisite successivamente al 31 dicembre 1995, anche la maggiorazione di anzianità di cui all'articolo 2, comma 3, della legge 12 giugno 1984, n. 222, si calcola secondo il sistema contributivo.

Nei confronti degli assicurati con un'anzianità contributiva inferiore ai 18 anni al 31 dicembre 1995, la maggiorazione in parola deve essere liquidata con il sistema contributivo anche per le pensioni di inabilità con decorrenza 1° gennaio 1996.

Detta maggiorazione si calcola aggiungendo al montante individuale dei contributi, posseduto all'atto del pensionamento, un'ulteriore quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età dell'interessato, computata in relazione alla media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni di contribuzione e rivalutate ai sensi dell'articolo 3, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.

In ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 40 anni, ivi compresi i periodi di contribuzione anteriori al 1° gennaio 1996.

Si richiama l'attenzione sulla circostanza che per le pensioni di inabilità calcolate con il sistema contributivo, interamente o per la quota relativa alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi, la maggiorazione è determinata in ogni caso in relazione al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età, indipendentemente dal sesso dell'assicurato e dalla gestione a carico della quale viene liquidata la pensione.

3.2 - Modalità di calcolo della maggiorazione

Per il calcolo con il sistema contributivo della maggiorazione dell'anzianità contributiva da attribuire alle pensioni di inabilità, una volta determinato il montante individuale relativo ai periodi di contribuzione eventualmente compresi tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione di inabilità, occorre determinare la quota di contribuzione riferita al periodo compreso tra la data di decorrenza della pensione e la data di compimento del sessantesimo anno di età, da aggiungere al montante individuale.

A tal fine occorre:

- individuare le ultime 260 settimane di contribuzione (o il minor numero esistente) antecedenti la decorrenza della pensione;

- sommare le retribuzioni (o i redditi, per le pensioni di inabilità da liquidare nelle gestioni dei lavoratori autonomi) corrispondenti alle settimane di contribuzione comprese in ciascun anno solare del periodo individuato;

- rivalutare le retribuzioni (o i redditi) di ciascun anno con i coefficienti di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto n. 503;

- sommare le retribuzioni (o i redditi) rivalutate e dividerle per 260. Si ottiene in tal modo la retribuzione media settimanale (o il reddito medio settimanale) in relazione alla quale va computata la contribuzione da riferire al periodo mancante al compimento del sessantesimo anno;

- applicare alla retribuzione media settimanale l'aliquota di computo del 33 per cento (o al reddito medio settimanale l'aliquota di computo del 20 per cento, per le pensioni dei lavoratori autonomi) determinando in tal modo la contribuzione media settimanale da considerare per il periodo mancante al compimento del sessantesimo anno di età;

- moltiplicare la contribuzione media settimanale per il numero delle settimane intercorrenti tra la data di decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento del sessantesimo anno di età, tenendo conto che in ogni caso non può essere computata un'anzianità contributiva complessiva superiore a 2080 settimane. Si ottiene in tal modo la quota di contribuzione riferita al periodo mancante al raggiungimento del sessantesimo anno di età da aggiungere al montante individuale determinato in relazione ai periodi di contribuzione eventualmente fatti valere dall'assicurato tra il 1° gennaio 1996 e la data di decorrenza della pensione di inabilità. La contribuzione relativa alla maggiorazione di anzianità contributiva non è soggetta alla rivalutazione sulla base della variazione media quinquennale del PIL di cui all'articolo 1, commi 8 e 9;

- moltiplicare il montante individuale complessivo, comprensivo della quota di contribuzione aggiuntiva, per il coefficiente di trasformazione.

3.3 - Calcolo della maggiorazione per i lavoratori autonomi con contribuzione versata in più gestioni assicurative

A norma dell'articolo 2, comma 3, lettera b), della legge n. 222, nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione in una gestione da lavoro autonomo sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, al fine di determinare l'ammontare della contribuzione da computare per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione di inabilità e la data di compimento del sessantesimo anno di età, occorre preliminarmente individuare la gestione alla quale l'assicurato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

Per tali lavoratori, pertanto, la media delle basi annue pensionabili possedute negli ultimi cinque anni, in relazione alla quale deve essere computata l'ulteriore quota di contribuzione per il periodo mancante al sessantesimo anno, deve essere determinata con riferimento ai redditi relativi alle ultime 260 settimane di contribuzione (o al minor numero di settimane esistenti) antecedenti la decorrenza della pensione, risultanti nella gestione da lavoro autonomo nella quale hanno contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

Non devono pertanto essere prese in considerazione ai fini dell'anzidetta media eventuali periodi contributivi nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti o in gestioni da lavoro autonomo diverse da quella in cui l'interessato ha contribuito, continuativamente o prevalentemente, nell'ultimo triennio di lavoro autonomo.

 

 

4. Liquidazione della pensione nei confronti dei lavoratori che optano per il sistema di calcolo contributivo (articolo 1, commi 23 e 24)

Ai lavoratori già assicurati al 31 dicembre 1995 è data facoltà di optare per la liquidazione del trattamento pensionistico esclusivamente con le regole del sistema contributivo, ivi comprese quelle relative ai requisiti di accesso alla nuova pensione di vecchiaia disciplinata dall'articolo 1, comma 19, della legge n. 335, a condizione che abbiano maturato un'anzianità contributiva complessiva pari o superiore a quindici anni, di cui almeno cinque nel sistema contributivo. L'opzione non potrà pertanto essere concretamente esercitata prima del 1° gennaio 2001.

Ai fini dell'esercizio dell'anzidetta opzione, il Governo è delegato ad emanare entro il 30 aprile 1997, a norma della legge 8 agosto 1996, n. 417, disposizioni in materia di criteri di calcolo, di retribuzioni di riferimento, di coefficienti di rivalutazione e di ogni altro elemento utile alla ricostruzione delle posizioni assicurative individuali, avendo presente, ai fini del computo del montante contributivo per i periodi di contribuzione fino al 31 dicembre 1995, l'andamento delle aliquote vigenti nei diversi periodi, nel limite massimo della contemporanea aliquota in atto presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti.

 

 

5. Calcolo in forma contributiva dei supplementi di pensione con decorrenza dal 1° febbraio 1996 in poi

L'articolo 7, secondo comma, della legge 23 aprile 1981, n. 155, dispone, come è noto, che i supplementi di pensione da liquidare a carico dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti si calcolano con gli stessi criteri previsti per il calcolo delle pensioni.

Analoga disposizione è contenuta, per i supplementi di pensione da liquidare a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, nell'articolo 6, comma 2, e nell'articolo 9, comma 2, della legge 2 agosto 1990, n. 233.

Conseguentemente, i supplementi per contributi successivi al 31 dicembre 1995 devono essere calcolati con il sistema retributivo, qualora il titolare della pensione alla predetta data possa far valere un'anzianità contributiva complessiva di almeno 18 anni.

Nel caso che il titolare della pensione alla data del 31 dicembre 1995 possa far valere un'anzianità contributiva complessiva inferiore a 18 anni, i supplementi per contributi successivi alla predetta data devono essere liquidati con il sistema contributivo.

Qualora la contribuzione utile per il supplemento si collochi in parte anteriormente e in parte successivamente al 1° gennaio 1996, il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive maturate fino al 31 dicembre 1995 deve essere effettuato con il sistema retributivo, mentre il calcolo della quota di supplemento relativa alle anzianità contributive acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi deve essere effettuato con il sistema contributivo.

 

 

6. Accertamento dell'anzianità contributiva al 31 dicembre 1995 per gli assicurati che possono far valere periodi di contribuzione in più gestioni

Come già detto, per gli assicurati che al 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva inferiore a 18 anni la quota di pensione relativa alle anzianità maturate dal 1° gennaio 1996 in poi deve essere calcolata con il sistema contributivo.

Ai fini dell'accertamento dell'anzianità maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori che liquidano la pensione in una delle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi sulla base di contribuzione versata in più gestioni assicurative, occorre avere riguardo all'anzianità contributiva complessivamente maturata nelle diverse gestioni assicurative, computando a tal fine i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente (circolare n. 14 del 16 gennaio 1996.)

In proposito si precisa che anche nel caso di lavoratori che liquidano la pensione nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti e possono far valere contribuzione nelle gestioni previdenziali dei lavoratori autonomi, ai fini dell'accertamento dell'anzianità acquisita al 31 dicembre 1995 occorre avere riguardo all'anzianità complessivamente maturata entro tale data, computando tutti i periodi di contribuzione non sovrapposti temporalmente, ancorché non utilizzabili in sede di prima liquidazione della pensione, attese le disposizioni dettate in materia dall'articolo 7 della legge 23 aprile 1981, n. 155.

Per l'accertamento dell'anzianità complessivamente maturata al 31 dicembre 1995 nei confronti dei lavoratori che facciano valere contribuzione agricola, gli anni di contribuzione devono essere computati con i criteri previsti per la determinazione dell'anzianità contributiva utile per la misura della pensione, considerando cioè equivalente ad un anno di contribuzione un numero di giornate obbligatorie, volontarie e figurative non inferiore a 270. In ogni caso, per ciascun anno non possono essere computate più di 52 settimane.

 

 

7. Trattamento minimo (articolo 1, comma 16)

Alle pensioni liquidate esclusivamente con il sistema contributivo non si applicano le disposizioni in materia di integrazione al minimo.

Tali disposizioni continuano invece ad applicarsi, oltre che alle pensioni liquidate interamente con il calcolo retributivo, anche alle pensioni liquidate in forma retributiva per la quota relativa alle anzianità maturate entro il 31 dicembre 1995 e in forma contributiva per la quota relativa alle anzianità acquisite dal 1° gennaio 1996 in poi.

 

 

8. Procedure automatizzate

I programmi delle procedure automatizzate sono in fase di aggiornamento per il calcolo della quota di pensione con il sistema contributivo.

I programmi aggiornati saranno resi disponibili entro la fine del corrente mese di settembre con apposita comunicazione.

Il Direttore generale

Trizzino

 

 

Allegato